Art. 46 Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale n. 21/2014 1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 21/2014 e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Interventi per gli studenti meritevoli). - 1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Universita' degli studi di Udine e dell'Universita' degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Universita' degli studi di Udine per le attivita' della Scuola superiore dell'Universita' di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialita' per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza; b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali; c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attivita' svolte dagli studenti.».