Art. 5 Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2020 e decorrenza dei trasferimenti 1. Le disposizioni abrogative stabilite all'art. 8 della legge regionale n. 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020. 2. I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 19/2020, decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.