Art. 21 Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Modifica all'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo all'accesso alla qualifica dirigenziale unica. 1. Al fine di dare corretta attuazione all'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, la regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. 2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2002, dopo la parola: «esami» sono aggiunte le seguenti parole: «o titoli ed esami e resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)».