Art. 11 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 «Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale» e alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 «Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale» e successive modifiche. 1. L'art. 30 della legge regionale n. 24/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Piani integrati della cultura). - 1. Nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 7, la regione promuove e sostiene la progettualita' locale ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), attraverso i Piani integrati della cultura (PIC). 2. I PIC, attraverso la partecipazione sia in forma individuale sia in forma associata di soggetti pubblici e privati, coordinano gli interventi volti alla promozione delle attivita' e degli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ad una parte del territorio regionale o ad una specifica tematica, includendo, ove possibile, tematiche legate all'ambiente, all'artigianato, alla formazione, alla storicita', alla ricerca, al turismo e alle politiche sociali. 3. I PIC, in particolare, prevedono l'individuazione della strategia, degli obiettivi e degli interventi, comprensivi dei risultati attesi nell'ambito del territorio interessato, nonche' le eventuali collaborazioni o partenariati tra operatori pubblici e privati coinvolti.». 2. Alla legge regionale n. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3: 1) alla lettera c) del comma 2 le parole: «di una rete di teatri e» sono soppresse; 2) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: «c-bis) la realizzazione, lo sviluppo e la comunicazione di una rete di teatri fruibili al pubblico, efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, innovativa e tecnologicamente avanzata, che favorisca, in particolare, l'integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per la mobilita'; tra le finalita' della suddetta rete, c'e' quella di promuovere e divulgare l'attivita' teatrale anche nei comuni del Lazio sprovvisti di teatri, ma che possono ospitare le rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale;»; 3) alla lettera g) del comma 2: 3.1 dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le seguenti: «ed il consolidamento»; 3.2 dopo la parola: «sociale» sono inserite le seguenti: «, con particolare attenzione alle aree interne e montane del territorio regionale,»; 4) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: «storico e museale» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento alle zone interne e montane»; 5) dopo la lettera d) del comma 3 sono inserite le seguenti: «d-bis) la distribuzione razionale ed equilibrata delle sale teatrali aperte al pubblico sul territorio regionale, che garantisca, in particolare, il pluralismo e la presenza equilibrata tra le diverse tipologie teatrali, con specifica attenzione ai piccoli teatri, nonche' lo sviluppo della qualita' delle attivita' proposte dai possessori o gestori, sia pubblici sia privati, di sale teatrali aperte al pubblico; d-ter) la funzione di valorizzazione e di salvaguardia della cultura del territorio che i teatri e le attivita' culturali svolgono nei piccoli comuni come definiti all'art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.);»; b) all'art. 5: 1) al comma 1 dopo le parole: «La regione sostiene e promuove le attivita' volte» sono inserite le seguenti: «all'esercizio e»; 2) al comma 2 dopo le parole: «promossi da» sono inserite le seguenti: «organismi di programmazione, gestori di sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni ovvero»; c) all'art. 7: 1) al comma 3 il periodo: «La Fondazione e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi della propria attivita' alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e bilancio.» e' soppresso; 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di consentire l'erogazione delle risorse individuate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d), le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo trasmettono, entro quindici giorni dalla data della loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi alle strutture regionali competenti in materia di cultura e di bilancio.».