Art. 4 
 
        Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
 
  1. In deroga all'art. 33, comma 6, della legge regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), le  domande  di  concessione
dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale  28
dicembre 2017, n. 45 (Legge di  stabilita'  2018),  sono  restituite,
dopo la fine del quinto esercizio finanziario successivo a quello  di
riferimento,  ai  soggetti  le  cui  richieste  non  possono   essere
soddisfatte. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e  tutela  del
territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8  (Qualita'  dell'aria  e
riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto  capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2020-2022. 
  3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010,  n.  14  (Norme
per il sostegno dell'acquisto  dei  carburanti  per  autotrazione  ai
privati cittadini  residenti  in  regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 le parole «dall'1  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2023»; 
    b) al comma 9 le parole  «all'1  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'1 gennaio 2023». 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 3, commi 8  e  9,  della  legge
regionale n. 14/2010, come modificati dal comma 3, lettere a)  e  b),
si  provvede  a  valere  sullo  stanziamento  della  Missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - Programma  n.  2  (Commercio,
reti distributive, tutela dei  consumatori)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2020-2022. 
  5. Alla lettera b) del comma 44 dell'art. 4 della  legge  regionale
27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020),  dopo  le  parole
«l'utilizzo» sono inserite le seguenti: «e la gestione». 
  6. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri
derivanti dall'affidamento,  mediante  le  procedure  previste  dalla
normativa di settore, della progettazione, nonche' della fornitura  e
posa  in  opera  delle  infrastrutture  di  ricarica  per  i  veicoli
elettrici di cui all'art.  4,  comma  44,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 24/2019. 
  7. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 44, lettera b),  della
legge regionale n. 24/2019, come modificato dal comma 5, si  provvede
a  valere  sullo  stanziamento  della   Missione   n.   9   (Sviluppo
sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.  8
(Qualita' dell'aria e riduzione  dell'inquinamento)  -  Titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2020-2022. 
  8. Per le finalita' di  cui  al  comma  6  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di  2  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  a
valere  sulla  Missione  n.  9  (Sviluppo  sostenibile,  tutela   del
territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8  (Qualita'  dell'aria  e
riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto  capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2020-2022 con riferimento  alla  corrispondente  variazione  prevista
dalla Tabella D cui al comma 10. 
  9. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20  febbraio  2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma  delle  politiche  industriali),  le
parole: «in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale
competente» sono soppresse. 
  10. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.