Art. 14 Disposizioni per la razionalizzazione, l'innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali. 1. La regione promuove le attivita' finalizzate alla standardizzazione dei modelli organizzativi e delle linee guida, allo scopo di definire criteri e modalita' di accreditamento ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), per i seguenti servizi caratterizzati da metodologie scientifiche e terapeutiche a carattere innovativo: a) riabilitazione e abilitazione delle persone, con disabilita' gravi e gravissime, anche in eta' evolutiva, attraverso Servizi per l'autonomia e l'autodeterminazione (SPAA) con riferimento ai seguenti ambiti: Attivita' di vita quotidiana (AVQ), valutazione per la scelta degli ausili e supporto all'utilizzo tra cui Saeting Clinic, assistive technology, Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), adattamento ambientale, mobilita' personale; b) rafforzamento delle capacita' individuali e il recupero dell'autostima con l'obiettivo dell'autodeterminazione; c) approccio pluridisciplinare con il fine di rendere disponibili le necessarie diverse competenze professionali alla persona con disabilita' in un programma abilitativo-riabilitativo personalizzato, con figure sanitarie e sociali affiancate all'occorrenza anche da quelle tecniche. 2. Al fine di pervenire all'istituzione e alla strutturazione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e per la durata massima di un triennio, la regione: a) si avvale del modello organizzativo e di riferimento scientifico definito nell'ambito della pregressa progettualita' sperimentale regionale, avviata in attuazione dell'art. 54 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo al progetto reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso; b) conclude per la gestione del servizio stesso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, apposito accordo di programma con altra amministrazione pubblica operante nel settore dei servizi sociali, la quale si avvale, attraverso apposite convenzioni, dell'apporto e dell'esperienza maturata dagli organismi di volontariato che hanno avviato e garantito la progettualita' sperimentale di cui alla lettera a). 3. Allo scopo di garantire il diritto allo studio e all'inclusione sociale e scolastica alle persone disabili visive ed al fine di assicurare continuita' assistenziale e didattica e di definire modelli di valutazione d'impatto dei percorsi terapeutico riabilitativi, la regione promuove attivita' tiflodidattica in favore dei bambini frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonche' degli alunni e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio. Fermi restando gli ulteriori trasferimenti finanziari previsti ai sensi della normativa vigente, per le finalita' di cui al precedente periodo, la regione si avvale del Centro regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi, quale azienda pubblica di servizi alla persona disabile visiva della Regione Lazio, senza scopo di lucro, nel limite dell'autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, da iscriversi nella voce di spesa denominata: «Spese per l'attivita' tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio», di cui al programma 02 «Interventi per la disabilita'» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 4. La regione, in attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione, delle indicazioni di principio dell'Organizzazione mondiale della Sanita', delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni, nonche' delle raccomandazioni relative ai «10 passi» Unicef-Oms, delle Linee di indirizzo nazionali per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, promuove l'adozione di modelli organizzativi, quali l'istituzione di una banca del latte umano donato presso i reparti di neonatologia, diretti a favorire e sostenere la donazione del latte umano materno, garantendo la liberta' di scelta della mamma e inoltre promuove l'attivazione di una rete di collaborazione per la neo mamma in dimissione dall'ospedale e tutti i servizi di sostegno territoriali, compresi i consultori familiari. 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 6. Al fine di favorire la realizzazione sul territorio regionale di progetti di promozione sportiva e di competizioni atletiche rivolte a persone, ragazzi ed adulti, con disabilita' intellettiva, con gli obiettivi di favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l'integrazione sociale, il volontariato transfrontaliero, nonche' di combattere gli stereotipi sulla disabilita', attraverso la collaborazione di Special Olympics Italia Onlus, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) di cui al programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», e' incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualita' 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 7. Al fine di consentire l'utilizzazione delle risorse erogate dalla Giunta regionale nell'ambito della programmazione antecedente all'approvazione del piano sociale regionale di cui alla deliberazione consiliare 24 gennaio 2019, n. 1 (Piano sociale regionale denominato «Prendersi cura, un bene comune»), che non siano oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei bilanci dei comuni capofila e degli enti responsabili della gestione associata del sistema dei servizi sociali, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione ed alla destinazione per le medesime finalita', a valere sul triennio 2020-2022, delle risorse regionali e statali trasferite a diverso titolo ai distretti sociosanitari negli anni 2014-2019, fermo restando il vincolo di destinazione delle risorse statali. 8. Alla legge regionale n. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell'art. 45, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' dell'ufficio di piano, l'organismo di cui all'art. 44 puo', previa autorizzazione della regione, destinare una quota delle risorse assegnate dalla regione per l'attuazione dei piani sociali di zona, nella misura minima del 5 per cento, a misure di valorizzazione del merito ed incentivazione della performance del personale dell'ufficio di piano e al reclutamento di personale da destinare all'ufficio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, della normativa vigente in tema di pubblico impiego e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di riferimento.»; b) dopo il comma 4 dell'art. 64 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I distretti sociosanitari rendicontano le spese sostenute nell'esercizio finanziario per gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello da rendicontare. Entro il 30 aprile dello stesso anno, la relazione di cui all'art. 50, comma 2, deve essere pubblicata e resa accessibile alla cittadinanza attraverso i canali ufficiali delle pubbliche amministrazioni afferenti al distretto sociosanitario. La differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita per i piani sociali di zona di cui all'art. 48 e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo.». 9. Alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalita' della regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonche' interventi per lo sviluppo e la competitivita' dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 88 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «II contributo regionale e' pari al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso dei piccoli comuni di cui all'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).»; b) all'art. 88-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove dovuta». 10. Agli oneri derivanti dal comma 9, quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Interventi per la disabilita'» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)», la cui autorizzazione di spesa e' derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 89, della legge regionale n. 7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1. 11. La lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e' sostituita dalla seguente: «d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, fermo restando la necessita' di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti che viene cosi' determinato: 1) in casi di moderata e severa patologia il rapporto operatore utente non deve essere inferiore a uno su quattro; 2) nei casi di disabilita' completa e grave il rapporto operatore utente deve essere uno su tre.».