Art. 16 Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 «Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche». Modifica alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» e successive modifiche. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 52/1980 e' inserito il seguente: «3-bis. Sono di competenza del comune le funzioni amministrative in materia di trasferimento delle farmacie all'interno della sede di pertinenza. La domanda di trasferimento, corredata dalla perizia giurata del tecnico abilitato attestante la distanza non inferiore a duecento metri dall'ingresso al pubblico della farmacia dagli altri esercizi farmaceutici e dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, e' presentata al comune, che ne cura la pubblicazione sul proprio albo pretorio e la trasmette contestualmente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai fini della pubblicazione sull'albo dell'azienda e dei successivi adempimenti. L'azienda sanitaria locale effettua l'ispezione preventiva ai sensi dell'art. 111 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda di trasferimento si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.». 2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2003 e' aggiunto infine in seguente periodo: «La voltura dell'autorizzazione all'esercizio puo' essere concessa anche in riferimento ad un singolo complesso di attivita' svolte all'interno di strutture gia' autorizzate all'esercizio.».