Art. 20 
 
                    Provvedimento di concessione 
 
  1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione  della  concessione  di
grande  derivazione  d'acqua  a  uso  idroelettrico,   la   struttura
regionale competente in materia di  gestione  delle  risorse  idriche
emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua. 
  2.  Entro  dieci  giorni  dall'emissione   del   provvedimento   di
concessione di cui al comma 1 la struttura  regionale  competente  in
materia   di   gestione   delle   risorse   idriche   lo    trasmette
all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel  procedimento
unico unitamente allo schema del disciplinare. 
  3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione  del  disciplinare,
su richiesta della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
gestione delle risorse idriche: 
  a) corrisponde il canone di cui all'art. 21 stabilito  in  sede  di
aggiudicazione; 
  b) presta le garanzie finanziarie di cui all'art. 22. 
  4. Il provvedimento  di  concessione  di  cui  al  comma  1  assume
efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura  regionale
competente  in  materia  di  gestione  delle  risorse   idriche   del
disciplinare sottoscritto per accettazione dal  concessionario  entro
il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale
termine e' dichiarata la decadenza dalla concessione. 
  5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 e'  pubblicato
a cura della struttura regionale competente in  materia  di  gestione
delle risorse  idriche  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione,  nonche'  sul  sito
istituzionale della Regione e  i  relativi  dati  sono  inseriti  nel
Catasto regionale delle utilizzazioni  d'acqua  di  cui  all'art.  35
della legge regionale n. 11/2015.