Art. 10 Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili 1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale, al fine di incentivare la produzione, lo scambio e l'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici nonche' di favorire l'educazione e la consapevolezza energetica dei cittadini incentivando le abitazioni intelligenti, c.d. smart home, basate su piattaforme pubbliche, in attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la regione promuove l'istituzione di comunita' energetiche, senza finalita' di lucro, al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati. 2. Le comunita' energetiche sono istituite su iniziativa di comuni o di unioni di comuni o di associazioni di cittadini, mediante l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8. 3. Le comunita' energetiche incentrano la loro attivita' sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunita' partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attivita' di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, le comunita' realizzano progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento. 4. L'obiettivo primario delle comunita' energetiche e' l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri delle comunita', nonche', eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la poverta' energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. 5. Le comunita' energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non e' inferiore al 60 per cento del totale. 6. Le comunita' energetiche: a) possono stipulare convenzioni con l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia; b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico; c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici che e' trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico regionale. 7. Al fine di sostenere la costituzione delle comunita' energetiche, tramite avviso di interesse pubblico, nel programma 01 «Fonti energetiche» della missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», titolo 1 «Spese correnti», e' istituita la voce di spesa denominata: «Spese per la costituzione delle comunita' energetiche», alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto, sentita la commissione consiliare competente: a) i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunita' energetiche; b) le modalita' di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunita' e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalita' di lucro; c) le modalita' di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte dalle comunita' energetiche; d) i criteri e le modalita' per il sostegno finanziario di cui al comma 7; e) le modalita' con cui le comunita' energetiche sono obbligate a redigere documenti strategici che individuano le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici. 9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, i comuni o le unioni di comuni, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con gli indirizzi di politica energetica regionale, possono istituire le comunita' energetiche sulla base di protocolli d'intesa preventivamente approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 10. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicita' biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni: a) il numero delle comunita' energetiche istituite, dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito e la loro distribuzione territoriale; b) gli interventi realizzati, indicando strumenti e modalita' applicative; c) dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtu' della istituzione delle comunita' energetiche; d) le risorse stanziate e utilizzate; e) le eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte. 11. Dopo l'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e' inserito il seguente: «Art. 3.1 (Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola). - 1. La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee «E» di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e' prevista dal piano energetico regionale (PER) ed e' effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. 2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro, le aree idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento. 3. I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attivita' agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra per una superficie complessiva non superiore al tre per cento delle zone omogene «E» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali. 4. Ai fini dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale. 5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta sempre consentita la produzione di energia da fonti rinnovabili con le modalita' previste dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attivita' agricole) e successive modifiche per la quale non trovano applicazione le limitazioni di cui al comma 3.».