Art. 5 Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilita' 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il contributo di 1.500.000 euro destinato alla realizzazione della «Viabilita' di accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia» concesso con decreto n. 647/PMT/VS.1.0 del 18 dicembre 2009, e interamente erogato, per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini e per la realizzazione di interventi di riqualificazione viaria, al fine di migliorare la viabilita', il trasporto pubblico locale, la sicurezza stradale e tutelare la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, nonche' per procedere con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonche' il termine di rendicontazione dell'incentivo. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le opere di adeguamento della viabilita' urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, gia' previste dal decreto n. 1977/AMB del 13 novembre 2015, previa presentazione da parte del Comune di Pordenone del progetto definitivo delle opere al servizio regionale competente in materia di viabilita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le finalita' previste dal comma 3 e' destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31. 5. Al comma 1 dell'art. 57-ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), la parola «generali» e' soppressa. 6. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), le parole «entro il 30 novembre di ogni anno» sono soppresse. 7. In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili gia' di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, localita' Cave del Predil e Riofreddo), l'Ater di Udine e' autorizzata a utilizzare le risorse di bilancio ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, della legge regionale n. 44/1993, per l'esecuzione di un programma di interventi di edilizia sovvenzionata in Comune di Tarvisio. 8. Il programma di interventi di cui al comma 7, da presentarsi agli uffici competenti, e' approvato dalla Giunta regionale. 9. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dal nodo logistico di Pordenone sulle direttrici di transito internazionale al fine di coprire i differenti costi di trasporto tra la modalita' stradale e quella ferroviaria e di abbattere gli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali. 10. L'amministrazione regionale, per le finalita' di cui al comma 9, individua la Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.a. quale soggetto destinatario dei contributi da corrispondere all'impresa ferroviaria o gestore del terminal intermodale o Multi Transport Operator (M.T.O.), nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 4 (Altre modalita' di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31. 12. Dopo il comma 16 dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), sono inseriti i seguenti: «16-bis. Per le finalita' di cui al comma 16 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto. 16-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16-bis e' presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione del contributo.». 13. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 16-bis, della legge regionale n. 29/2018, come inserito dal comma 12, e' destinata la spesa di 2.500.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31. 14. Al fine di assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri e di consentire ai gestori del trasporto ferroviario regionale il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti stipulati con la Regione, l'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. 15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' destinata la spesa di 2.852.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Traporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 31. 16. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno» sono sostituite dalle seguenti: «a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo». 17. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 64/1986 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate: a) le modalita' di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attivita' realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile; b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del sindaco, proposto secondo principi di democraticita' dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto; c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti; d) le modalita' di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza; e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari; f) le modalita' di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonche' l'effettivita' e la continuita' delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.». 18. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento o deposito;»; b) alla lettera b) dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonche' alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;»; d) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) sostenere spese dirette per le attivita' di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;». 19. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della Protezione civile della Regione» sono aggiunte le seguenti: «su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28». 20. Il comma 2-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 e' sostituito dal seguente: «2-quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.». 21. Dopo il comma 2-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'art. 28.». 22. Per le finalita' di cui all'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986. 23. L'art. 17 della legge regionale n. 64/1986 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Organizzazione della Protezione civile regionale). - 1. La Protezione civile della Regione e' organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, le cui caratteristiche e modalita' di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.». 24. Per le finalita' di cui all'art. 17 della legge regionale n. 64/1986, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986. 25. Dopo il primo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 7, comma 2-ter. 1-ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attivita' di competenza, e' istituita la Consulta dei coordinatori dei gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attivita' sono disciplinati da regolamento regionale.». 26. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 dopo le parole «della presente legge.» e' aggiunto il seguente periodo: «Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.». 27. Dopo il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1986 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalita' di erogazione e l'eventuale obbligatorieta' di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operativita' in sicurezza degli addetti.». 28. Per le finalita' di cui all'art. 31, comma 2-bis, della legge regionale n. 64/1986, come aggiunto dal comma 27, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986. 29. Il comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e' sostituito dal seguente: «6. In applicazione del principio di separazione dell'attivita' di gestione dall'attivita' di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attivita' in materia di protezione civile e' competente a svolgere tutta l'attivita' amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.». 30. Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 26 della legge regionale n. 64/1986 sono abrogati. 31. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.