Art. 17 
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 «Disposizioni  in
  materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del
  servizio sanitario regionale». 
  1. Alla legge  regionale  n.  5/2018  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 1: 
      1) al comma  1  le  parole:  «non  possono  avere  una  vigenza
superiore a tre  anni  dalla  data  della  loro  pubblicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «indette a decorrere dal 1°  gennaio  2020
non possono avere una vigenza superiore a due anni dalla  data  della
loro pubblicazione»; 
      2) al comma 2 le parole: «ordinario di vigenza massima  di  cui
all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n.  165/2001»  sono
sostituite dalle seguenti: «di vigenza massima di tre anni»; 
      3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui  al
comma 1 hanno valenza regionale e sono utilizzate per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato e determinato per  tutti  i  ruoli
del servizio sanitario regionale, oltre  che  per  la  copertura  dei
posti messi a concorso, anche  per  l'assunzione  degli  idonei,  nei
limiti del fabbisogno triennale di personale. 
        2-ter. Il  rifiuto  dell'assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato presso un'azienda o  un  ente  del  servizio  sanitario
regionale  determina  la  decadenza  dei   candidati   idonei   dalla
graduatoria e la perdita dell'idoneita' all'assunzione.». 
    b) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Obbligo di permanenza nella sede di destinazione).
- 1. In applicazione di quanto disposto dall'art.  35,  comma  5-bis,
del decreto legislativo  n.  165/2001,  i  soggetti  assunti  tramite
scorrimento delle graduatorie dei  concorsi  devono  permanere  nella
sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
      2.  I  soggetti  vincitori  di  una  procedura   di   mobilita'
volontaria devono permanere presso l'ente o l'azienda di destinazione
per un periodo non inferiore a due anni, fatte  salve  situazioni  di
particolare gravita', debitamente motivate,  la  cui  valutazione  e'
rimessa all'ente o l'azienda di destinazione medesimi.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  3,  si
applicano anche alle graduatorie di concorso pubblico che  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, non  abbiano  superato  il
periodo biennale di vigenza. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  3,  si
applicano in quanto  compatibili  con  le  previsioni  del  piano  di
rientro dal disavanzo  sanitario  della  regione  e  con  quelle  dei
programmi operativi di cui all'art.  2,  comma  88,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  Finanziaria  2010)  e  con  le
funzioni attribuite al commissario ad acta per  la  prosecuzione  del
piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario.  Dall'attuazione   del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza regionale.