Art. 10 
 
      Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili 
 
  1.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del   piano   energetico
regionale, al  fine  di  incentivare  la  produzione,  lo  scambio  e
l'autoconsumo   di   energie   prodotte   principalmente   da   fonti
rinnovabili,  di   sperimentare   e   promuovere   nuove   forme   di
efficientamento e di riduzione  dei  consumi  energetici  nonche'  di
favorire l'educazione e la consapevolezza  energetica  dei  cittadini
incentivando le abitazioni intelligenti, c.d. smart home,  basate  su
piattaforme pubbliche, in attuazione della direttiva n.  2018/2001/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  sulla
promozione dell'uso dell'energia da  fonti  rinnovabili,  la  regione
promuove l'istituzione di comunita' energetiche, senza  finalita'  di
lucro, al fine  di  superare  l'utilizzo  del  petrolio  e  dei  suoi
derivati. 
  2. Le comunita' energetiche sono istituite su iniziativa di  comuni
o di unioni di  comuni  o  di  associazioni  di  cittadini,  mediante
l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa, cui possono  aderire
soggetti pubblici e privati, redatto in conformita' a quanto previsto
dal regolamento di cui al comma 8. 
  3. Le comunita' energetiche incentrano la loro attivita' sul valore
dell'energia prodotta e non sulla realizzazione  di  un  profitto.  I
membri della comunita' partecipano alla  generazione  distribuita  di
energia  da  fonte  rinnovabile  e  all'esecuzione  di  attivita'  di
gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione
dell'energia a livello locale. A tal fine,  le  comunita'  realizzano
progetti  innovativi   finalizzati   alla   produzione   di   energia
rinnovabile a basso impatto ambientale,  alla  ricerca  di  soluzioni
eco-compatibili  e  alla  costruzione  di  sistemi   sostenibili   di
produzione energetica e di  uso  dell'energia,  attraverso  l'impiego
equilibrato  dei  beni  comuni  e  collettivi   del   territorio   di
riferimento. 
  4.   L'obiettivo   primario   delle   comunita'   energetiche    e'
l'autoconsumo dell'energia  rinnovabile  prodotta  dai  membri  delle
comunita', nonche',  eventualmente,  l'immagazzinamento  dell'energia
prodotta,  al  fine  di  aumentare  l'efficienza  energetica   e   di
combattere la poverta' energetica mediante la riduzione dei consumi e
delle tariffe di fornitura. 
  5. Le comunita' energetiche acquisiscono e mantengono la  qualifica
di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di  energia
prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte  dei
membri non e' inferiore al 60 per cento del totale. 
  6. Le comunita' energetiche: 
    a) possono stipulare convenzioni con l'Autorita'  di  regolazione
per energia reti  e  ambiente  (ARERA)  al  fine  di  ottimizzare  la
gestione e l'utilizzo delle reti di energia; 
    b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un  bilancio
energetico; 
    c) redigono,  entro  dodici  mesi  dalla  loro  costituzione,  un
documento strategico che individua le azioni  per  la  riduzione  dei
consumi energetici da fonti non rinnovabili e  l'efficientamento  dei
consumi energetici che e' trasmesso alla  Giunta  regionale  ai  fini
della verifica della sua coerenza con il piano energetico regionale. 
  7.  Al  fine  di  sostenere   la   costituzione   delle   comunita'
energetiche, tramite avviso di interesse pubblico, nel  programma  01
«Fonti energetiche» della missione  17  «Energia  e  diversificazione
delle fonti energetiche», titolo 1 «Spese correnti», e' istituita  la
voce di spesa denominata: «Spese per la costituzione delle  comunita'
energetiche»,  alla  cui  autorizzazione  di  spesa,  pari  ad   euro
50.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, si provvede
mediante la  corrispondente  riduzione  delle  risorse  iscritte  nel
bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la   Giunta   regionale   definisce   con   proprio
regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47,  comma  2,  lettera  b),
dello statuto, sentita la commissione consiliare competente: 
    a)  i  requisiti  dei  soggetti  che  possono  partecipare   alle
comunita' energetiche; 
  b) le modalita' di gestione  delle  fonti  energetiche  all'interno
delle  comunita'  e  di  distribuzione  dell'energia  prodotta  senza
finalita' di lucro; 
  c) le modalita' di controllo e monitoraggio delle attivita'  svolte
dalle comunita' energetiche; 
  d) i criteri e le modalita' per il sostegno finanziario di  cui  al
comma 7; 
    e) le modalita' con cui le comunita' energetiche sono obbligate a
redigere documenti  strategici  che  individuano  le  azioni  per  la
riduzione  dei  consumi  energetici  da  fonti  non   rinnovabili   e
l'efficientamento dei consumi energetici. 
  9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 8, i comuni o le unioni di comuni, nel rispetto della normativa
vigente e in  coerenza  con  gli  indirizzi  di  politica  energetica
regionale, possono istituire le comunita' energetiche sulla  base  di
protocolli d'intesa preventivamente approvati dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente. 
  10. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e ne valuta  i  risultati
ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge  e  successivamente  con
periodicita' biennale,  presenta  al  Comitato  per  il  monitoraggio
dell'attuazione delle leggi e  la  valutazione  degli  effetti  delle
politiche regionali e  alla  commissione  consiliare  competente  una
relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni: 
  a) il numero delle comunita' energetiche istituite,  dei  comuni  e
dei  soggetti  che  vi  hanno  aderito  e   la   loro   distribuzione
territoriale; 
  b) gli  interventi  realizzati,  indicando  strumenti  e  modalita'
applicative; 
  c) dati e informazioni sulla riduzione dei  consumi  energetici  da
fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e  sulla  quota  di
utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtu' della istituzione
delle comunita' energetiche; 
  d) le risorse stanziate e utilizzate; 
    e) le  eventuali  criticita'  riscontrate  nell'attuazione  degli
interventi e le misure adottate per farvi fronte. 
  11. Dopo l'art. 3 della legge regionale 16  dicembre  2011,  n.  16
(Norme in materia ambientale e di  fonti  rinnovabili)  e  successive
modifiche e' inserito il seguente: 
    «Art.  3.1  (Localizzazione  di  impianti  fotovoltaici  in  zona
agricola). - 1. La programmazione  della  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili e del risparmio energetico in  agricoltura  per  le
zone omogenee «E» di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della  legge  6  agosto  1967,  n.  765)  e'  prevista  dal  piano
energetico regionale (PER) ed e' effettuata in coordinamento  con  il
piano agricolo  regionale  (PAR)  di  cui  all'art.  52  della  legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del  territorio)
e successive modifiche. 
      2. Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro,
le aree idonee all'installazione delle diverse tipologie di  impianti
destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i  limiti
del relativo dimensionamento. 
      3. I comuni, nelle more dell'entrata in  vigore  del  PER,  che
comunque   deve   essere   operativo   entro    centottanta    giorni
dall'approvazione della presente disposizione, al fine  di  garantire
uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema  e
delle attivita' agricole, nel rispetto  dei  principi  e  dei  valori
costituzionali   ed   eurounitari,   individuano,   considerate    le
disposizioni del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  10
settembre 2010  (Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili), le aree idonee per  l'installazione
degli impianti fotovoltaici a terra per  una  superficie  complessiva
non superiore al tre per cento delle  zone  omogene  «E»  di  cui  al
decreto  ministeriale  n.  1444/1968,  identificate  dagli  strumenti
urbanistici comunali. 
      4.  Ai  fini  dell'individuazione   delle   aree   idonee   per
l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui  al  comma
3, i comuni devono tener  conto,  in  particolare,  del  sostegno  al
settore  agricolo,  con   riferimento   alla   valorizzazione   delle
tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della  biodiversita',
cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale. 
      5. Nelle more delle previsioni di cui al comma 1, resta  sempre
consentita la produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili  con  le
modalita' previste dalla  legge  regionale 2  novembre  2006,  n.  14
(Norme in materia di diversificazione  delle  attivita'  agricole)  e
successive  modifiche  per  la  quale  non  trovano  applicazione  le
limitazioni di cui al comma 3.».