Art. 2 
Semplificazione delle attivita'  di  vigilanza  e  di  esercizio  dei
  poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia. Modifiche  alla
  legge regionale 11 agosto 2008,  n.  15  «Vigilanza  sull'attivita'
  urbanistico-edilizia» e successive modifiche). 
  1. Allo scopo  di  coordinare,  razionalizzare  e  semplificare  le
attivita' di vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali
in materia urbanistico-edilizia, alla legge regionale n. 15/2008 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c) del comma  1  dell'art.  9  le  parole:  «,  a
seguito delle indagini effettuate sul territorio» sono soppresse; 
    b) all'art. 11: 
  1) al comma 1 le parole: «procede ad indagini sul territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «le segnala  al  comune  interessato,  che
provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La regione procede  ad  indagini  documentali  e  sul
territorio con riguardo  alle  situazioni  che  presentino  rilevante
gravita' in relazione al paesaggio, ad aree vincolate  e  all'assetto
urbanistico-edilizio  del  territorio,  anche  non  risultanti  dagli
elenchi degli abusi edilizi di cui  all'art.  10,  individuate  sulla
base di criteri stabiliti con deliberazione della  Giunta  regionale,
previo parere della commissione consiliare competente. L'esito  delle
indagini e' segnalato al comune interessato, che  provvede  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3.»; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 2 dell'art. 22: 
      1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) nei casi previsti dall'art. 15, di un importo pari  a
tre volte il contributo di costruzione;»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di  un  importo
pari a due volte il contributo di costruzione;»; 
    d) all'art. 31: 
      1) all'alinea del comma 1 dopo le parole: «degli  stessi»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «in  via  prioritaria,  in  relazione   alle
situazioni che  presentino  rilevante  gravita'  con  riferimento  al
paesaggio, ad aree vincolate e all'assetto  urbanistico-edilizio  del
territorio, anche non risultanti dagli elenchi degli abusi edilizi di
cui all'art. 10, individuate sulla  base  di  criteri  stabiliti  con
deliberazione della Giunta  regionale  ai  sensi  dell'art.  11,  nei
seguenti casi»; 
      2) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «a)   nello   svolgimento   dell'attivita'    di    vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 27, comma
1 e 31, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) nel rilascio dei  permessi  di  costruire  in  attuazione
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
non soggetti alla formazione del silenzio assenso ai sensi  dell'art.
20, comma 8, ad eccezione dei seguenti casi: 
  1) permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 1-ter  della
legge regionale n. 36/1987; 
  2) permesso di costruire in deroga agli  strumenti  urbanistici  di
cui all'art. 1-quater della legge regionale n. 36/1987;»; 
  4) nell'ultimo periodo del comma  2  le  parole:  «al  responsabile
dell'abuso nonche' al proprietario, ove non coincidente con il primo»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione»; 
  5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In ipotesi di  inerzia  o  inadempimento  dei  comuni
nell'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di cui agli
articoli 14, comma 1 e 23, comma 3, concernenti le situazioni di  cui
all'art. 11, comma  1-bis,  la  regione  puo'  esercitare  il  potere
sostitutivo   in   via   diretta,   attraverso   l'organo   regionale
competente.»; 
    e) all'art. 32: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  previo
parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate  le
modalita' di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'albo di cui
al  comma  1.  L'albo  e'  suddiviso  in  sezioni  in  ragione  delle
competenze professionali dei tecnici in materia  urbanistico-edilizia
e paesaggistica.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso
delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente
e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione  della
Giunta regionale.».