Art. 2 Regime delle opere e dei beni 1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprieta' senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente. 2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5. 3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933. 4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, puo' acquisire in proprieta' i beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprieta' dalla Regione trova applicazione l'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 6. Al fine di garantire la continuita' della produzione elettrica, nonche' il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, e dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933, acquisiti in proprieta' dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessita' di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione e' previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.