Art. 18 
 
                         Cessione di energia 
 
  1.  I  concessionari  di   grandi   derivazioni   d'acqua   a   uso
idroelettrico sono obbligati a fornire  gratuitamente  e  annualmente
alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW  di
potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura  del
100 per cento ai servizi pubblici e  alle  categorie  di  utenti  dei
territori delle comunita' di montagna  e  dei  comuni  della  Regione
interessati dalle  derivazioni,  in  base  alla  deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 3. 
  2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma  1  puo'
essere disposta  la  monetizzazione,  anche  integrale,  dell'energia
fornita gratuitamente.