Art. 21 
 
                        Canone di concessione 
 
  1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 12, comma  1-quinquies,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  i  concessionari  di  grandi
derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un
canone annuale, versato in due rate  semestrali,  costituito  da  una
componente  fissa,  rapportata  alla  potenza   nominale   media   di
concessione,  e  da  una   componente   variabile,   calcolata   come
percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del  rapporto  tra  la
produzione dell'impianto  al  netto  dell'energia  fornita  a  titolo
gratuito e il prezzo zonale  dell'energia  elettrica.  Il  canone  di
concessione  comprende  il  canone  dovuto  dal  concessionario   per
l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25,  primo  comma,  del  regio
decreto n. 1775/1933. 
  2. Con regolamento  regionale  da  emanarsi,  previo  parere  della
competente Commissione consiliare,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge  in  conformita'  alle
indicazioni dell'Autorita'  di  regolazione  per  l'energia,  reti  e
ambiente (ARERA), sono determinati: 
  a) l'importo unitario della componente fissa che  non  puo'  essere
inferiore a 30 euro, la percentuale della  componente  variabile,  le
modalita' di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalita' di
aggiornamento,  di  versamento,  di  introito,  di  controllo  e   di
riscossione dei canoni; 
  b) i criteri di riparto della quota  pari  al  100  per  cento  dei
canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente,  spettante
ai  comuni  e  alle  comunita'  di  montagna  i  cui  territori  sono
interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. 
  3. La componente fissa del canone di cui al comma 1  e'  aggiornata
annualmente in ragione delle  variazioni,  non  inferiori  al  5  per
cento, dell'indice  ISTAT  relativo  al  prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.