Art. 25 
 
                   Inserimento dell'art. 36-quater 
                  nella legge regionale n. 13/2018 
 
  1. Dopo l'art. 36-ter della legge regionale n. 13/2018 e'  inserito
il seguente: 
    «Art.   36-quater   (Progetto   classi   sperimentali).   -    1.
L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  stipulare  convenzioni
con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  con
i rappresentanti del sistema produttivo  e  con  istituti  scolastici
secondari, di secondo  grado  del  sistema  scolastico  regionale  di
riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione  di
classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che  hanno  lo
scopo di realizzare percorsi  scolastici  innovativi  per  consentire
agli  allievi  di  osservare  e  sperimentare  le   attivita'   delle
professioni  collegate  alle  filiere  produttive   strategiche   del
territorio regionale e  di  favorire  un  piu'  agevole  e  immediato
ingresso nel mondo del lavoro coerente  con  il  percorso  scolastico
concluso. 
  2.  Con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo
schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni
delle parti: 
    a) per  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di  modifica
curricolare nel rispetto degli ordinamenti  scolastici  esistenti,  a
monitorare l'andamento del processo e a favorire  la  formazione  dei
docenti; 
    b)  per  l'istituto  scolastico  secondario  di  secondo   grado,
l'impegno  ad  adottare  le  forme  di  flessibilita'   e   autonomia
consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica
curricolare anche con la trasversalita'  degli  insegnamenti  tra  un
indirizzo e l'altro per  consentire  la  curvatura  necessaria  sulle
tematiche  di  interesse   delle   filiere   produttive   strategiche
regionali; 
    c) per i  rappresentanti  del  sistema  produttivo  l'impegno  ad
individuare  gli  esperti  delle   filiere   produttive   strategiche
regionali per svolgere attivita' di  formazione  in  compresenza  nel
numero minimo  di  ore  definito  nel  protocollo,  a  supportare  le
attivita' di promozione, a promuovere  iniziative  volte  a  favorire
l'integrazione tra le scuole e le imprese e  ad  individuare  aziende
disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli  studenti
in ambiti coerenti con il percorso di studio  e  la  curvatura  della
classe sperimentale; 
    d) per  l'Amministrazione  regionale  l'impegno  a  sostenere  il
percorso con interventi di orientamento educativo, di  pianificazione
dell'offerta formativa e della rete  scolastica  e  con  un  supporto
finanziario a favore dell'istituto  scolastico  sottoscrittore  nella
misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso. 
  3. La  medesima  convenzione  di  cui  al  comma  2  definisce  gli
indirizzi e le  articolazioni  oggetto  di  modifica  curricolare,  i
termini e le modalita' di erogazione del finanziamento regionale e di
rendicontazione della spesa sostenuta.».