Art. 18 
 
             Fondo rotativo regionale per la conclusione 
           dei programmi costruttivi di edilizia agevolata 
 
  1. Al fine di consentire la conclusione dei  programmi  pluriennali
di  realizzazione  di  alloggi  destinati  all'edilizia  residenziale
agevolata finanziati dalla Regione Lazio  ai  sensi  della  legge  17
febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)  e
successive  modifiche,  e'  istituito  un  apposito  fondo   rotativo
regionale denominato «Fondo rotativo regionale per la conclusione dei
programmi costruttivi di edilizia agevolata» per  la  concessione  di
anticipazioni,  al  quale  possono  accedere  gli  operatori,   quali
cooperative  edilizie  e  imprese  di  costruzione,  destinatari   di
contributi regionali per la realizzazione dei programmi  di  edilizia
residenziale succitati che, per cause oggettive e  sopravvenute,  non
dispongono di accesso al credito presso istituti bancari  autorizzati
per la prosecuzione e la conclusione di lavori gia'  avviati,  ovvero
le  cooperative   edilizie   all'uopo   istituite   dagli   inquilini
assegnatari  degli  alloggi   destinati   all'edilizia   residenziale
agevolata, in possesso dei requisiti di legge, per  l'acquisto  degli
immobili realizzati purche' siano state completate almeno il  35  per
cento delle opere di urbanizzazione  primaria  previste  dal  singolo
operatore. 
  2. L'accesso al fondo e' consentito agli operatori e ai soggetti di
cui  al  comma  1,  in  possesso  della  deliberazione  comunale   di
assegnazione dell'area ove realizzare l'intervento, della convenzione
di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971,  n.  865  concernente
programmi e coordinamento  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  e
successive modifiche, del permesso di costruire rilasciato dal comune
competente, previa trasmissione alla struttura  regionale  competente
in materia: 
    a) di documentazione idonea a provare  il  mancato  assenso  alla
istituzione del mutuo necessario per la  conclusione  dell'intervento
di edilizia  agevolata  da  parte  di  almeno  due  istituti  bancari
autorizzati alla concessione di mutui edilizi; 
    b) di un apposito piano economico-finanziario dal  quale  risulti
la sostenibilita' economica dell'intervento. Le cooperative  edilizie
istituite  dagli  inquilini  assegnatari  degli   alloggi   destinati
all'edilizia  residenziale  per  l'acquisto  dell'immobile   dovranno
presentare il titolo costitutivo del diritto reale; 
    c) di apposita fidejussione bancaria di  comprovata  esigibilita'
ai fini di eventuale escussione. 
  3. Gli  operatori  ed  i  soggetti  beneficiari  dell'anticipazione
prevista  con  l'accesso  al   fondo   sono   tenuti   a   restituire
l'anticipazione stessa entro cinque anni dalla concessione sulla base
di apposito piano  di  restituzione  predisposto  secondo  i  criteri
individuati nella delibera di cui al comma 5. Qualora la restituzione
dell'anticipazione non avvenga nel rispetto  dell'apposito  piano  si
applica l'istituto della compensazione, ai sensi  dell'art.  6  della
legge regionale 24 dicembre  2010,  n.  8,  relativo  all'incasso  di
crediti vantati dalla regione e successive modifiche. 
  4. L'accesso alle anticipazioni del fondo di rotazione  di  cui  al
presente articolo non e' consentito a  soggetti  che  si  trovino  in
stato di  fallimento  o  che  siano  sottoposti  ad  altre  procedure
concorsuali, che siano stati destinatari di provvedimenti  di  revoca
di  finanziamenti  o   contributi   da   parte   dell'amministrazione
regionale, o i cui componenti degli organi di amministrazione abbiano
procedimenti  penali  in  corso  per   reati   contro   la   pubblica
amministrazione. 
  5. Con deliberazione della Giunta  regionale,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le commissioni  consiliari  competenti,  sono  stabiliti  gli
ulteriori requisiti  e  i  casi  di  esclusione  per  l'accesso  alle
anticipazioni concesse attraverso il fondo di  rotazione  di  cui  al
presente  articolo,  nonche'  le  modalita'  ed  i  criteri  per   la
concessione   e   la   successiva   restituzione    delle    medesime
anticipazioni. 
  6. Il fondo di cui al  comma  1  e'  istituito  nel  programma  02,
«Edilizia  residenziale  pubblica  e  locale  e  piani  di   edilizia
economico-popolare», della missione 08, «Assetto  del  territorio  ed
edilizia abitativa», titolo 3  «Spese  per  incremento  di  attivita'
finanziarie». Alla relativa autorizzazione di  spesa,  pari  ad  euro
2.500.000,00 per  l'anno  2020  ed  euro  4.000.000,00  per  ciascuna
annualita' 2021 e 2022, si  provvede,  rispettivamente,  mediante  la
corrispondente riduzione per euro 2.500.000,00 per l'anno 2020,  euro
3.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.700.000,00  per  l'anno  2022,
delle risorse iscritte nel bilancio  regionale  2020-2022  nel  fondo
speciale di cui al programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20
«Fondi e accantonamenti»,  titolo  1  «Spese  correnti»  e  per  euro
500.000,00 per l'anno 2021 ed  euro  1.300.000,00  per  l'anno  2022,
mediante l'istituzione di un'apposita voce di entrata nella tipologia
200 «Riscossione crediti di breve termine» del titolo 5  «Entrate  da
riduzione di attivita' finanziarie», riferita alle restituzioni delle
anticipazioni secondo i piani quinquennali di cui al comma 3.