Art. 19 
 
                 Semplificazioni normative contabili 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge  regionale  28  dicembre
2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio, e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Per consentire l'accesso ai  fondi  di  cui  all'art.  47
della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli  enti  e  beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi) e successive  modifiche,  da  destinare  agli
interventi di recupero e restauro dei beni  di  cui  al  comma  4,  i
luoghi di culto e le loro pertinenze funzionali, utilizzati, da  piu'
di cinquanta  anni,  dalle  diocesi  o  dalle  parrocchie  civilmente
riconosciute, per lo svolgimento  delle  funzioni  religiose,  previa
richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo
di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi. I beni mobili di
proprieta'  regionale   ivi   contenuti,   previa   catalogazione   e
inventariazione, sono ceduti in custodia  alle  stesse  parrocchie  o
diocesi, che ne  curano  la  conservazione,  la  manutenzione  ed  il
restauro. Il trasferimento di proprieta' avviene a cura e  spese  del
beneficiario,   previa   deliberazione   della    Giunta    regionale
d'individuazione dei cespiti oggetto di cessione e previo svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.  55  e  seguenti  del   decreto
legislativo n. 42/2004.». 
  2. Al comma 63 dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n.
7, relativo a riduzione dei costi di  partecipazione  agli  organismi
pubblici, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al
comma 62 non si applica, inoltre, alle fondazioni ed associazioni  di
rilevanza   statale   o   regionale,   partecipate   direttamente   o
indirettamente dalla regione, che svolgono attivita' culturali.». 
  3. Al comma 4-bis dell'art. 23  della  legge  regionale  28  aprile
2006,   n.   4,   relativo   alla   disciplina   della   gestione   e
dell'alienazione  dei  beni  immobili  di   proprieta'   dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL),  e
successive modifiche e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'esercizio  2020,  i  proventi  di  cui  al  precedente
periodo sono introitati dalla regione nella misura dell'80 per  cento
e sono versati all'entrata del bilancio nella tipologia 400  «Entrate
da alienazione di beni materiali e immateriali» del titolo 4 «Entrate
in conto capitale».». 
  4. Al comma 3-bis dell'art. 3 della  legge  regionale  31  dicembre
2015,  n.  17,  relativo  all'ottimizzazione  nella  gestione   delle
disponibilita' liquide a livello regionale, e successive modifiche le
parole: «ed ai consorzi di bonifica» sono sostituite dalle  seguenti:
«, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali». 
  5. In coerenza con il principio  di  cui  all'allegato  n.  4/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e  successive
modifiche, l'importo di cui all'art.  3,  comma  3-bis,  della  legge
regionale  n.  17/2015  si  intende  riferito  a  ciascun   esercizio
finanziario e, pertanto, il limite complessivo delle anticipazioni di
liquidita' concedibili in ciascun esercizio  finanziario  e'  pari  a
tale  importo,  al  netto  degli  importi  delle  anticipazioni  gia'
concesse e non ancora restituite. 
  6. Gli enti territoriali che, alla data di entrata in vigore  della
presente legge, siano beneficiari di un finanziamento  regionale  per
la realizzazione di opere  pubbliche  previste  nella  programmazione
regionale, originariamente sottoposte  al  rilascio  del  parere  del
Comitato regionale per i lavori pubblici di cui alla legge  regionale
31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i  lavori  pubblici)  e
successive modifiche che non siano state completate entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  presentano  un
progetto di completamento dell'opera al Comitato regionale dei lavori
pubblici di cui alla legge regionale n. 5/2002. 
  7. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime  parere  sul
progetto di completamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  a),
della legge regionale n. 5/2002. 
  8. Ai fini della realizzazione degli  interventi  di  completamento
dell'opera ovvero di lotti funzionali alla sua fruibilita', gli  enti
di cui al  comma  6,  entro  dodici  mesi  dal  rilascio  del  parere
favorevole del progetto di completamento da parte del Comitato per  i
lavori pubblici ai sensi del  comma  7,  richiedono  alla  competente
struttura  regionale   l'autorizzazione   all'utilizzo   dell'importo
residuo del finanziamento concesso dalla regione da erogarsi  secondo
le modalita' previste dall'art. 6 della  legge  regionale  26  giugno
1980, n.  88  (Norme  in  materia  di  opere  e  lavori  pubblici)  e
successive modifiche. 
  9. Alla richiesta di  autorizzazione  di  cui  al  comma  8  l'ente
territoriale allega: 
    a) una  relazione  tecnica  sulla  sostenibilita'  economica  del
progetto di completamento; 
    b) l'impegno assunto dal proprio organo deliberativo a  garantire
la  copertura  di  ogni  maggiore  onere  finanziario  connesso  alla
realizzazione dell'intero intervento di completamento  come  previsto
dal progetto iniziale o  sue  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni
successive. 
  10. Il mancato rispetto dei termini previsti dai commi  da  6  a  9
comporta la revoca dell'intero finanziamento con il recupero di tutte
le somme gia' erogate. 
  11. Dopo il comma 10-quater dell'art. 64 della legge  regionale  17
febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari
ed extratributari, e successive modifiche e' inserito il seguente: 
  «10-quater 1. I piani di rateizzazione  concernenti  i  debiti  dei
consorzi industriali, ivi compresi quelli relativi alla  restituzione
delle anticipazioni concesse  dalla  regione  ai  sensi  della  legge
regionale 17 settembre 1984, n. 52 (Consorzi per le aree ed i  nuclei
di sviluppo industriale del Lazio:  anticipazioni  finanziarie  della
regione  per  l'anno  1984  finalizzate  alle  spese  ordinarie   per
l'attuazione dei piani regolatori  consortili  e  la  gestione  delle
infrastrutture), gia' vigenti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono rideterminati ai sensi delle disposizioni di cui
al  presente  articolo,  su   istanza   del   consorzio   industriale
interessato.». 
  12. Dopo il comma 113 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 28 (Legge di stabilita'  regionale  2020)  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «113-bis. Al fine di potenziare gli  investimenti  nelle  aziende
zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016  di  cui
al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  (Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
migliorando ed incrementando la produzione e la qualita' delle  carni
suine e le condizioni economiche dei predetti territori,  la  regione
concede contributi agli imprenditori agricoli di  cui  all'art.  2135
del codice civile, singoli e associati, che allevano specie  e  razze
suine  di  interesse  zootecnico.  Con  deliberazione  della   Giunta
regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,  sentita  la   commissione
consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalita' per  la
concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
    113-ter. Per le finalita' di cui al comma  113-bis,  e'  disposta
un'autorizzazione di spesa,  pari  a  euro  150.000,00  per  ciascuna
annualita' 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a  valere
sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma
01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della
missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2
«Spese in conto capitale»; 
    113-quater.  Al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli
obiettivi e delle finalita' del vigente «Piano di tutela delle  acque
regionali (PTAR)», di cui alla deliberazione del Consiglio  regionale
23 novembre 2018, n. 18, e' disposta un'autorizzazione di spesa, pari
a euro 150.000,00 per ciascuna  annualita'  2020  e  2021  e  a  euro
200.000,00 per l'anno 2022,  a  valere  sulle  risorse  iscritte  nel
bilancio   regionale   2020-2022   nel   programma   06   «Tutela   e
valorizzazione delle risorse idriche»  della  missione  09  «Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese
in conto capitale»; 
    113-quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini
la  possibilita'  di  assistere  gratuitamente  a  manifestazioni  di
carattere artistico,  ludico  e  sportivo,  la  regione  concede  dei
contributi in favore dei  comuni  finalizzati  all'organizzazione  ed
allo   svolgimento   nelle   piazze   del   proprio   territorio   di
manifestazioni artistiche,  ludiche  e  sportive.  Con  deliberazione
della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare
competente in materia, sono definiti i criteri e le modalita' per  la
concessione dei contributi di cui al precedente periodo; 
    113-sexies. Per le finalita' di cui al  comma  113-quinquies,  e'
disposta un'autorizzazione di  spesa,  pari  a  euro  200.000,00  per
l'anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel  bilancio  regionale
2020-2022 nel programma 01 «Sport e tempo libero» della  missione  06
«Politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero»,  titolo  1   «Spese
correnti»; 
    113-septies. All'art. 74 della legge regionale 22  ottobre  2018,
n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie  dei  minori
in eta' evolutiva prescolare nello spettro  autistico,  e  successive
modifiche  le  parole:  «in  eta'  evolutiva   prescolare»,   ovunque
riportate, sono sostituite dalle seguenti: «fino al  dodicesimo  anno
di eta'». Per le finalita' di  cui  al  presente  comma  si  provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa all'art.  74  della
legge regionale n. 7/2018 di cui all'Allegato B alla legge  regionale
27 dicembre  2019,  n.  28  (Legge  di  stabilita'  regionale  2020),
iscritta nel programma  02  «Interventi  per  la  disabilita'»  della
missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1
«Spese correnti».».