Art. 18 Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata 1. Al fine di consentire la conclusione dei programmi pluriennali di realizzazione di alloggi destinati all'edilizia residenziale agevolata finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, e' istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato «Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata» per la concessione di anticipazioni, al quale possono accedere gli operatori, quali cooperative edilizie e imprese di costruzione, destinatari di contributi regionali per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale succitati che, per cause oggettive e sopravvenute, non dispongono di accesso al credito presso istituti bancari autorizzati per la prosecuzione e la conclusione di lavori gia' avviati, ovvero le cooperative edilizie all'uopo istituite dagli inquilini assegnatari degli alloggi destinati all'edilizia residenziale agevolata, in possesso dei requisiti di legge, per l'acquisto degli immobili realizzati purche' siano state completate almeno il 35 per cento delle opere di urbanizzazione primaria previste dal singolo operatore. 2. L'accesso al fondo e' consentito agli operatori e ai soggetti di cui al comma 1, in possesso della deliberazione comunale di assegnazione dell'area ove realizzare l'intervento, della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 concernente programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica e successive modifiche, del permesso di costruire rilasciato dal comune competente, previa trasmissione alla struttura regionale competente in materia: a) di documentazione idonea a provare il mancato assenso alla istituzione del mutuo necessario per la conclusione dell'intervento di edilizia agevolata da parte di almeno due istituti bancari autorizzati alla concessione di mutui edilizi; b) di un apposito piano economico-finanziario dal quale risulti la sostenibilita' economica dell'intervento. Le cooperative edilizie istituite dagli inquilini assegnatari degli alloggi destinati all'edilizia residenziale per l'acquisto dell'immobile dovranno presentare il titolo costitutivo del diritto reale; c) di apposita fidejussione bancaria di comprovata esigibilita' ai fini di eventuale escussione. 3. Gli operatori ed i soggetti beneficiari dell'anticipazione prevista con l'accesso al fondo sono tenuti a restituire l'anticipazione stessa entro cinque anni dalla concessione sulla base di apposito piano di restituzione predisposto secondo i criteri individuati nella delibera di cui al comma 5. Qualora la restituzione dell'anticipazione non avvenga nel rispetto dell'apposito piano si applica l'istituto della compensazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso di crediti vantati dalla regione e successive modifiche. 4. L'accesso alle anticipazioni del fondo di rotazione di cui al presente articolo non e' consentito a soggetti che si trovino in stato di fallimento o che siano sottoposti ad altre procedure concorsuali, che siano stati destinatari di provvedimenti di revoca di finanziamenti o contributi da parte dell'amministrazione regionale, o i cui componenti degli organi di amministrazione abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione. 5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti gli ulteriori requisiti e i casi di esclusione per l'accesso alle anticipazioni concesse attraverso il fondo di rotazione di cui al presente articolo, nonche' le modalita' ed i criteri per la concessione e la successiva restituzione delle medesime anticipazioni. 6. Il fondo di cui al comma 1 e' istituito nel programma 02, «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare», della missione 08, «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 3 «Spese per incremento di attivita' finanziarie». Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per ciascuna annualita' 2021 e 2022, si provvede, rispettivamente, mediante la corrispondente riduzione per euro 2.500.000,00 per l'anno 2020, euro 3.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.700.000,00 per l'anno 2022, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, mediante l'istituzione di un'apposita voce di entrata nella tipologia 200 «Riscossione crediti di breve termine» del titolo 5 «Entrate da riduzione di attivita' finanziarie», riferita alle restituzioni delle anticipazioni secondo i piani quinquennali di cui al comma 3.