Art. 22 Disposizioni varie 1. Il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) e' abrogato. 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e' abrogata. 3. L'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)» e' abrogato. I procedimenti gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Alle comunita' giovanili costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e' consentita la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette dalla regione. 4. L'art. 16 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), concernente la corresponsione di somme stanziate in bilancio ad enti partecipati, e' abrogato. 5. All'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalita' della regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonche' interventi per lo sviluppo e la competitivita' dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 112, dopo le parole «composta da» sono inserite le seguenti: «il Presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro,»; b) al comma 134-quinquies, le parole «30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019». 6. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'art. 6, le parole: «e di ospitalita'» sono soppresse; b) il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato; c) la lettera g) del comma 1 dell'art. 15 e' abrogata. 7. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani) le parole «le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte agli elenchi regionali» sono sostituite dalle seguenti «gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche». 8. Alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 6 le parole: «e paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti «e urbanistica»; b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 e' abrogata. 9. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel caso di immobili di privati, in alternativa all'acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma 1 possono avanzare ai proprietari proposte di recupero in cambio della sottoscrizione di un comodato d'uso per un periodo di tempo necessario allo scomputo degli oneri e delle spese sostenute per il ripristino degli immobili recuperati, che non puo' essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. Decorsi i diciotto anni l'immobile rientra nella piena disponibilita' del proprietario; 2-ter. Nella proposta di cui al comma 2-bis gli enti e gli istituti presentano al proprietario per la sua approvazione il progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi ad esclusivo carico dell'ente o istituto proponente, di seguito denominati ente proponente e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione come disposto all'art. 3, comma 2.»; b) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «dell'ente proprietario» sono inserite le seguenti: «o dell'ente proponente»; c) all'art. 3: 1) al comma 1, dopo le parole «ente proprietario dell'immobile» sono inserite le seguenti: «o ente proponente»; 2) al comma 2, dopo le parole «dell'ente proprietario» sono inserite le seguenti: «o dell'ente proponente»; d) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole «all'ente proprietario» sono inserite le seguenti: «o all'ente proponente»; e) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Monitoraggio programmi di autorecupero). - 1. La regione, con la collaborazione degli enti e degli istituti di cui all'art. 1, comma 1 provvede al monitoraggio dei programmi di autorecupero di cui alla presente legge e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 10. Alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma dell'art. 4: 1) alla lettera b), le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento»; 2) alla lettera c), le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»; b) al secondo comma dell'art. 6, il primo periodo e' soppresso; c) alla lettera d) del primo comma dell'art. 7, il numero 3) e' abrogato; d) alla lettera d) del primo comma dell'art. 7-bis, le parole «al numero 3) della lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera d)». 11. In sede di prima applicazione delle modifiche alla legge regionale n. 60/1978 di cui al comma 10 e nelle more della revisione complessiva della stessa legge regionale, limitatamente alle annualita' 2020, 2021, 2022, le risorse disponibili nell'ambito del programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla suddetta legge regionale n. 60/1978, sono destinate: a) nella misura del 60 per cento al finanziamento di interventi del consorzio unico di cui all'art. 40 della legge regionale n. 7/2018 come modificato dalla presente legge, finalizzati all'adeguamento dei beni immobili strumentali alle attivita' del consorzio unico, con particolare riferimento, alla viabilita' e ad altre opere di urbanizzazione primaria; b) nella misura del restante 40 per cento alla concessione di contributi ai comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 60/1978. 12. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione al diritto allo studio), e' inserito il seguente: «1-bis. In attuazione di quanto previsto dall'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni, fatte salve le procedure gia' in atto per l'anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse. 13. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio-Arsial) dopo le parole «attivita' agro-industriali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, all'utilizzo di biostimolanti e dei sensori in campo in agricoltura». 14. All'art. 44 della legge 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneita' per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l'area regionale decentrata competente in materia di agricoltura.»; b) alla lettera b) del comma 2 le parole «dell'amministrazione provinciale e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministrazione regionale»; c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) da un funzionario della regione, con funzione di segretario». 15. Alla lettera b), comma 2, dell'art. 13-bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche le parole «tre rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «sei rappresentanti». 16. All'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fermi restando i requisiti costruttivi necessari a tener conto di eventuali carichi accidentali e delle pendenze delle coperture per assicurare un efficace smaltimento delle acque meteoriche»; b) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per particolari esigenze costruttive, correlate a tecniche produttive che necessitano di peculiari e documentate soluzioni tecnologiche, il limite dell'altezza del manufatto di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere derogato con l'approvazione di un Piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'art. 57 della legge regionale n. 38/1999.». 17. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), dopo l'art. 23 e' inserito il seguente: «23-bis (Soccorso animali). - 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 120/2010 e del relativo decreto ministeriale di attuazione 9 ottobre 2012, n. 217, la segnalazione di animali d'affezione vaganti e di animali selvatici feriti e' effettuata attraverso il canale del numero unico di emergenza regionale, anche attraverso applicazioni informatiche. Le informazioni recepite presso il numero unico regionale sono trasmesse immediatamente al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che attiva le procedure di legge previste per il soccorso. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanita' e integrazione socio-sanitaria, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, adotta apposite linee guida di attuazione per la gestione delle segnalazioni e l'attivazione del primo intervento di soccorso nonche' per la definizione dei criteri per la cura, l'accoglienza, e riabilitazione e l'eventuale reintroduzione degli animali soccorsi. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». 18. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 18 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «E' altresi' consentita, purche' si rispetti il lotto minimo di 30.000 metri quadrati, la possibilita' di destinare ad unita' abitativa ai fini di guardiania e per la conduzione del fondo una superficie non superiore a 300 metri cubi.»; b) all'art. 10, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle aree di superficie non superiore a 5.000 mq sottoposte a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e 136 del codice nei casi in cui il comune certifichi l'inesistenza del bosco, come individuato nella Tavola B del PTPR, fermo restando gli eventuali ulteriori vincoli di cui all'art. 134, comma 1, lettere b) e c), sono comunque consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR. La suddetta certificazione circa l'inesistenza del bosco e' trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attivita' di programmazione, pianificazione e controllo. Nella fase di aggiornamento del PTPR si provvedera' alla idonea riclassificazione delle aree ai fini della tutela.». 19. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 4, e' aggiunta la seguente: «n-bis) la regione attiva le procedure amministrative al fine di ottemperare alle previsioni dell'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dai dati della raccolta relativi all'anno 2021.»; b) dopo il comma 1 dell'art. 15 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dei criteri di priorita' e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall'art. 179 e dall'art. 205, comma 1 del succitato decreto legislativo n. 152/2006, e' vietata, qualora non sia espressamente prevista dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino combustibili derivanti da rifiuti. Il divieto si applica a tutti gli impianti, comunque denominati, come definiti agli articoli 273 e 273-bis del decreto legislativo n. 152/2006, inclusi gli impianti che utilizzino altri processi di trattamento termico, quali, ad esempio, la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, anche nel caso in cui le sostanze risultanti dal trattamento non siano successivamente incenerite o i gas prodotti dal trattamento termico dei rifiuti siano purificati in misura tale da non costituire piu' rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale. Il divieto di installazione di nuovi impianti si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 20. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e' sostituito dal seguente: «8. La regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e valutando le risultanze della stessa, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizzano la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali costituisce, ove occorra e in caso di parere favorevole del comune territorialmente competente, variante agli strumenti urbanistici comunali. L'approvazione comporta, altresi', dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.». 21. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 11: 1) al comma 1, lettera d) le parole «o derivata» sono abrogate; 2) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.»; 3) Il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 13, trasferisce la titolarita' dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; b) all'art. 12, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed e' comunicato all'ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione; 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi; 5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all'entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza.». 22. Alla lettera e-bis), del comma 1, dell'art. 67 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), come modificato dall'art. 106, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio), dopo le parole: «il trasferimento,» sono inserite le seguenti: «il subingresso nell'attivita',». 23. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 57, al comma 2, lettera d) le parole «e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo» sono soppresse; b) il comma 1 dell'art. 65 e' sostituito dal seguente: «1. In attesa dell'approvazione del testo unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente.». 24. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e' inserito il seguente: «2.1 Ai fini dell'individuazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto in particolare di: a) interventi da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo; b) una consolidata esperienza da parte dei beneficiari del finanziamento nell'ambito dei percorsi riabilitativi finalizzati all'autonomia, al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.». 25. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e' cosi' sostituito: «Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici»; b) all'art. 1, comma 1, dopo le parole «le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «o artigianali»; c) all'art. 2, comma 1, dopo le parole «ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «o artigianali»; d) all'art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole «dei prodotti olivicoli e dei prodotti agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «o artigianali»; e) all'art. 13: 1) la rubrica e' cosi' sostituita: «Clausola sospensiva dell'efficacia e finanziamenti»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed eurounitaria, finanziamenti concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali e regionali compresi quelli di cui al comma 1, art. 109 della legge regionale n. 22/2019 con riguardo al sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali.». 26. Alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole «e al fine di valorizzare» sono aggiunte le seguenti: e promuovere»; b) dopo il comma 3 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il regolamento di cui al comma 1 prevede che i soggetti promotori possono presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 3-ter. La struttura regionale competente effettua le verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive.»; c) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole «del settore agricolo interessato,» sono inserite le seguenti: «le attivita' tradizionali, gli artigiani, le attivita' ricettive,»; d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 2: 1.1 alla lettera b) le parole «e l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e il funzionamento»; 1.2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) per la promozione, attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e mostre mercato; b-ter) per azioni informative e di educazione alimentare; b-quater) per la pubblicazione di cataloghi e la realizzazione di siti web.»; 2) al comma 4, dopo le parole «produttrici di prodotti agroalimentari» sono inserite le seguenti: «o artigianali». 27. L'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Sportelli per la famiglia). - 1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attivita' di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. Gli sportelli ascoltano i bisogni espressi dai nuclei familiari e li orientano verso i servizi territoriali piu' appropriati, con particolare attenzione agli aspetti sociali, psicologici e legali. 2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici che svolgono attivita' d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. Gli sportelli si interfacciano costantemente con i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio al fine di aggiornare i collegamenti alle banche dati e ai siti internet di utilita' per le famiglie e il materiale esplicativo e divulgativo cartaceo. 3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.». 28. L'art. 16-bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e' cosi' sostituito: «Art. 16-bis (Segretariato generale della Giunta regionale). - 1. Il Segretario generale della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 1-bis, svolge sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo le funzioni finalizzate ad assicurare l'integrazione della gestione amministrativa. 2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze in attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.». 29. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al medesimo comma 28, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 30. Alla lettera c-bis) del comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 6/2002 dopo la parola «unita'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' a supporto dei presidenti di gruppi consiliari composti da almeno cinque consiglieri, di ulteriori due collaboratori, scelti tra il personale di cui al numero 1 della lettera c) e, nella misura massima di una unita', tra il personale di cui al numero 2 della medesima lettera c)». 31. Alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3: 1) al comma 2 le parole «, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La partecipazione al turno di servizio di guardia farmaceutica notturna e' obbligatoria nei comuni e nei municipi privi di assistenza farmaceutica notturna volontaria che garantisca l'apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio.»; b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Servizio volontario). - . Le farmacie che intendono aprire al pubblico in orari e turni aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori ai sensi degli articoli 2 e 3 ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio, alla Azienda sanitaria locale e all'Ordine dei farmacisti territorialmente competenti, che ne tengono conto ai fini della programmazione del servizio di guardia farmaceutica, e informano la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 2. Le farmacie comunicano eventuali variazioni degli orari e dei turni aggiuntivi nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1.». 32. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 9: 1) al comma 1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione e' costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il comitato resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. La nomina del comitato o il rinnovo dei componenti e' effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo.»; 2) al comma 2 le parole «all'argomento in discussione» sono sostituite dalle seguenti: «all'intervento oggetto del parere richiesto»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in ordine a: a) congruita' economica dei programmi e conformita' degli interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici; b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi; c) rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnico-economici ai limiti massimi di costo regionali; d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali.». b) al comma 6-bis dell'art. 17 le parole «, anche nelle more dell'approvazione del piano di risanamento di cui al comma 5,» sono soppresse e la parola «2005» e' sostituita dalla seguente: «2019». 33. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attivita' agricole) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2-bis dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza: a) le attivita' di multifunzionalita' produttiva che prevedono l'utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attivita' agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola; b) le attivita' multifunzionali per le quali siano gia' stabilite soglie di produzione, al di sotto delle quali e' rispettato il rapporto di prevalenza con le attivita' tradizionali. 1-septies. Ai fini dello sviluppo delle attivita' multifunzionali relative ai servizi ambientali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali possono concludere contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ai fini della conservazione e salvaguardia delle aree naturali, nonche' della promozione delle vocazioni produttive del territorio e della tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.»; b) al comma 1 dell'art. 9 dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) il regime dei controlli»; c) alla lettera b) del comma 4 dell'art. 14 dopo le parole «per gli agricampeggi» sono aggiunte le seguenti: «e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping». 34. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis. Al fine di valorizzare quanto disciplinato dalla legge regionale n. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e confermato dalla Regione Lazio attraverso il riconoscimento ad ogni «strada» di uno specifico simbolo, le stesse possono essere coinvolte nelle manifestazioni fieristiche legate al turismo, qualora attinenti al settore enogastronomico tipico/locale, al fine di avere visibilita' sulle valenze e potenzialita' territoriali.»; b) al comma 1 dell'art. 20 le parole «al flusso tra domanda e offerta turistica regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla promozione dell'offerta turistica regionale»; c) all'art. 31: 1) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La mancata indicazione da parte delle strutture ricettive extralberghiere, nelle comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza, dell'apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all'art. 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.» 2) al comma 15, dopo le parole «4,» sono aggiunte le seguenti: «5-bis»; d) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 33 sono soppressi. 35. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 12 della legge 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) le parole «abitativa realizzata» sono sostituite dalla seguente: «immobiliare». 36. Il comma 87, dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e' cosi' sostituito: «87. La regione, al fine di incentivare lo sviluppo di tutte le attivita' commerciali, delle imprese artigiane e di quelle che esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone di locazione delle unita' immobiliari ad uso non abitativo di proprieta' delle ATER e' ridotto del 50 per cento rispetto a quello desumibile dalle quotazioni OMI minime per le unita' immobiliari appartenenti alla stessa categoria catastale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente per le unita' immobiliari non rientranti nel patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica che si trovano nei quartieri periferici di Roma capitale, nei comuni medio-grandi e nei piccoli comuni per evitare il rischio di decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale disposizione di riduzione del 50 per cento dei canoni si applica altresi' ai terreni, alle aree periferiche utilizzate per attivita' sportive, florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine di agevolare il recupero delle morosita' salvaguardando la continuita' operativa delle attivita' le somme dovute possono essere dilazionate fino ad un massimo di 240 rate mensili. La vendita di tali porzioni immobiliari e' sempre consentita su richiesta dei conduttori. Il valore di alienazione sara' calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate nei sei mesi antecedenti la richiesta di vendita.». 37. Il comma 4-ter, dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Lazio), e' abrogato. 38. All'art. 2 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilita' delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) dopo le parole «amministrazioni pubbliche locali» sono inserite le seguenti: «e dalle aziende sanitarie locali»; b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'uso della LIS nell'accesso alle prestazioni sanitarie, tramite l'istituzione di un elenco di interpreti di lingua dei segni italiana da utilizzare negli ospedali del territorio regionale;». 39. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna il regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2015 definendo i criteri per la formazione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 38. 40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 38 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 41. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera f) del comma 2, dell'art. 12 della dopo le parole «specifici di promozione», sono aggiunte in fine le seguenti: «nonche' attraverso l'istituzione di uno sportello regionale presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, volto a fornire informazioni e supporto tecnico alle associazioni dei familiari delle persone con disabilita' e del volontariato sulle misure e i contributi previsti dai bandi regionali»; b) al comma 2, dell'art. 49, dopo le parole «enti previdenziali» sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni del terzo settore». 42. Al comma 106 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilita' regionale 2017) e successive modifiche e' aggiunto il seguente periodo: «Al fine di portare a compimento gli obiettivi economici ed occupazionali attraverso la compiuta costruzione degli edifici previsti nei progetti afferenti i «Patti territoriali», per i quali e' gia' stato sottoscritto l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, gli Accordi di programma che non contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni e gli Accordi di programma che contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni, purche' per questi ultimi prima della data di scadenza sia stata avanzata formale comunicazione da parte del proponente all'amministrazione comunale di portare a termine l'Accordo stesso. Il termine iniziale delle proroghe di cui al precedente periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 43. All'art. 3, comma 137 della legge 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilita' regionale 2017), dopo le parole «la stipula di accordi e convenzioni» sono aggiunte le seguenti: «con le Associazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, e». 44. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attivita' socio-culturali e sportive con finalita' sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d'uso, e' dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi.». 45. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche, le parole «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 46. Al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), le parole: «in attesa che la regione provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo,» sono soppresse. 47. Dopo il comma 2, dell'art. 52-bis, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 13 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019) e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai titolari di concessione demaniale marittima, ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l'utilizzo e la fruizione dei territori costieri, si applicano, per le finalita' di cui all'art. 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).». 48. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilita' presso gli uffici giudiziari, le parole: «marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2020». 49. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 si provvede mediante l'incremento, per un importo pari ad euro 465.300,00 per l'anno 2020, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 50. All'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «destinate ad abitazione principale,» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «non superiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 50 per cento». 51. Al comma 40 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2019) dopo le parole «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,» sono inserite le seguenti: «oppure per il rilancio o la riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attivita' economica». 52. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale, concernente le misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse statali, le somme restituite ai sensi del comma 2, riferibili alle risorse regionali, sono versate all'entrata della regione nella tipologia 200 «Riscossione crediti di breve termine» del titolo 5 «Entrate da riduzione di attivita' finanziarie», in relazione al fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi di cui all'art. 4, commi da 40 a 44, della legge regionale n. 13/2018.». 53. Al comma 21 dell'art. 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «da destinare alle dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalita' turistiche e ricreative» sono sostituite dalle seguenti: «per le dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalita' turistiche e ricreative, da destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle medesime aree»; b) dopo le parole «sedie mare», sono inserite le seguenti: «, di pedane, passerelle e altri strumenti». 54. Al secondo periodo del comma 7, dell'art. 3, della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) e successive modifiche, le parole «per i» sono sostituite dalle seguenti: «per gli eredi». 55. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) dopo le parole: «in materia di servizi culturali regionali», ovunque riportate, sono aggiunte le seguenti: «e di valorizzazione culturale». 56. All'art. 5 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 25 (Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilita' maschile), il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.». 57. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 26 (Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale) e' abrogato. 58. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con l'impiego del defibrillatore nonche' delle tecniche di primo soccorso) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 2 le parole: «interviene direttamente o con la concessione di contributi, in particolare, per» sono sostituite dalle seguenti: «si impegna a»; b) i commi 2 e 3 dell'art. 3 sono abrogati; c) la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 e' abrogata. 59. All'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilita' regionale 2020), l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 24/2019 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), di cui al programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», e' incrementata per euro 1.100.000,00 per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2. 60. All'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilita' regionale 2020), l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 6/2018 - Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (interventi in c/capitale), di cui al programma 04 «Istruzione universitaria» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 2 «Spese in conto capitale», e' incrementata per euro 500.000,00 per ciascuna annualita' 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.». 61. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese di parte corrente», approvato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022), e' incrementato per euro 3.000.000,00 per l'anno 2020 mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2019, di cui al programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 62. Nel quadro degli interventi di miglioramento del sistema dei trasporti in ambito regionale, l'Amministrazione regionale puo' procedere ad affidamento in house di contratti connessi alla viabilita' e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370. In tal caso la societa' affidataria e' autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad assicurare il subentro al precedente soggetto gestore. 63. Qualora l'operazione di subentro di cui al comma 62 si configuri come acquisizione di ramo d'azienda dal precedente soggetto gestore, la societa' affidataria in house e' autorizzata a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del medesimo soggetto gestore, con corrispondente aumento della dotazione organica. 64. Al fine di ottimizzare i processi organizzativi, la societa' affidataria in house di cui al comma 62 puo' procedere ad assunzioni di personale, anche in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, disposte nell'ambito del bilancio di previsione regionale, relative al contratto di servizio della medesima societa' affidataria. 65. Al fine di incentivare le politiche della manutenzione stradale, la regione, sentiti i presidenti delle province e Azienda Strade Lazio S.p.a. (Astral), adotta un piano straordinario per i lavori di manutenzione e miglioramento di strade comunali e provinciali. 66. Per le finalita' di cui al comma 65, si provvede nell'ambito delle risorse annualmente trasferite nei confronti di Astral S.p.a. di cui al programma 05 «Viabilita' e infrastrutture stradali» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», titoli 1 e 2 della spesa. 67. La regione, nelle more dell'approvazione di nuove disposizioni dirette a garantire una piu' efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilita', in conformita' a quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita') e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017: a) sostiene politiche per la diffusione di una nuova percezione della disabilita' nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall'utilizzo negli stessi dei termini «disabilita'» e «persone con disabilita'» previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma; b) promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realta' aziendali sempre piu' orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilita'. 68. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 67 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 69. Al fine di attenuare il disagio economico dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la Regione Lazio stipula apposita Convenzione con ABI per l'attivazione di finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi, denominati «anticipazione sociale». 70. I finanziamenti di cui al comma 69 si configurano come anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti ai lavoratori, in attesa che l'ente previdenziale eroghi le indennita' di sostegno al reddito. 71. La Convenzione di cui al comma 69 non deve prevedere oneri aggiuntivi a carico del lavoratore. 72. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 69 a 71 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative all'anticipazione sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 73. In attuazione dell'art. 117, comma settimo, della Costituzione e dell'art. 6, comma 6, dello statuto, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni piu' favorevoli in materia di pari opportunita' stabilite dalla vigente normativa statale e regionale. 74. Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 e' calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilita' di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l'organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purche' nel corso dell'anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi. 75. Nel caso in cui alla regione competa nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell'organo collegiale, la misura dei due terzi e' calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno. 76. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 73 a 75, per l'anno 2020, la misura dei due terzi e' calcolata con riferimento alle nomine e alle designazioni effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020. 77. La regione al fine di migliorare il livello genetico e la qualita' dei prodotti derivanti dagli allevamenti zootecnici promuove e sostiene, in armonia con gli interventi attivati a favore delle aziende agricole di cui all'art. 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) progetti di ricerca ed innovazione tesi a migliorare le tecniche di allevamento e di trasformazione basate sull'impiego di modelli tecnologicamente avanzati e criteri gestionali eco-compatibili. 78. La regione, anche attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial), promuove azioni e iniziative per la realizzazione di un sistema di tracciabilita' delle produzioni zootecniche, in cui siano verificati gli aspetti dietetico-nutrizionali, tecnologico commerciali, igienico-sanitari ed economici. 79. Per le finalita' di cui ai commi 77 e 78 la regione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente puo' concedere aiuti, in regime «de minimis», agli imprenditori agricoli che allevano specie o razze di interesse zootecnico. 80. Al fine di ridurre gli sprechi legati alla distruzione dei resi danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione delle grandi aziende di commercio elettronico, la regione persegue i seguenti obiettivi: a) favorire la cessione a titolo gratuito dei resi danneggiati e dei beni invenduti a fini di solidarieta' sociale; b) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; c) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione promuovendo modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita' nonche' ad incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza. 81. Ferme restando le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite stabilite dall'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche, la regione favorisce la beneficienza finalizzata alla cessione a titolo gratuito dei resi danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione delle grandi aziende di commercio elettronico ubicati nel territorio regionale, attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa che facilitino una collaborazione sinergica tra le aziende medesime e gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', ivi inclusi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 82. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, gli interventi previsti dai commi 80 e 81 e le relative modalita' di attuazione. 83. Agli oneri derivanti dal comma 80, lettera d), si provvede nell'ambito del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualita' 2021-2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al Programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 84. Al fine di favorire globalmente la cultura musicale, la regione promuove l'istituzione dell'Orchestra europea della Regione Lazio (OERL). 85. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione disciplina l'istituzione, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'OERL. 86. Agli oneri derivanti dai commi 84 e 85 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative all'Orchestra europea della Regione Lazio», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 87. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2017, n. 227, concernente la «Giornata nazionale vittime della strada», la Regione Lazio, in occasione della terza domenica di novembre di ogni anno, promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 88. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 87 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di emergenza, delle forze di polizia e di operatori sanitari, nonche' delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunita' di cui facevano o fanno parte; b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita'; e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti di incidenti stradali; f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 89. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 87 e 88, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 90. Al fine di contrastare il fenomeno della scomparsa di persone nel territorio regionale, la regione promuove e sostiene, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, iniziative formative, informative e culturali, interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica per le famiglie delle persone scomparse, nonche' ogni ulteriore azione utile e necessaria ad agevolare la ricerca e il monitoraggio delle persone scomparse sul territorio. 91. Gli interventi di cui al comma 90 sono realizzati, anche mediante la stipula di protocolli di intesa, in collaborazione con le forze dell'ordine, le autorita' giudiziarie, le istituzioni competenti e tutti gli altri soggetti pubblici o privati operanti in materia, ivi compresi quelli del terzo settore presenti sul territorio. 92. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, con propria deliberazione disciplina l'istituzione, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio. 93. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 90 a 92 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 94. La regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'art. 56 dello statuto, in conformita' alle norme del codice civile, e' autorizzata a partecipare alla Fondazione Vulci, di seguito denominata Fondazione, concorrendo, in particolare, alle finalita' gia' previste nello statuto della Fondazione, concernenti la programmazione, la promozione e la realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo della cultura, quale contributo alla crescita della collettivita', nonche' la promozione del territorio in tutte le sue forme su scala nazionale e internazionale. 95. Il Presidente della regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della regione alla Fondazione in qualita' di socio fondatore. 96. I diritti della regione inerenti alla qualita' di socio della Fondazione sono esercitati, sentiti gli altri soci fondatori, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato. 97. I rappresentanti della regione nell'organo esecutivo della Fondazione sono nominati dal Presidente della regione ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello statuto regionale e sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione stessa. 98. Agli oneri derivanti dai commi da 94 a 97 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», rispettivamente, titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale», delle seguenti voci di spesa: a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vulci», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2; b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attivita' della fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative al funzionamento ed alle attivita' della fondazione Vulci», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante l'integrazione del programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. 99. La regione sostiene il processo di innovazione digitale quale fattore chiave per la competitivita' del sistema produttivo, anche promuovendo progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, universita', associazioni di categoria e di impresa, cluster tecnologici, incubatori e PMI allo scopo di concentrare le competenze e le esigenze di innovazione. 100. Attraverso il programma denominato Digital Impresa Lazio la regione implementa i servizi alle imprese di formazione, consulenza e progettazione di soluzioni innovative legate alla digitalizzazione erogati attraverso la rete Spazio Attivo, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: a) creazione di filiere digitali attraverso servizi in grado di creare nuova competitivita' e crescita; b) accrescere le competenze tecniche e manageriali orientandole alle competenze digitali evolute; c) sviluppare soluzioni per facilitare i contatti tra micro, piccole, medie imprese di servizi digitali e clienti ed investitori internazionali; d) facilitare l'emersione di nuove idee imprenditoriali, di nuovi modelli di business e lo sviluppo di imprese in settori emergenti caratterizzati da elevata innovazione, anche nell'ambito della sicurezza informatica; e) supportare le imprese nelle attivita' di pianificazione di investimenti innovativi e favorire l'accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello regionale, nazionale e europeo. 101. Nell'ambito del programma Digital Impresa Lazio, la regione promuove lo sviluppo e le sinergie con i Digital Innovation Hub rappresentativi del sistema produttivo regionale, quali strumenti operativi e di raccordo con il sistema delle imprese cosi' come previsti dal Piano nazionale industria 4.0. 102. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101 si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nell'ambito del «Fondo speciale per lo sviluppo e le occupazioni (parte corrente)», di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione». 103. Al fine di alleviare il trauma fisico e il disagio psicologico, nonche' di migliorare la qualita' della vita delle donne sottoposte a mastectomia demolitiva, la regione promuove e facilita il ricorso all'opzione, nei casi in cui ne ricorrono le condizioni, della ricostruzione immediata della mammella durante l'intervento di mastectomia. 104. La regione, per le finalita' di cui al comma 103 nonche' per il conseguimento di maggiori risparmi di spesa per il Servizio sanitario regionale, riconosce il rimborso per la ricostruzione mammaria immediata eseguita contestualmente all'intervento di mastectomia, e pone in essere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni e gli interventi necessari per garantire la concreta attuazione di quanto previsto al presente comma e al comma 103. 105. Dalle disposizioni di cui ai commi 103 e 104 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 106. Gli enti del Servizio sanitario regionale si determinano in merito alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali instaurati nei confronti degli autori di reati di violenza fisica e verbale, a danno del personale dei medesimi enti, perpetrati durante lo svolgimento del servizio. 107. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le linee guida sulle determinazioni relative alla costituzione in giudizio e sulle relative modalita'. 108. Al fine di dare attuazione all'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019. 109. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualita' 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 108. 110. Le societa' regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31 dicembre 2015, attuano le procedure di mobilita' del personale eccedentario di cui all'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), in via prioritaria rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche gia' programmate. Tali procedure avvengono tra societa' che operano nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri ed hanno priorita' rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale, a qualunque titolo, anche gia' programmate. 111. Le procedure di mobilita' di cui al comma 110 possono interessare anche societa' in controllo pubblico degli enti locali del territorio della Regione Lazio. Resta fermo il divieto di effettuare le procedure di cui al primo periodo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 112. Le societa' di cui al comma 110 possono attivare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici, gli enti del Servizio sanitario regionale e le societa' regionali per l'assegnazione temporanea del personale di cui al medesimo comma 110, secondo le procedure previste dall'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico dei soggetti utilizzatori. 113. Al fine di favorire la tutela occupazionale, la regione istituisce un elenco nel quale e' inserito il personale delle societa' di cui al comma 110, compreso quello gia' individuato negli elenchi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), che non puo' essere ricollocato. L'elenco di cui al precedente periodo ha durata di due anni (biennale) ed e' eventualmente prorogabile. Le societa' regionali in controllo pubblico attingono dall'elenco il personale da assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, secondo modalita' e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale. 114. In fase di prima attuazione del presente articolo, con riferimento a Lazio Ambiente S.p.a.: a) con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di Lazio Ambiente S.p.a. presso le societa' di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi fabbisogni di personale e della ricognizione delle competenze del personale in servizio presso Lazio Ambiente S.p.a., anche in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali; b) con la medesima deliberazione di cui alla lettera a) si provvede all'individuazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale di Lazio Ambiente S.p.a. che, ai sensi del comma 112, e' assegnato temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici dipendenti anche economici, enti del Servizio sanitario regionale e societa' regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli di intesa il personale e' inserito nell'elenco di cui al comma 113; c) ai lavoratori di Lazio Ambiente S.p.a. non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i sessantaquattro anni di eta' o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la societa' riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine Lazio Ambiente S.p.a. provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati. 115. Per le finalita' di cui al comma 114, dopo il punto n. 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una societa' per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.a.), e' aggiunto il seguente: «4-bis) svolgere lavori di piccola manutenzione, cura del verde pubblico, facchinaggio, call center;». 116. Agli oneri derivanti dal comma 114, lettera c), si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio Ambiente S.p.a.», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 315.000,00 per l'anno 2021 ed euro 210.000,00 per l'anno 2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. Per l'anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilita' regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 117. Al fine di ricondurre la Fondazione «Policlinico Tor Vergata» al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra universita' e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attivita' di didattica, assistenza e ricerca tra il Servizio sanitario regionale e l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata e' istituita l'Azienda ospedaliero universitaria «Policlinico Tor Vergata», con sede in Roma. 118. L'Azienda «Policlinico Tor Vergata», dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata «Policlinico Tor Vergata », costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa. 119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regione e Universita', sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanita' e di bilancio, stipulano, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999, il nuovo protocollo d'intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria «Policlinico Tor Vergata» e alla contestuale estinzione della Fondazione «Policlinico Tor Vergata» e dell'azienda autonoma dell'universita' «Policlinico Tor Vergata». 120. Regione e universita' definiscono, nel protocollo d'intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda ospedaliero universitaria «Policlinico Tor Vergata» e le modalita' di finanziamento delle attivita' svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 517/1999 e successive modifiche, senza oneri ulteriori per il Servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato decreto legislativo n. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili. 121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 517/1999. 122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'art. 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'art. 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6 e l'art. 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12. 123. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi complementari alle attivita' del Commissario straordinario del Governo per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», e' istituita la voce di spesa denominata: «Spese per gli interventi complementari alle attivita' del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2020, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 124. La Regione Lazio, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'art. 56, in conformita' alle disposizioni del codice civile, partecipa in qualita' di «aderente istituzionale» alla Fondazione istituzionale della Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana. 125. L'adesione della Regione Lazio, in qualita' di «aderente istituzionale» consente di: a) fruire di tutti i servizi previsti dalla Gazzetta Amministrativa, ivi inclusa l'attivita' di assistenza nelle materie riguardanti il diritto amministrativo: 1) digitalizzazione giurimetrica; 2) mappatura dei processi; 3) formulario dinamico; 4) riconoscimento della sede dell'aderente quale sede dell'Accademia della pubblica amministrazione; b) partecipare e promuovere attivita' di ricerca e percorsi formativi; c) commissionare studi, ricerche e progetti specifici e personalizzati; d) partecipare, attraverso un proprio rappresentante al Consiglio direttivo; e) partecipare all'Assemblea istituzionale. 126. Il Presidente della regione esercita i diritti inerenti la qualita' di «aderente istituzionale» alla Fondazione G.A.R.I. 127. I diritti della regione inerenti la qualita' di «aderente istituzionale» sono esercitati, in base ad apposite deliberazioni di Giunta regionale, dal Presidente della regione o dall'Assessore competente per materia delegato. 128. Agli oneri derivanti dai commi da 124 a 127 si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 129. Al fine di implementare l'offerta abitativa per gli studenti universitari fuori sede, sono riconosciute strutture residenziali non ricomprese tra quelle richiamate dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari). 130. Le strutture residenziali di cui al comma 129 sono strutture ricettive attrezzate, organizzate e gestite da enti pubblici o privati, da enti religiosi e da associazioni e da singoli privati cittadini, destinate a soggiorno non turistico di lunga durata di studenti universitari fuori sede. 131. Le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali e le modalita' di riconoscimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 132. Per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, dall'entrata in vigore della presente legge, nei bandi destinati ad imprese e cooperative di abitazione del programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto», fruenti dei contributi statali ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), l'offerta di alloggi da destinare alla locazione e' assegnata unicamente alle condizioni determinate dalla legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica agevolata. 133. Ai sensi di quanto disposto al comma 132 e' pertanto tassativamente escluso per tali contratti di locazione l'applicazione del canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 134. La regione promuove interventi diretti a fronteggiare situazioni straordinarie di emergenza abitativa riguardanti nuclei familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico. 135. Per le finalita' di cui al comma 134, le ASP possono riservare una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio immobiliare disponibile per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tali riserve sono disposte sulla base di accordi stipulati con la regione e con altri enti eventualmente interessati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicurando comunque il perseguimento delle finalita' istituzionali di ciascun ente. 136. Per le finalita' di cui al comma 134: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e dal regolamento di cui all'art. 17, comma 1, della medesima legge regionale, i comuni e le ATER assegnano alloggi, in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 12/1999, per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza). Le assegnazioni di cui al precedente periodo possono essere disposte anche nei confronti dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della citata legge regionale n. 12/1999, per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, decorsi i quali gli immobili sono rilasciati e rientrano nella disponibilita' ordinaria degli enti gestori; b) i comuni e le ATER possono acquistare direttamente unita' immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 20 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, da assegnare ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui al comma 4 del medesimo articolo. Delle relative operazioni di acquisto e' data notizia, con l'indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito, sul sito istituzionale dell'ente. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. 137. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 136. 138. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e' inserita la seguente: «c-bis) la riserva e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa per situazioni di emergenza abitativa e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;». 139. All'art. 48-bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «sentita la commissione consiliare competente»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all'acquisto dell'immobile dovra' essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilita' a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all'interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprieta' si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un'eta' uguale o superiore a settanta anni; 1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficolta' di accesso da parte degli inquilini al sistema bancario, possono alternativamente predisporre procedure di alienazione con patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di gestione della locazione con patto di futura vendita; 1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita e' determinato dall'ente gestore sulla base del valore OMI aggiornato previsto per la locazione di analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell'alloggio. Ai fini della determinazione del canone di locazione, per tali alloggi l'ente gestore puo' apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei patti di futura vendita puo' essere di quindici e venticinque anni ed e' scelta dagli inquilini; 1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all'emergenza abitativa promossi dai comuni, anche approvati mediante la procedura dell'accordo di programma, e' consentito, anche su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che cio' necessiti di una modifica dell'accordo stesso, estendere alle ATER l'acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero l'utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni gia' previste in sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative, la regione puo' concedere appositi contributi, puo' autorizzare le ATER ad attivare procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo criteri e modalita' definiti con deliberazione della Giunta regionale.»; c) al comma 1-ter, dopo la parola «trenta» sono aggiunte le seguenti: «con un anticipo del 30 per cento»; d) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei piani di cessione adottati dagli enti gestori per le zone di pregio, ovvero per gli immobili di elevato valore immobiliare, laddove il programma di alienazione preveda immobili classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' per il patrimonio destinato ad uso diverso da quello abitativo quali aree, locali commerciali o artigianali, e tale alienazione sia funzionale alle finalita' complessive del programma, gli enti gestori potranno applicare abbattimenti in relazione alla vetusta' dei fabbricati fino ad un massimo del 30 per cento; gli enti gestori possono altresi', per i lavori storicamente sostenuti dal conduttore all'interno degli alloggi, applicare ulteriori abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, provvedera' con propria deliberazione a fissare i criteri per gli abbattimenti.». 140. In deroga all'art. 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, la regolarizzazione dell'alloggio. 141. L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 e' subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014; b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonche' lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio gia' assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui art. 50, comma 2-bis, della legge regionale n. 27/2006; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. 142. Per il periodo dell'occupazione dell'alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 12/1999, e' dovuta una indennita' pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilita', nonche' le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennita', previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, e' rateizzata secondo la capacita' reddituale del nucleo familiare nonche' secondo le modalita' e i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi contratti di locazione. 143. Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell'alloggio, trascorsi cinque anni dall'assegnazione in regolarizzazione, puo' optare tra l'acquisto dell'alloggio e l'adesione a procedure di mobilita' verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori, a tal fine, riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilita'. 144. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, e' dovuta una indennita' pari al canone determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all'art. 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta indennita' si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilita', nonche' le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennita', previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, e' rateizzata secondo la capacita' reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalita' predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione. 145. Le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si applicano agli immobili, occupati successivamente alla data del 23 maggio 2014, inseriti nei piani di gestione della locazione di cui al comma 66 dell'art. 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 ovvero nei piani di alienazione adottati dagli enti gestori, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 febbraio 2015. 146. La regolarizzazione e' richiesta tramite domanda di regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello predisposto dalla regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello di domanda, nonche' i termini e le modalita' di presentazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. 147. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell'alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica all'ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade dal diritto e l'occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all'acquisto dell'immobile. I soggetti che risultano aver effettuato piu' di tre accessi in immobili ERP senza una comunicazione preventiva o un'autorizzazione dell'ente gestore sono esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. E' fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all'autorita' competente all'emanazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati. 148. L'ente competente alle assegnazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12/1999 provvede, previo accordo con l'ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all'attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato degli immobili, comunque non oltre centoventi giorni, da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato. L'ente gestore trascorsi centoventi giorni puo' disporre autonomamente il recupero degli immobili. 149. Gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l'immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilita' sociale quali la presenza di disabili con invalidita' superiore ai 2/3, di figli minori, di persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere una sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147 al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto d'adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali, e' presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l'attuazione delle procedure di cui al comma 147. 150. Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, completano le istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti: richieste presentate ai sensi della legge regionale n. 33/1987 e successive modifiche; assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa; ampliamenti dei nuclei familiari. 151. Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 152. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, in deroga alla lettera f), comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica che abbiano gia' rilasciato l'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge e' concessa facolta' di partecipazione ai bandi di concorso indetti dai comuni per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga si applica altresi' ai nuclei familiari che abbiano occupato l'alloggio successivamente alla data di cui al comma 140 e che, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, abbiano raggiunto una posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio. Le indennita' dovute dai soggetti di cui al precedente periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l'assegnazione entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle graduatorie dei bandi, l'alloggio e' rilasciato e rientra nella disponibilita' del comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria. 153. Il comma 15, art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2019) e' cosi' sostituito: «15. La regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle iniziative che possano contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale. A tal fine con riferimento all'esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone promuove e sostiene, anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo. Per personale preposto alla conduzione del veicolo si intende sia il dipendente dell'amministrazione pubblica sia il dipendente della ditta appaltatrice del servizio pubblico, anche se lavoratore autonomo o volontario che conduce un mezzo adibito al trasporto pubblico locale (TPL) nonche' un mezzo adibito ad altri servizi pubblici quali, in particolare, servizi di scuola bus, di pronto intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di polizia locale, di protezione civile e operatori del soccorso ed emergenza. Altresi' ai fini dell'innalzamento della sicurezza stradale rientrano tra il personale preposto alla conduzione del veicolo anche gli utenti privati che sono necessitati ad usare il mezzo proprio. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico sia di trasporto di persone sia degli altri servizi pubblici sopra elencati. Al fine dell'ottenimento del criterio premiante si deve tenere conto del fatto che il corso rispetti criteri tecnici e organizzativi adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso di almeno otto ore di cui almeno il 70 per cento costituito da prove pratiche in impianti specializzati. Sono impianti specializzati quelli costruiti appositamente per tali fini e che riproducano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo causale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilita' o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, careggiate urbane e segnaletica stradale.». 154. La regione sostiene la realizzazione di progetti sperimentali per l'installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, finalizzati a contrastare i fenomeni di criminalita' ai danni degli operatori dei mezzi medesimi ed a tutelarne la relativa incolumita'. 155. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalita' per la realizzazione dei progetti di cui al comma 154. 156. Agli oneri derivanti dal comma 154 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Spese per la realizzazione di progetti sperimentali per l'installazione di sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.