Art. 5 
 
Interpretazione  autentica  dell'art.  8  della  legge  regionale  n.
               19/2020 e decorrenza dei trasferimenti 
 
  1. Le disposizioni abrogative  stabilite  all'art.  8  della  legge
regionale n. 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1°
gennaio 2020. 
  2. I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6  e  7
della legge regionale n. 19/2020, decorrono a far data dal 1° gennaio
2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6
della legge medesima.