Art. 3 
 
                    Rapporto di fine concessione 
 
  1. Il concessionario  di  una  grande  derivazione  d'acqua  a  uso
idroelettrico, tre anni prima della scadenza  della  concessione,  e'
tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di
gestione delle  risorse  idriche  un  rapporto  di  fine  concessione
relativo alle opere,  ai  beni  e  ai  rapporti  giuridici  afferenti
l'esercizio della concessione. 
  2. Nei casi di  decadenza  o  di  revoca  della  concessione  o  di
rinuncia alla  concessione  il  concessionario  uscente  presenta  il
rapporto di fine concessione di cui  al  comma  1  entro  il  termine
fissato dalla struttura regionale competente in materia  di  gestione
delle risorse idriche. 
  3. Il rapporto di fine concessione contiene: 
  a) l'inventario delle opere di cui all'art. 25,  primo  comma,  del
regio decreto n. 1775/1933; 
  b) l'inventario dei beni di cui all'art.  25,  secondo  comma,  del
regio decreto n. 1775/1933, e di cui all'art. 12, commi  1  e  1-ter,
lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999; 
  c) una relazione analitica, sottoscritta  da  uno  o  piu'  tecnici
abilitati in base alle competenze necessarie; la  relazione  contiene
la descrizione della  funzionalita',  dello  stato  di  fatto,  delle
caratteristiche tecniche, costruttive  e  funzionali,  nonche'  dello
stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di  cui
alle lettere a) e b); la relazione contiene,  altresi',  informazioni
in merito allo stato di interrimento degli invasi  e  delle  opere  a
servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi,  nonche'  il
programma per il mantenimento e per  il  recupero  del  volume  utile
dell'invaso e per la conservazione della funzionalita'  degli  organi
di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione; 
  d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei  beni  di  cui
alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o piu' tecnici abilitati in
base  alle  competenze  necessarie;  lo  stato  di   consistenza   e'
costituito da:  disegni,  tavole,  relazioni  tecniche  illustrative,
schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e  descrizione
di archivi tecnici e  amministrativi  presso  il  concessionario;  lo
stato di consistenza e' corredato dell'elenco dei dati identificativi
catastali delle opere, dei beni  e  degli  impianti  e  dei  relativi
manuali di uso e  manutenzione,  nonche'  dei  documenti  progettuali
delle opere e dei beni esistenti che, qualora non  disponibili,  sono
sostituiti da  idonea  documentazione  sottoscritta  da  uno  o  piu'
tecnici abilitati a seconda delle competenze  necessarie,  attestante
le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni; 
  e)  l'elenco  degli  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni  e  da  eseguire  fino
alla scadenza  della  concessione;  l'elenco  contiene  una  distinta
rendicontazione analitica dei costi sostenuti  per  la  realizzazione
degli interventi di cui all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933  e
indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori  di  manutenzione
straordinaria rilasciati dall'autorita' competente; 
  f) l'elenco delle eventuali obbligazioni  giuridiche  a  favore  di
terzi, nonche' i pesi e i gravami che interessano le opere e  i  beni
di cui alle lettere a) e b); 
  g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa  in
rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia
utilizzata per il  pompaggio  a  monte  relativi  agli  impianti  con
accumulo dotati di stazioni di pompaggio; 
  h)  i  servizi  obbligatori  determinati  dal  gestore  della  rete
elettrica nazionale, nonche' le eventuali prescrizioni sulla gestione
della risorsa idrica e sulla produzione di energia; 
  i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del  concessionario
uscente che consentano, per le finalita' di cui  all'art.  12,  comma
1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999, di determinare
il prezzo dei beni di cui alla lettera  b);  nel  caso  in  cui  tali
elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario
uscente e' tenuto a presentare  una  perizia  asseverata  recante  la
ricostruzione del valore residuo dei beni. 
  4.  Il  rapporto  di  fine  concessione  e'  redatto  su   supporto
informatico e i contenuti sono organizzati secondo  ordinate  logiche
di catalogazione in modo da facilitare la reperibilita' dei dati e il
contradditorio di cui al comma 8. 
  5.  Qualora  il  rapporto  di   fine   concessione   necessiti   di
integrazioni  o  di  rettifiche  dei  dati  inseriti,  la   struttura
regionale competente in materia di  gestione  delle  risorse  idriche
assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere. 
  6. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse idriche puo' acquisire informazioni  e  dati  anche  mediante
l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti  terzi,
con costi a carico del concessionario. 
  7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire  l'accesso
alle opere e ai fabbricati, oggetto  della  concessione,  nonche'  di
rendere disponibili le  informazioni  al  personale  della  struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. 
  8. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse idriche effettua la verifica del contenuto  del  rapporto  di
fine concessione, anche  in  contraddittorio  con  il  concessionario
uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e
di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in  proprieta'  da
parte della Regione delle opere di cui all'art. 25, primo comma,  del
regio decreto n. 1775/1933, nonche' dei  beni  di  cui  all'art.  25,
secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933. 
  9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma  1,  nonche'  la
documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni  e  delle
opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito  della  procedura
di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso
idroelettrico, fatta salva la facolta' del concessionario,  ai  sensi
dell'art. 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice
della proprieta' industriale a norma  dell'art.  15  della  legge  12
dicembre 2002,  n.  273),  di  presentare  alla  struttura  regionale
competente  in  materia  di  gestione  delle  risorse  idriche,   una
richiesta  motivata  di  non  rendere  pubblica  una  parte  di  tali
documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura  regionale
competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta  soppesando
l'interesse alla riservatezza con  l'interesse  pubblico  all'accesso
alle informazioni.