Art. 17 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 «Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale». 1. Alla legge regionale n. 5/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1: 1) al comma 1 le parole: «non possono avere una vigenza superiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «indette a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono avere una vigenza superiore a due anni dalla data della loro pubblicazione»; 2) al comma 2 le parole: «ordinario di vigenza massima di cui all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001» sono sostituite dalle seguenti: «di vigenza massima di tre anni»; 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al comma 1 hanno valenza regionale e sono utilizzate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato per tutti i ruoli del servizio sanitario regionale, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, anche per l'assunzione degli idonei, nei limiti del fabbisogno triennale di personale. 2-ter. Il rifiuto dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda o un ente del servizio sanitario regionale determina la decadenza dei candidati idonei dalla graduatoria e la perdita dell'idoneita' all'assunzione.». b) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Obbligo di permanenza nella sede di destinazione). - 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, i soggetti assunti tramite scorrimento delle graduatorie dei concorsi devono permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. I soggetti vincitori di una procedura di mobilita' volontaria devono permanere presso l'ente o l'azienda di destinazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve situazioni di particolare gravita', debitamente motivate, la cui valutazione e' rimessa all'ente o l'azienda di destinazione medesimi.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3, si applicano anche alle graduatorie di concorso pubblico che alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano superato il periodo biennale di vigenza. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3, si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.