Art. 12 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in materia di sport» e successive modifiche. 1. Alla legge regionale n. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 36 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attivita' per l'anno sportivo che prende avvio nel mese di agosto di ciascun anno, le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono stipulate entro il mese di marzo di ciascun anno.»; b) all'art. 37: 1) al comma 1 le parole: «La regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agensport, la pratica» sono sostituite dalle seguenti: «La regione favorisce la pratica, la promozione»; 2) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le medesime finalita' indicate al comma 1 la regione puo', inoltre, partecipare a manifestazioni ed altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati o altri enti di diritto privato ai quali i suddetti soggetti demandano formalmente la realizzazione dell'evento.»; 4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Giunta regionale, con deliberazione adottata sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalita' per la partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo apporto finanziario o economico e l'eventuale conseguente adesione ad enti e organismi, senza finalita' di lucro e dotati di personalita' giuridica, promotori o attuatori dell'iniziativa, tenendo conto: a) dell'importanza della manifestazione, anche in termini di ricadute economiche e sociali nonche' di promozione e valorizzazione del territorio; b) della partecipazione e del coinvolgimento di giovani, studenti, istituti scolastici, associazioni e societa' sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito del sostegno delle persone con disabilita'; c) della capacita' di promuovere l'immagine della regione e il sostegno regionale al settore e al territorio; d) della differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attivita' previste nel progetto, al netto dell'apporto regionale; e) della capacita' di promuovere l'inclusione sociale con il coinvolgimento di associazioni e societa' sportive dilettantistiche per atleti con disabilita'.»; c) l'art. 38 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Buoni sport). - 1. La regione concede alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a carico di praticare l'attivita' sportiva. 2. L'accesso ai buoni sport e' condizionato al possesso dei seguenti requisiti: a) residenza nella regione; b) eta' compresa tra i sei ed i diciassette anni per i minori e superiore ai sessantacinque anni per gli anziani; c) reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00 euro o, in caso di nuclei familiari con a carico un minore diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro; d) iscrizione del minore o dell'anziano a corsi o attivita' sportive a pagamento svolte nell'ambito del territorio regionale, di durata continuativa di almeno sei mesi, tenute da associazioni o societa' sportive dilettantistiche, da federazioni, da enti di promozione sportiva e da associazioni benemerite, riconosciute dal CONI o dal CIP. 3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti eventuali e ulteriori requisiti per l'accesso ai buoni sport, nonche' i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione promuove, in collaborazione con il CONI o con il CIP, le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite riconosciute, la costituzione di un circuito regionale delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti e strutture sportive nel territorio regionale presso cui spendere i buoni sport.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), si provvede mediante l'incremento per euro 300.000,00, a valere su ciascuna annualita' 2020-2022, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 15/2002 di cui al programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.