Art. 21 
Disposizioni in materia di obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
  diffusione   di   informazioni    da    parte    delle    pubbliche
  amministrazioni. Modifica all'art.  16  della  legge  regionale  18
  febbraio  2002,  n.  6,   relativo   all'accesso   alla   qualifica
  dirigenziale unica. 
  1. Al fine di dare corretta attuazione all'art.  14,  comma  1-bis,
del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, la regione,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
individua,  nel  regolamento  regionale  6  settembre  2002,   n.   1
(Regolamento di organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  della
Giunta regionale) e successive modifiche, le  posizioni  dirigenziali
equivalenti a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)   e
successive modifiche. 
  2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2002, dopo la
parola: «esami» sono aggiunte le seguenti parole: «o titoli ed  esami
e resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di
disciplina in materia di accesso  alla  qualifica  di  dirigente,  ai
sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165)».