Art. 5 
 
Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilita' 
 
  1. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Gorizia il contributo  di  1.500.000  euro  destinato  alla
realizzazione della «Viabilita' di  accesso  al  nuovo  ospedale  San
Giovanni di Dio di Gorizia» concesso con  decreto  n.  647/PMT/VS.1.0
del  18  dicembre  2009,  e  interamente  erogato,  per   lavori   di
manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per
la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di
migliorare la viabilita', il trasporto pubblico locale, la  sicurezza
stradale e tutelare la sicurezza dei  pedoni  e  delle  altre  utenze
deboli, nonche' per procedere con interventi  di  abbattimento  delle
barriere architettoniche. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di  Gorizia
inoltra   istanza   corredata   di    una    relazione    descrittiva
dell'intervento,  del  quadro  economico  e  del  cronoprogramma  dei
lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i  termini  per
l'inizio  e  l'ultimazione  dei  lavori,  nonche'   il   termine   di
rendicontazione dell'incentivo. 
  3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le opere
di  adeguamento  della  viabilita'  urbana  comunale  funzionali   al
comprensorio ospedaliero di Pordenone, gia' previste dal  decreto  n.
1977/AMB del 13 novembre 2015,  previa  presentazione  da  parte  del
Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere  al  servizio
regionale competente in materia di viabilita', entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Per le finalita' previste dal comma 3 e' destinata la  spesa  di
2.600.000 euro  per  l'anno  2020  a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5  (Viabilita'  e
Infrastrutture stradali) - Titolo n.  2  (Spese  in  conto  capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2020-2022 con riferimento  alla  corrispondente  variazione  prevista
dalla Tabella E di cui al comma 31. 
  5. Al comma 1 dell'art. 57-ter della legge  regionale  23  febbraio
2007, n. 5  (Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina  dell'attivita'
edilizia e del paesaggio), la parola «generali» e' soppressa. 
  6. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7
(Misure per la valorizzazione e la promozione  delle  sagre  e  feste
locali e delle fiere tradizionali), le parole «entro il  30  novembre
di ogni anno» sono soppresse. 
  7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1,  della  legge
regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione  dei  beni  immobili  e
mobili gia' di pertinenza del compendio minerario di  Raibl  siti  in
Comune di Tarvisio, localita' Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di
Udine e' autorizzata a utilizzare le  risorse  di  bilancio  ricavate
dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge
regionale n. 44/1993, per l'esecuzione di un programma di  interventi
di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio. 
  8. Il programma di interventi di cui al  comma  7,  da  presentarsi
agli uffici competenti, e' approvato dalla Giunta regionale. 
  9.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione  di  servizi
di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico
di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al  fine  di
coprire i differenti costi di trasporto tra la modalita'  stradale  e
quella ferroviaria e di abbattere  gli  extra-costi  derivanti  dalla
presenza di penalizzazioni naturali e strutturali. 
  10. L'amministrazione regionale, per le finalita' di cui  al  comma
9, individua la Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a.  quale
soggetto destinatario dei  contributi  da  corrispondere  all'impresa
ferroviaria o gestore del  terminal  intermodale  o  Multi  Transport
Operator (M.T.O.), nel rispetto  dei  massimali  e  delle  condizioni
poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
  11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' destinata la spesa  di
300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti
e diritto alla mobilita')  -  Programma  n.  4  (Altre  modalita'  di
trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di  cui  al  comma
31. 
  12. Dopo il comma 16 dell'art. 6 della legge regionale 28  dicembre
2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), sono inseriti i seguenti: 
    «16-bis. Per le finalita' di cui al  comma  16  l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al  Consorzio  di  sviluppo
economico del Friuli un contributo  straordinario  per  i  lavori  di
rifacimento e sistemazione del varco di  accesso  al  porto  e  delle
garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo  all'accesso  al
porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto. 
    16-ter. La domanda per la concessione del contributo  di  cui  al
comma 16-bis e' presentata alla Direzione centrale  infrastrutture  e
territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  regionale  6  novembre  2020,  n.   22   (Misure   finanziarie
intersettoriali),  corredata  della   relazione   descrittiva   degli
interventi, del quadro economico e del cronoprogramma  procedurale  e
finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e
le modalita' di rendicontazione del contributo.». 
  13. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 16-bis,  della  legge
regionale n. 29/2018, come inserito dal comma  12,  e'  destinata  la
spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita'  ed
infrastrutture stradali) - Titolo n.  2  (Spese  in  conto  capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2020-2022 con riferimento  alla  corrispondente  variazione  prevista
dalla Tabella E di cui al comma 31. 
  14. Al fine di assicurare continuita' nell'erogazione  dei  servizi
di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e  di  consentire  ai
gestori  del  trasporto   ferroviario   regionale   il   mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con  la
Regione, l'amministrazione regionale e'  autorizzata  a  sostenere  i
maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' destinata  la  spesa  di
2.852.000 euro  per  l'anno  2020  a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Traporti e diritto alla  mobilita')  -  Programma  n.  1  (Trasporto
ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di  cui  al  comma
31. 
  16. Al primo comma dell'art. 1 della legge  regionale  31  dicembre
1986,  n.  64  (Organizzazione  delle  strutture  ed  interventi   di
competenza regionale in materia di protezione civile), le  parole  «a
garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi  sociali  regionali,
l'incolumita' delle persone e/o dei  beni  e  dell'ambiente  rispetto
all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti  agli
stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a tutelare la  vita,  l'integrita'  fisica,  i  beni,  gli
insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o  dal  pericolo  di
danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o  derivanti
dall'attivita' dell'uomo». 
  17. Dopo il comma  2-bis  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.
64/1986 e' aggiunto il seguente: 
    «2-ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione  civile,
costituiti in ogni comune della Regione,  con  regolamento  regionale
sono disciplinate: 
      a)  le  modalita'  di  impiego  del  volontariato  comunale  di
protezione civile sul territorio di propria competenza e  nell'ambito
di attivita' realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione
civile; 
      b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte  del
sindaco, proposto  secondo  principi  di  democraticita'  dal  gruppo
comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale  e  la
formazione continua a cui deve essere sottoposto; 
      c) la nomina delle  altre  figure  di  riferimento  del  gruppo
comunale e le loro competenze, individuandone la formazione  iniziale
e la formazione continua a cui devono essere sottoposti; 
      d)  le  modalita'  di  adesione  al  gruppo   comunale   e   il
mantenimento dell'appartenenza; 
      e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e  dei
mezzi per i volontari; 
      f) le modalita' di funzionamento delle  forme  di  aggregazioni
intercomunali di protezione costituite al fine di garantire  maggiore
coordinamento, nonche' l'effettivita' e la continuita' delle funzioni
di  protezione  civile  e  la  condivisione  delle  risorse  umane  e
materiali disponibili sui territori.». 
  18. Al primo comma dell'art. 10 della legge  regionale  n.  64/1986
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) sostenere spese dirette al  fine  di  dotare  le  strutture
regionali, comunali,  le  aggregazioni  intercomunali  di  protezione
civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e le  altre  forme
di  aggregazione  del   volontariato   di   protezione   civile,   di
apparecchiature  e  impianti  di  rilevamento  e  comunicazione,   di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di  allocamento  o
deposito;»; 
    b) alla lettera b) dopo le parole «lettera a)» sono  aggiunte  le
seguenti: «, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento
di attrezzature e mezzi operativi»; 
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle
strutture comunali, alle  aggregazioni  intercomunali  di  protezione
civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e alle altre forme
di aggregazione del volontariato di protezione civile,  nonche'  alle
associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o  per
il tramite degli enti locali interessati;»; 
    d) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
      «e-bis)  sostenere  spese   dirette   per   le   attivita'   di
addestramento, per la gestione delle emergenze e  la  simulazione  di
emergenze;». 
  19. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge  regionale  n.  64/1986
dopo le parole «della Protezione civile della Regione» sono  aggiunte
le seguenti: «su richiesta della  Sala  operativa  regionale  di  cui
all'art. 28». 
  20. Il comma 2-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986
e' sostituito dal seguente: 
    «2-quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo  comma,  lettera
b), devono avere la livrea e i loghi della  Protezione  civile  della
Regione, se  destinati  agli  enti  locali  e  alle  altre  forme  di
aggregazione del volontariato di  protezione  civile,  mentre  devono
avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni
di volontariato di protezione civile.  La  livrea  e  i  loghi  della
Protezione civile della Regione  sono  disciplinati  con  regolamento
regionale.». 
  21. Dopo il comma 2-quater dell'art. 10 della  legge  regionale  n.
64/1986 e' aggiunto il seguente: 
    «2-quinquies. I mezzi concessi in comodato  ai  sensi  del  primo
comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di  emergenza  sono
messi  a  disposizione  della  Protezione  civile  della  Regione  su
richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28.». 
  22. Per le finalita' di cui all'art. 10 della  legge  regionale  n.
64/1986, come modificato dal comma 18, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui  all'art.
33 della legge regionale n. 64/1986. 
  23. L'art. 17 della legge regionale n. 64/1986  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 17 (Organizzazione della Protezione civile  regionale).  - 
1.  La  Protezione  civile  della  Regione  e'  organizzata   secondo
l'articolazione  organizzativa  generale  e  la  declaratoria   delle
funzioni  delle  strutture  organizzative  della   Presidenza   della
Regione, delle Direzioni centrali e degli  enti  regionali  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale  27  marzo  1996,  n.  18  (Riforma
dell'impiego regionale in attuazione  dei  principi  fondamentali  di
riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992,  n.
421). 
    2. La Protezione civile della Regione dota il  proprio  personale
del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  necessari  allo  svolgimento
dell'attivita' istituzionale, le cui caratteristiche e  modalita'  di
impiego sono disciplinate da regolamento regionale.». 
  24. Per le finalita' di cui all'art. 17 della  legge  regionale  n.
64/1986, come sostituito dal comma 23, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui  all'art.
33 della legge regionale n. 64/1986. 
  25. Dopo il primo comma  dell'art.  31  della  legge  regionale  n.
64/1986 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non
si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui  all'art.
7, comma 2-ter. 
    1-ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato
nelle scelte operate dalla Protezione civile  della  Regione  per  le
attivita' di competenza, e' istituita la  Consulta  dei  coordinatori
dei  gruppi  comunali  e  dei  presidenti   delle   associazioni   di
volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento
e attivita' sono disciplinati da regolamento regionale.». 
  26. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n.  64/1986
dopo le parole  «della  presente  legge.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  «Il  medesimo   regolamento   definisce   le   misure   per
l'organizzazione  e  l'utilizzo  del  volontariato   organizzato   di
protezione civile e le  relative  forme  di  rappresentanza  su  base
democratica.». 
  27. Dopo il secondo comma dell'art. 31  della  legge  regionale  n.
64/1986 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione
dei volontari di protezione civile  mediante  la  predisposizione  di
piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta
regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalita'  di
erogazione e l'eventuale obbligatorieta' di taluni corsi, al fine  di
garantire la formazione iniziale  e  il  costante  aggiornamento  per
l'operativita' in sicurezza degli addetti.». 
  28. Per le finalita' di cui all'art. 31, comma 2-bis,  della  legge
regionale n. 64/1986, come aggiunto  dal  comma  27,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile  di
cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986. 
  29. Il comma 6 dell'art. 33 della legge  regionale  n.  64/1986  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. In applicazione del principio di  separazione  dell'attivita'
di  gestione  dall'attivita'  di  indirizzo  politico,  la  struttura
regionale individuata per la gestione delle attivita' in  materia  di
protezione  civile  e'  competente  a  svolgere   tutta   l'attivita'
amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a  dare  attuazione
alle scelte operate dal Presidente  della  Regione  o  dall'Assessore
dallo stesso  delegato  nell'ambito  dell'amministrazione  del  Fondo
regionale per la protezione civile di cui al primo comma.». 
  30. Gli articoli 18, 19, 20, 23  e  26  della  legge  regionale  n.
64/1986 sono abrogati. 
  31. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
26/2015, sono disposte le variazioni  relative  alle  missioni  e  ai
programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.