Art. 2 Semplificazione delle attivita' di vigilanza e di esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 «Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia» e successive modifiche). 1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare le attivita' di vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia urbanistico-edilizia, alla legge regionale n. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9 le parole: «, a seguito delle indagini effettuate sul territorio» sono soppresse; b) all'art. 11: 1) al comma 1 le parole: «procede ad indagini sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «le segnala al comune interessato, che provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La regione procede ad indagini documentali e sul territorio con riguardo alle situazioni che presentino rilevante gravita' in relazione al paesaggio, ad aree vincolate e all'assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all'art. 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L'esito delle indagini e' segnalato al comune interessato, che provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3.»; 3) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 2 dell'art. 22: 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) nei casi previsti dall'art. 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione;»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione;»; d) all'art. 31: 1) all'alinea del comma 1 dopo le parole: «degli stessi» sono aggiunte le seguenti: «in via prioritaria, in relazione alle situazioni che presentino rilevante gravita' con riferimento al paesaggio, ad aree vincolate e all'assetto urbanistico-edilizio del territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di cui all'art. 10, individuate sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, nei seguenti casi»; 2) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 27, comma 1 e 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel rilascio dei permessi di costruire in attuazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 non soggetti alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, ad eccezione dei seguenti casi: 1) permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 1-ter della legge regionale n. 36/1987; 2) permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 1-quater della legge regionale n. 36/1987;»; 4) nell'ultimo periodo del comma 2 le parole: «al responsabile dell'abuso nonche' al proprietario, ove non coincidente con il primo» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione»; 5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In ipotesi di inerzia o inadempimento dei comuni nell'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di cui agli articoli 14, comma 1 e 23, comma 3, concernenti le situazioni di cui all'art. 11, comma 1-bis, la regione puo' esercitare il potere sostitutivo in via diretta, attraverso l'organo regionale competente.»; e) all'art. 32: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalita' di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'albo di cui al comma 1. L'albo e' suddiviso in sezioni in ragione delle competenze professionali dei tecnici in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».