Art. 2 
 
                    Regime delle opere e dei beni 
 
  1. Nei casi di scadenza della  concessione  di  grande  derivazione
d'acqua a  uso  idroelettrico  o  di  decadenza  o  di  revoca  della
concessione  o  di  rinuncia  alla  concessione,  il   concessionario
consegna le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio  decreto
n. 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne
acquisisce la proprieta' senza la corresponsione di alcun compenso al
concessionario uscente. 
  2. Le opere di cui al comma 1  entrano  a  far  parte  del  demanio
idrico della Regione e sono destinate a  essere  utilizzate  ai  fini
della  concessione  di  una  derivazione   d'acqua   in   base   alle
determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di
cui all'art. 5. 
  3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al  comma  1  dal
concessionario uscente con oneri  a  proprio  carico,  in  base  alle
disposizioni del provvedimento di concessione o di  un'autorizzazione
rilasciata   dall'autorita'   concedente,   sono   indennizzati   dal
concessionario  subentrante   per   un   importo   pari   al   valore
dell'investimento non ammortizzato, fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933. 
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  la  Regione,  in  base   alle
determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di
cui all'art. 5, puo' acquisire in proprieta' i beni di  cui  all'art.
25,  secondo  comma,  del  regio  decreto  n.   1775/1933,   ritenuti
funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli
aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e
1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 
  5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non  vengano  acquisiti
in proprieta' dalla  Regione  trova  applicazione  l'art.  12,  comma
1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999. 
  6. Al fine di garantire la continuita' della produzione  elettrica,
nonche' il regolare stato di funzionamento, la normale  conduzione  e
l'esercizio delle opere di cui all'art. 25, primo  comma,  del  regio
decreto n. 1775/1933, e dei beni di cui all'art. 25,  secondo  comma,
del  regio  decreto  n.  1775/1933,  acquisiti  in  proprieta'  dalla
Regione, tali opere e beni restano nel possesso  e  in  custodia  del
concessionario uscente fino al  subentro  del  nuovo  titolare  della
concessione. L'eventuale necessita' di sottoporre le opere e i beni a
interventi di manutenzione e' previamente autorizzata dalla struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.