Art. 6 Monitoraggio e sanzioni 1. Il riconoscimento del contributo decade o e' revocato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito: a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti; b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal presente regolamento o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 2, comma 1, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale; c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dalla normativa statale e comunitaria richiamate dal medesimo articolo, nonche' dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo; d) qualora sia stata disposta le revoca delle agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 5. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e nel presente regolamento. 6. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito verifica con il soggetto gestore della misura agevolativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nei confronti dei soggetti beneficiari della predetta misura e dell'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale, verificando, altresi', che gli automezzi di proprieta' immatricolati in Sicilia, per i quali e' stata versata alla Regione Sicilia la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso dal beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti. 7. I controlli in loco sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco e' costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Il campione da estrarre rappresentera' non meno del 10% dell'universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, e' individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio. 8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita' di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi. 9. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, con la convenzione di cui all'art. 4, comma 5, sono concordate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 10. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individua situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1, provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito che, previe verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi del presente articolo. 11. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito e dall'Agenzia delle entrate.