Art. 14 
Disposizioni   per   la   razionalizzazione,   l'innovazione   e   il
  potenziamento  della  rete  di  offerta  di  servizi  e  interventi
  sociali. 
  1.   La   regione   promuove   le   attivita'   finalizzate    alla
standardizzazione dei modelli organizzativi e delle linee guida, allo
scopo di definire criteri e  modalita'  di  accreditamento  ai  sensi
dell'art. 32 della legge regionale 10 agosto  2016,  n.  11  (Sistema
integrato degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  della  Regione
Lazio),  per  i  seguenti  servizi  caratterizzati   da   metodologie
scientifiche e terapeutiche a carattere innovativo: 
  a) riabilitazione e abilitazione  delle  persone,  con  disabilita'
gravi e gravissime, anche in eta' evolutiva, attraverso  Servizi  per
l'autonomia e l'autodeterminazione (SPAA) con riferimento ai seguenti
ambiti: Attivita' di vita quotidiana (AVQ), valutazione per la scelta
degli  ausili  e  supporto  all'utilizzo  tra  cui  Saeting   Clinic,
assistive technology, Comunicazione  aumentativa  alternativa  (CAA),
adattamento ambientale, mobilita' personale; 
  b)  rafforzamento  delle  capacita'  individuali  e   il   recupero
dell'autostima con l'obiettivo dell'autodeterminazione; 
    c) approccio pluridisciplinare con il fine di rendere disponibili
le necessarie  diverse  competenze  professionali  alla  persona  con
disabilita' in un programma abilitativo-riabilitativo personalizzato,
con figure sanitarie e sociali  affiancate  all'occorrenza  anche  da
quelle tecniche. 
  2. Al fine di pervenire all'istituzione e alla  strutturazione  del
servizio   permanente   di   interesse   regionale   inerente    alla
reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, di cui
all'art. 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17  e
per la durata massima di un triennio, la regione: 
    a)  si  avvale  del  modello  organizzativo  e   di   riferimento
scientifico  definito  nell'ambito  della  pregressa   progettualita'
sperimentale regionale, avviata  in  attuazione  dell'art.  54  della
legge  regionale  7  giugno  1999,  n.  6,   relativo   al   progetto
reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso; 
    b) conclude  per  la  gestione  del  servizio  stesso,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modifiche, apposito accordo di
programma con altra amministrazione pubblica operante nel settore dei
servizi sociali, la quale si avvale, attraverso apposite convenzioni,
dell'apporto  e   dell'esperienza   maturata   dagli   organismi   di
volontariato  che  hanno  avviato  e  garantito   la   progettualita'
sperimentale di cui alla lettera a). 
  3. Allo scopo di garantire il diritto allo studio e  all'inclusione
sociale e scolastica alle persone  disabili  visive  ed  al  fine  di
assicurare  continuita'  assistenziale  e  didattica  e  di  definire
modelli   di   valutazione   d'impatto   dei   percorsi   terapeutico
riabilitativi, la regione promuove attivita' tiflodidattica in favore
dei bambini frequentanti i servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le
scuole dell'infanzia nonche' degli  alunni  e  degli  studenti  delle
scuole primarie e secondarie di primo e  secondo  grado,  pubblici  e
privati,  ubicati  nel  territorio.  Fermi  restando  gli   ulteriori
trasferimenti finanziari previsti ai sensi della  normativa  vigente,
per le finalita' di cui al precedente periodo, la regione  si  avvale
del Centro regionale  Sant'Alessio  -  Margherita  di  Savoia  per  i
ciechi, quale azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona  disabile
visiva  della  Regione  Lazio,  senza  scopo  di  lucro,  nel  limite
dell'autorizzazione di spesa, pari ad  euro  50.000,00  per  ciascuna
annualita' del triennio 2020-2022, da iscriversi nella voce di  spesa
denominata: «Spese per l'attivita'  tiflodidattica  in  favore  degli
allievi frequentanti gli asili nido e le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, pubblici  e  privati,  ubicati  nel  territorio»,  di  cui  al
programma 02  «Interventi  per  la  disabilita'»  della  missione  12
«Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia»,  titolo  1  «Spese
correnti», derivante dalla  corrispondente  riduzione  delle  risorse
iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a  valere  sulle  medesime
annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03  «Altri  fondi»
della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  4.  La  regione,  in  attuazione  degli  articoli  31  e  32  della
Costituzione,  delle  indicazioni  di  principio  dell'Organizzazione
mondiale della Sanita', delle raccomandazioni dell'Unione europea per
l'alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre  anni,  nonche'
delle raccomandazioni relative ai «10 passi» Unicef-Oms, delle  Linee
di indirizzo nazionali  per  l'organizzazione  e  la  gestione  delle
banche  del  latte  umano  donato,  promuove  l'adozione  di  modelli
organizzativi, quali l'istituzione  di  una  banca  del  latte  umano
donato presso  i  reparti  di  neonatologia,  diretti  a  favorire  e
sostenere  la  donazione  del  latte  umano  materno,  garantendo  la
liberta' di scelta della mamma e inoltre  promuove  l'attivazione  di
una  rete  di  collaborazione  per  la  neo   mamma   in   dimissione
dall'ospedale e tutti i servizi di sostegno territoriali, compresi  i
consultori familiari. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 si  provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 
  6. Al fine di favorire la realizzazione sul territorio regionale di
progetti di promozione sportiva e di competizioni atletiche rivolte a
persone, ragazzi ed adulti, con  disabilita'  intellettiva,  con  gli
obiettivi di favorire la cultura e il diritto alla  pratica  sportiva
per tutti, l'integrazione sociale, il volontariato  transfrontaliero,
nonche' di combattere gli stereotipi sulla disabilita', attraverso la
collaborazione di Special Olympics Italia Onlus, l'autorizzazione  di
spesa relativa alla legge regionale 20  giugno  2002,  n.  15  (Testo
unico in materia di sport) di cui al  programma  01  «Sport  e  tempo
libero»  della  missione  06  «Politiche  giovanili,  sport  e  tempo
libero»,  titolo  1  «Spese  correnti»,  e'  incrementata  per   euro
100.000,00  per  ciascuna  annualita'  2020  e  2021,   mediante   la
corrispondente  riduzione  delle  risorse   iscritte   nel   bilancio
regionale 2020-2022, a valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo
speciale di cui di cui al programma 03 «Altri fondi»  della  missione
20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  7. Al fine di  consentire  l'utilizzazione  delle  risorse  erogate
dalla Giunta regionale nell'ambito della  programmazione  antecedente
all'approvazione  del   piano   sociale   regionale   di   cui   alla
deliberazione  consiliare  24  gennaio  2019,  n.  1  (Piano  sociale
regionale denominato «Prendersi cura, un bene comune»), che non siano
oggetto  di  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  alla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge  nei  bilanci  dei  comuni
capofila e degli  enti  responsabili  della  gestione  associata  del
sistema dei servizi sociali, con deliberazione della Giunta regionale
si provvede alla ricognizione ed alla destinazione  per  le  medesime
finalita', a valere sul triennio 2020-2022, delle risorse regionali e
statali trasferite a diverso titolo ai distretti sociosanitari  negli
anni 2014-2019, fermo  restando  il  vincolo  di  destinazione  delle
risorse statali. 
  8. Alla legge regionale  n.  11/2016  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 4 dell'art. 45, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' dell'ufficio  di
piano, l'organismo di cui all'art.  44  puo',  previa  autorizzazione
della regione, destinare una  quota  delle  risorse  assegnate  dalla
regione per l'attuazione dei piani  sociali  di  zona,  nella  misura
minima del 5 per cento, a misure  di  valorizzazione  del  merito  ed
incentivazione della performance del personale dell'ufficio di  piano
e al reclutamento di personale da destinare all'ufficio, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, della normativa vigente in  tema  di
pubblico  impiego  e  delle  disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale di riferimento.»; 
    b) dopo il comma 4 dell'art. 64 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  I  distretti  sociosanitari  rendicontano   le   spese
sostenute nell'esercizio finanziario per gli interventi  del  sistema
integrato dei servizi sociali entro il 31 marzo dell'anno  successivo
a quello da rendicontare. Entro il 30 aprile dello  stesso  anno,  la
relazione di cui all'art. 50, comma 2, deve essere pubblicata e  resa
accessibile alla cittadinanza attraverso  i  canali  ufficiali  delle
pubbliche amministrazioni afferenti al distretto  sociosanitario.  La
differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita  per  i  piani
sociali di zona di cui all'art. 48 e  gli  importi  rendicontati  dai
distretti  sociosanitari  e  riconosciuti  dagli   uffici   regionali
costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo.». 
  9. Alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al
miglioramento della  funzionalita'  della  regione:  Disposizioni  di
razionalizzazione e  di  semplificazione  dell'ordinamento  regionale
nonche' interventi per lo sviluppo e la competitivita' dei  territori
e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 88 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «II
contributo regionale e' pari al 70  per  cento  della  quota  sociale
complessiva di  compartecipazione  comunale,  nel  caso  dei  piccoli
comuni di cui all'art. 1, comma  2,  primo  periodo,  della  legge  6
ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione  dei
piccoli comuni, nonche' disposizioni per  la  riqualificazione  e  il
recupero dei centri storici dei medesimi comuni).»; 
    b) all'art. 88-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ove dovuta». 
  10.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  9,  quantificati  in  euro
1.700.000,00  a  decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante
l'istituzione nel programma 02 «Interventi per la disabilita'»  della
missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1
«Spese  correnti»,  della  voce  di  spesa  denominata:   «Contributo
regionale in  favore  dei  piccoli  comuni  per  residenze  sanitarie
assistenziali (RSA)», la cui autorizzazione  di  spesa  e'  derivante
dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'art. 2, comma 89, della legge regionale n. 7/2014, in riferimento
alla   quota    relativa    alle    prestazioni    socioriabilitative
psichiatriche, stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3,  della  legge
regionale n. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12,
titolo 1. 
  11. La lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura
ed   al   funzionamento   di   strutture   che    prestano    servizi
socio-assistenziali) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) presenza di figure  professionali  qualificate  in  relazione
alla tipologia del servizio prestato ed alle  caratteristiche  ed  ai
bisogni  dell'utenza  ospitata,  fermo  restando  la  necessita'   di
garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti che viene cosi'
determinato: 
  1) in casi di moderata e severa  patologia  il  rapporto  operatore
utente non deve essere inferiore a uno su quattro; 
  2) nei casi di disabilita' completa e grave il  rapporto  operatore
utente deve essere uno su tre.».