Art. 21 Canone di concessione 1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933. 2. Con regolamento regionale da emanarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformita' alle indicazioni dell'Autorita' di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati: a) l'importo unitario della componente fissa che non puo' essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalita' di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalita' di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni; b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai comuni e alle comunita' di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. 3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 e' aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.