Art. 11 
 
     Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  13/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 11 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie).  -
1. ARDIS concede un  contributo  forfettario  in  favore  dei  nuclei
familiari  residenti  in  regione  con  studenti  iscritti  a  scuole
paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti
al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1  della  legge
n. 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza. 
  2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma  1  anche  gli
studenti  residenti  in  regione  iscritti  e   frequentanti   scuole
dell'obbligo e secondarie, anche statali,  non  aventi  finalita'  di
lucro, ubicate all'estero, purche' in grado di rilasciare  un  titolo
di studio avente valore legale e per la cui frequenza  sia  richiesto
il pagamento di una retta. Il requisito della residenza e'  posseduto
all'atto della presentazione della domanda. 
  3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2  deve  essere
motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno  uno
dei genitori, o persone  esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,
dell'alunno beneficiario del contributo. 
  4. Ai fini della concessione del contributo di cui al  comma  1  le
linee guida di cui all'art. 32-bis stabiliscono: 
    a) la misura massima degli assegni con un  importo  differenziato
per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per
la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla  base  della
stima del costo  medio  complessivo  di  iscrizione  e  frequenza  ai
rispettivi corsi di studio; 
    b) il limite massimo dell'ISEE  ai  fini  dell'ammissibilita'  al
contributo; 
    c) le  fasce  dell'ISEE,  articolate  per  valore  crescente,  da
considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine  di  priorita'  di
cui al comma 5; 
    d)  la  misura  percentuale   dell'assegno   da   concedersi   ai
richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna  delle  fasce
di cui alla lettera d). 
  5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del
fabbisogno complessivo, i  contributi  sono  concessi  in  ordine  di
priorita' decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue: 
    a) i contributi sono concessi integralmente, in via  prioritaria,
ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia; 
    b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione
del  criterio  di  cui  alla  lettera  a)  sono  utilizzate  per   la
concessione integrale degli assegni a  favore  dei  nuclei  familiari
ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui  le  risorse  residue
siano inferiori all'ammontare complessivo del  fabbisogno,  l'importo
di detti assegni e' proporzionalmente ridotto in  misura  uguale  per
tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 
    c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione
dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  sono  utilizzate  per  la
concessione integrale degli assegni a  favore  dei  nuclei  familiari
ricadenti nella terza fascia; nel caso  in  cui  le  risorse  residue
siano inferiori all'ammontare complessivo del  fabbisogno,  l'importo
di detti assegni e' proporzionalmente ridotto in  misura  uguale  per
tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 
    d) qualora le risorse disponibili siano  inferiori  all'ammontare
complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui  alla  lettera
a),  l'importo  degli  assegni  spettanti   ai   nuclei   stessi   e'
proporzionalmente  ridotto  in   misura   uguale,   con   conseguente
esclusione del finanziamento nei confronti dei  nuclei  familiari  di
cui alle lettere b) e c). 
  6.  I   richiedenti   il   contributo   possono,   all'atto   della
presentazione  della  domanda,  delegare  espressamente   la   Scuola
frequentata per  l'incasso  del  contributo  eventualmente  concesso,
sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilita'.».