Art. 19 Semplificazioni normative contabili 1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio, e' inserito il seguente: «5-bis. Per consentire l'accesso ai fondi di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e successive modifiche, da destinare agli interventi di recupero e restauro dei beni di cui al comma 4, i luoghi di culto e le loro pertinenze funzionali, utilizzati, da piu' di cinquanta anni, dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, per lo svolgimento delle funzioni religiose, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi. I beni mobili di proprieta' regionale ivi contenuti, previa catalogazione e inventariazione, sono ceduti in custodia alle stesse parrocchie o diocesi, che ne curano la conservazione, la manutenzione ed il restauro. Il trasferimento di proprieta' avviene a cura e spese del beneficiario, previa deliberazione della Giunta regionale d'individuazione dei cespiti oggetto di cessione e previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004.». 2. Al comma 63 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a riduzione dei costi di partecipazione agli organismi pubblici, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 62 non si applica, inoltre, alle fondazioni ed associazioni di rilevanza statale o regionale, partecipate direttamente o indirettamente dalla regione, che svolgono attivita' culturali.». 3. Al comma 4-bis dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprieta' dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), e successive modifiche e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio 2020, i proventi di cui al precedente periodo sono introitati dalla regione nella misura dell'80 per cento e sono versati all'entrata del bilancio nella tipologia 400 «Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali» del titolo 4 «Entrate in conto capitale».». 4. Al comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all'ottimizzazione nella gestione delle disponibilita' liquide a livello regionale, e successive modifiche le parole: «ed ai consorzi di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali». 5. In coerenza con il principio di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, l'importo di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge regionale n. 17/2015 si intende riferito a ciascun esercizio finanziario e, pertanto, il limite complessivo delle anticipazioni di liquidita' concedibili in ciascun esercizio finanziario e' pari a tale importo, al netto degli importi delle anticipazioni gia' concesse e non ancora restituite. 6. Gli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano beneficiari di un finanziamento regionale per la realizzazione di opere pubbliche previste nella programmazione regionale, originariamente sottoposte al rilascio del parere del Comitato regionale per i lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche che non siano state completate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano un progetto di completamento dell'opera al Comitato regionale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale n. 5/2002. 7. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime parere sul progetto di completamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 5/2002. 8. Ai fini della realizzazione degli interventi di completamento dell'opera ovvero di lotti funzionali alla sua fruibilita', gli enti di cui al comma 6, entro dodici mesi dal rilascio del parere favorevole del progetto di completamento da parte del Comitato per i lavori pubblici ai sensi del comma 7, richiedono alla competente struttura regionale l'autorizzazione all'utilizzo dell'importo residuo del finanziamento concesso dalla regione da erogarsi secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche. 9. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 8 l'ente territoriale allega: a) una relazione tecnica sulla sostenibilita' economica del progetto di completamento; b) l'impegno assunto dal proprio organo deliberativo a garantire la copertura di ogni maggiore onere finanziario connesso alla realizzazione dell'intero intervento di completamento come previsto dal progetto iniziale o sue eventuali modifiche e/o integrazioni successive. 10. Il mancato rispetto dei termini previsti dai commi da 6 a 9 comporta la revoca dell'intero finanziamento con il recupero di tutte le somme gia' erogate. 11. Dopo il comma 10-quater dell'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, e successive modifiche e' inserito il seguente: «10-quater 1. I piani di rateizzazione concernenti i debiti dei consorzi industriali, ivi compresi quelli relativi alla restituzione delle anticipazioni concesse dalla regione ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della regione per l'anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l'attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture), gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, su istanza del consorzio industriale interessato.». 12. Dopo il comma 113 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilita' regionale 2020) sono aggiunti i seguenti: «113-bis. Al fine di potenziare gli investimenti nelle aziende zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, migliorando ed incrementando la produzione e la qualita' delle carni suine e le condizioni economiche dei predetti territori, la regione concede contributi agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli e associati, che allevano specie e razze suine di interesse zootecnico. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 113-ter. Per le finalita' di cui al comma 113-bis, e' disposta un'autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualita' 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale»; 113-quater. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' del vigente «Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)», di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18, e' disposta un'autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualita' 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale»; 113-quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini la possibilita' di assistere gratuitamente a manifestazioni di carattere artistico, ludico e sportivo, la regione concede dei contributi in favore dei comuni finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo; 113-sexies. Per le finalita' di cui al comma 113-quinquies, e' disposta un'autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l'anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti»; 113-septies. All'art. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in eta' evolutiva prescolare nello spettro autistico, e successive modifiche le parole: «in eta' evolutiva prescolare», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: «fino al dodicesimo anno di eta'». Per le finalita' di cui al presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 74 della legge regionale n. 7/2018 di cui all'Allegato B alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilita' regionale 2020), iscritta nel programma 02 «Interventi per la disabilita'» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti».».