Art. 12 
 
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico  in
              materia di sport» e successive modifiche. 
 
  1. Alla legge regionale  n.  15/2002  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'art. 36 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al fine di  consentire  una  tempestiva  programmazione
delle attivita' per l'anno sportivo che  prende  avvio  nel  mese  di
agosto di ciascun anno,  le  convenzioni  di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono stipulate entro
il mese di marzo di ciascun anno.»; 
    b) all'art. 37: 
      1) al comma 1 le parole: «La regione promuove,  direttamente  o
avvalendosi di Agensport, la pratica» sono sostituite dalle seguenti:
«La regione favorisce la pratica, la promozione»; 
  2) la lettera e) del comma 1 e' abrogata; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Per le medesime finalita' indicate al comma 1 la  regione
puo', inoltre, partecipare a manifestazioni ed  altre  iniziative  di
particolare  rilievo  internazionale  o  nazionale  organizzate   nel
territorio da federazioni sportive, enti  di  promozione  sportiva  e
associazioni  benemerite,  riconosciuti  dal  CONI  o  dal   Comitato
italiano paralimpico (CIP), da altri enti pubblici ovvero da comitati
o altri  enti  di  diritto  privato  ai  quali  i  suddetti  soggetti
demandano formalmente la realizzazione dell'evento.»; 
      4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  adottata
sentita la commissione consiliare competente  in  materia  di  sport,
stabilisce le modalita' per la partecipazione alle manifestazioni  ed
altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo  apporto
finanziario o economico e l'eventuale conseguente adesione ad enti  e
organismi,  senza  finalita'  di  lucro  e  dotati  di   personalita'
giuridica, promotori o attuatori dell'iniziativa, tenendo conto: 
          a) dell'importanza della manifestazione, anche  in  termini
di  ricadute  economiche  e   sociali   nonche'   di   promozione   e
valorizzazione del territorio; 
          b) della partecipazione e del  coinvolgimento  di  giovani,
studenti,  istituti  scolastici,  associazioni  e  societa'  sportive
dilettantistiche,  con  particolare  riguardo   a   quelle   operanti
nell'ambito del sostegno delle persone con disabilita'; 
          c) della capacita' di promuovere l'immagine della regione e
il sostegno regionale al settore e al territorio; 
          d) della differenza tra il totale delle spese ed il  totale
delle entrate relative alla realizzazione  delle  attivita'  previste
nel progetto, al netto dell'apporto regionale; 
          e) della capacita' di promuovere l'inclusione  sociale  con
il   coinvolgimento   di    associazioni    e    societa'    sportive
dilettantistiche per atleti con disabilita'.»; 
    c) l'art. 38 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 38 (Buoni sport). - 1. La regione concede  alle  famiglie
in condizioni di disagio  economico  e  sociale  appositi  contributi
consistenti  in  buoni,  denominati  buoni  sport,  finalizzati  alla
copertura totale o  parziale  delle  spese  effettivamente  sostenute
dalle stesse per consentire ai figli minori,  agli  anziani  ed  alle
persone disabili a carico di praticare l'attivita' sportiva. 
      2. L'accesso ai buoni sport e'  condizionato  al  possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) residenza nella regione; 
  b) eta' compresa tra i sei ed i diciassette anni  per  i  minori  e
superiore ai sessantacinque anni per gli anziani; 
  c) reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00
euro  o,  in  caso  di  nuclei  familiari  con  a  carico  un  minore
diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore  o  uguale  a
30.000,00 euro; 
  d) iscrizione  del  minore  o  dell'anziano  a  corsi  o  attivita'
sportive a pagamento svolte nell'ambito del territorio regionale,  di
durata continuativa di almeno sei  mesi,  tenute  da  associazioni  o
societa'  sportive  dilettantistiche,  da  federazioni,  da  enti  di
promozione sportiva e da associazioni  benemerite,  riconosciute  dal
CONI o dal CIP. 
      3. Con successiva deliberazione  della  Giunta  regionale  sono
definiti eventuali e  ulteriori  requisiti  per  l'accesso  ai  buoni
sport, nonche' i criteri e le modalita' di concessione, erogazione  e
revoca dei buoni sport. 
      4. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione promuove,  in
collaborazione con il CONI o con il CIP, le federazioni, gli enti  di
promozione sportiva e le  associazioni  benemerite  riconosciute,  la
costituzione di un circuito  regionale  delle  associazioni  e  delle
societa'  sportive  dilettantistiche  che   gestiscono   impianti   e
strutture sportive nel territorio regionale  presso  cui  spendere  i
buoni sport.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  lettera  c),  si  provvede
mediante l'incremento per  euro  300.000,00,  a  valere  su  ciascuna
annualita' 2020-2022,  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  alla
legge regionale n. 15/2002 di cui al  programma  01  «Sport  e  tempo
libero»  della  missione  06  «Politiche  giovanili,  sport  e  tempo
libero», titolo 1 «Spese  correnti»  e  la  corrispondente  riduzione
delle risorse iscritte nel bilancio  regionale  2020-2022,  a  valere
sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma  03
«Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.