Art. 8 
 
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2018 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale  n.  13/2018  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 9 (Dote scuola). - 1. Per rendere effettivo il diritto allo
studio,  attraverso  l'abbattimento  dei  costi  sostenuti   per   la
frequenza  scolastica,  ARDIS  concede  un   contributo   forfettario
denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei  familiari,  residenti
in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie  di  secondo
grado appartenenti  al  sistema  nazionale  di  istruzione  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme  per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). 
  2. Ai fini della concessione del contributo di cui al  comma  1  le
linee guida di cui all'art. 32-bis stabiliscono: 
    a) l'importo forfettario del contributo; tale importo e'  ridotto
proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia  attivato
il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito; 
    b) il limite  massimo  dell'Indicatore  di  situazione  economica
equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilita' del contributo; 
    c)  le  fasce  di  ISEE,  articolate  per  valore  crescente,  da
considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine  di  priorita'  di
cui al comma 3. 
  3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del
fabbisogno complessivo, i  contributi  sono  concessi  in  ordine  di
priorita' decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue: 
    a) i contributi sono concessi integralmente, in via  prioritaria,
ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia; 
    b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione
del  criterio  di  cui  alla  lettera  a)  sono  utilizzate  per   la
concessione integrale degli assegni a  favore  dei  nuclei  familiari
ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui  le  risorse  residue
siano inferiori all'ammontare complessivo del  fabbisogno,  l'importo
di detti assegni e' proporzionalmente ridotto in  misura  uguale  per
tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 
    c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione
dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  sono  utilizzate  per  la
concessione integrale degli assegni a  favore  dei  nuclei  familiari
ricadenti nella terza fascia; nel caso  in  cui  le  risorse  residue
siano inferiori all'ammontare complessivo del  fabbisogno,  l'importo
di detti assegni e' proporzionalmente ridotto in  misura  uguale  per
tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima; 
    d) qualora le risorse disponibili siano  inferiori  all'ammontare
complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui  alla  lettera
a),  l'importo  degli  assegni  spettanti   ai   nuclei   stessi   e'
proporzionalmente  ridotto  in   misura   uguale,   con   conseguente
esclusione del finanziamento nei confronti dei  nuclei  familiari  di
cui alle lettere b) e c).».