Art. 15 
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni  per
  la prevenzione ed il trattamento  del  gioco  d'azzardo  patologico
  (GAP)» e successive modifiche. 
  1. Alla legge  regionale  n.  5/2013  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 4: 
      1) al comma 1, le parole: «una distanza» sono sostituite  dalle
seguenti: «un raggio»; 
      2) al comma 1-bis: 
        2.1  le  parole:  «altri  luoghi  sensibili  oltre  a  quelli
previsti» sono sostituite dalle seguenti:  «ulteriori  limitazioni  a
quelle previste»; 
        2.2 dopo le parole: «impatto sul territorio» sono inserite le
seguenti: «, della distribuzione oraria»; 
        2.3 le parole: «e del disturbo della quiete  pubblica.»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle esigenze di tutela della salute e
della quiete pubblica.»; 
      3) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
        «1-ter. In caso di contrasto tra le disposizioni  di  cui  al
comma 1 e le  disposizioni  comunali,  si  applicano  le  norme  piu'
restrittive; 
        1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
agli sportelli e ai picchetti  degli  allibratori  all'interno  degli
ippodromi, limitatamente  alle  scommesse  relative  alle  corse  dei
cavalli nelle giornate  in  cui  si  svolge  il  programma  di  corse
dell'ippodromo.»; 
    b) all'art. 5: 
      1) alla rubrica le parole: «Slot free-RL» sono sostituite dalle
seguenti: «NO Slot-RL»; 
      2) al comma 1 le parole: ««Slot free-RL»» sono sostituite dalle
seguenti: ««NO Slot-RL»»; 
    c) dopo il comma 2 dell'art. 6 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  i  comuni  trasmettono
all'Osservatorio, entro un anno  dalla  data  di  approvazione  della
presente disposizione,  una  mappatura,  da  aggiornare  annualmente,
delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto
delle limitazioni di cui all'art. 4.»; 
    d) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Le limitazioni di
cui  all'art.  4  si  applicano  anche  agli  esercizi   pubblici   e
commerciali nonche' alle sale da gioco gia' esistenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
      2. Gli esercenti che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, gestiscono apparecchi per il  gioco  d'azzardo
collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di  sale  da
gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a  tale  data,  a
quanto previsto all'art.  4,  anche  attraverso  la  rimozione  degli
apparecchi stessi,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  nell'intesa
sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre  2017  concernente
le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. 
      3. Le limitazioni di cui all'art. 4  si  applicano  alle  nuove
concessioni in materia di apparecchi da gioco di  cui  all'art.  110,
comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno  1931,  n.  773
(Approvazione del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza)  e
successive modifiche, e ai titolari delle  sale  da  gioco  esistenti
alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  che  si
adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro  i
cinque anni successivi alla medesima data nel caso di  autorizzazioni
decorrenti dal 1° gennaio 2014. 
      4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di
cui al comma 2  per  la  rimozione  degli  apparecchi  per  il  gioco
d'azzardo qualora gli stessi siano collocati  all'interno  dell'unico
esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico
esercizio di somministrazione di alimenti  e  bevande  esistente  nel
territorio comunale.».