Art. 4 Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 1. In deroga all'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), sono restituite, dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 le parole «dall'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2023»; b) al comma 9 le parole «all'1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 gennaio 2023». 4. Per le finalita' di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della legge regionale n. 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 5. Alla lettera b) del comma 44 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), dopo le parole «l'utilizzo» sono inserite le seguenti: «e la gestione». 6. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonche' della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'art. 4, comma 44, lettera b), della legge regionale n. 24/2019. 7. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 44, lettera b), della legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 8. Per le finalita' di cui al comma 6 e' destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D cui al comma 10. 9. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: «in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente» sono soppresse. 10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.