Art. 46 
 
                    Inserimento dell'art. 35 bis 
                  nella legge regionale n. 21/2014 
 
  1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 21/2014 e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 35-bis (Interventi per gli studenti meritevoli).  -  1.  Al
fine di  potenziare  il  sistema  di  formazione  superiore  per  gli
studenti particolarmente meritevoli dell'Universita' degli  studi  di
Udine e  dell'Universita'  degli  studi  di  Trieste,  ARDIS  concede
contributi da ripartirsi in parti uguali all'Universita' degli  studi
di Udine per le attivita' della Scuola superiore dell'Universita'  di
Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano  Fonda"  di
Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto
allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti
delle  risorse  finanziarie  ad  essa  assegnate  annualmente   dalla
Regione. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati: 
    a) al potenziamento dei servizi legati alla  residenzialita'  per
gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza; 
    b) alla realizzazione di progetti  speciali  individuali  per  lo
sviluppo delle competenze degli  allievi  anche  tramite  periodi  di
studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali
e internazionali; 
    c) alla messa a disposizione di ulteriori  strumenti  riguardanti
il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi
di studenti. 
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),   possono
coinvolgere  anche  gli  studenti  particolarmente  meritevoli  delle
classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base
di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche  ai
fini del riconoscimento in ambito scolastico  e  universitario  delle
attivita' svolte dagli studenti.».