Art. 11 
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24  «Disposizioni
  in materia di  servizi  culturali  regionali  e  di  valorizzazione
  culturale» e alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15  «Sistema
  cultura Lazio: disposizioni in materia di  spettacolo  dal  vivo  e
  promozione culturale» e successive modifiche. 
  1. L'art. 30 della legge regionale n.  24/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 30 (Piani integrati della cultura). - 1. Nell'ambito  della
programmazione triennale di cui all'art. 7,  la  regione  promuove  e
sostiene la progettualita' locale ai sensi  dell'art.  29,  comma  1,
lettera b), attraverso i Piani integrati della cultura (PIC). 
    2. I PIC, attraverso la partecipazione sia in  forma  individuale
sia in forma associata di soggetti pubblici e privati, coordinano gli
interventi volti alla promozione delle attivita' e  degli  eventi  di
valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento ad una parte
del territorio regionale o ad una specifica tematica, includendo, ove
possibile,  tematiche  legate  all'ambiente,  all'artigianato,   alla
formazione,  alla  storicita',  alla  ricerca,  al  turismo  e   alle
politiche sociali. 
    3.  I  PIC,  in  particolare,  prevedono  l'individuazione  della
strategia,  degli  obiettivi  e  degli  interventi,  comprensivi  dei
risultati attesi nell'ambito del territorio interessato,  nonche'  le
eventuali collaborazioni o  partenariati  tra  operatori  pubblici  e
privati coinvolti.». 
  2. Alla legge regionale  n.  15/2014  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 3: 
  1) alla lettera c) del comma 2 le parole: «di una rete di teatri e»
sono soppresse; 
  2) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: 
        «c-bis) la realizzazione, lo sviluppo e la  comunicazione  di
una rete di teatri fruibili al pubblico,  efficiente,  diversificata,
distribuita in  maniera  equilibrata  sul  territorio,  innovativa  e
tecnologicamente   avanzata,   che   favorisca,    in    particolare,
l'integrazione dei teatri con il contesto sociale e con i servizi per
la mobilita'; tra le finalita' della suddetta rete,  c'e'  quella  di
promuovere e divulgare l'attivita'  teatrale  anche  nei  comuni  del
Lazio  sprovvisti   di   teatri,   ma   che   possono   ospitare   le
rappresentazioni in contesti diversi ad alto valore culturale;»; 
      3) alla lettera g) del comma 2: 
  3.1 dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le  seguenti:  «ed  il
consolidamento»; 
  3.2 dopo la parola: «sociale» sono inserite  le  seguenti:  «,  con
particolare attenzione alle aree interne  e  montane  del  territorio
regionale,»; 
      4) alla lettera h) del comma  2  dopo  le  parole:  «storico  e
museale» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento alle  zone
interne e montane»; 
      5) dopo la lettera d) del comma 3 sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) la distribuzione razionale ed equilibrata delle  sale
teatrali aperte al pubblico sul territorio regionale, che garantisca,
in particolare, il  pluralismo  e  la  presenza  equilibrata  tra  le
diverse tipologie  teatrali,  con  specifica  attenzione  ai  piccoli
teatri, nonche' lo sviluppo della qualita' delle  attivita'  proposte
dai possessori o gestori, sia pubblici sia privati, di sale  teatrali
aperte al pubblico; 
        d-ter) la funzione di valorizzazione e di salvaguardia  della
cultura del territorio che i teatri e le attivita' culturali svolgono
nei piccoli comuni come definiti all'art. 1, comma 2, della  legge  6
ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione  dei
piccoli comuni, nonche' disposizioni per  la  riqualificazione  e  il
recupero dei centri storici dei medesimi comuni.);»; 
    b) all'art. 5: 
      1) al comma 1 dopo le parole: «La regione sostiene  e  promuove
le attivita' volte» sono inserite le seguenti: «all'esercizio e»; 
      2) al comma 2 dopo le parole: «promossi da»  sono  inserite  le
seguenti: «organismi di  programmazione,  gestori  di  sale  teatrali
munite delle prescritte autorizzazioni ovvero»; 
    c) all'art. 7: 
  1) al comma 3 il periodo: «La Fondazione e' tenuta  a  trasmettere,
entro quindici giorni dalla data della loro approvazione,  i  bilanci
preventivi  e  consuntivi  della  propria  attivita'  alle  direzioni
regionali competenti in materia di cultura e bilancio.» e' soppresso; 
  2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al fine  di  consentire  l'erogazione  delle  risorse
individuate  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,  lettera   d),   le
associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo trasmettono,
entro quindici giorni dalla data della loro approvazione,  i  bilanci
preventivi  e  consuntivi  alle  strutture  regionali  competenti  in
materia di cultura e di bilancio.».