Art. 22 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 16  dicembre  1988,
n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e  commercializzazione
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio
della Regione Lazio) e' abrogato. 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale
6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei  beni  e
delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e' abrogata. 
  3.  L'art.  82  della  legge  regionale  7  giugno   1999,   n.   6
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28,  legge
regionale 11 aprile 1986, n. 17)» e' abrogato.  I  procedimenti  gia'
avviati alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
continuano ad  essere  disciplinati  dalle  disposizioni  vigenti  al
momento del loro avvio. Alle comunita' giovanili costituite alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'   consentita   la
partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica  indette   dalla
regione. 
  4. L'art. 16  della  legge  regionale  13  settembre  2004,  n.  11
(Assestamento del bilancio di  previsione  della  Regione  Lazio  per
l'anno finanziario 2004),  concernente  la  corresponsione  di  somme
stanziate in bilancio ad enti partecipati, e' abrogato. 
  5. All'art. 2 della legge regionale 14 luglio 2014,  n.  7  (Misure
finalizzate  al  miglioramento  della  funzionalita'  della  regione:
disposizioni    di    razionalizzazione    e    di    semplificazione
dell'ordinamento regionale nonche' interventi per lo  sviluppo  e  la
competitivita'  dei  territori  e  a  sostegno  delle   famiglie)   e
successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 112, dopo le parole «composta da»  sono  inserite  le
seguenti: «il Presidente della commissione consiliare  competente  in
materia di lavoro,»; 
    b) al comma 134-quinquies, le parole  «30  settembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019». 
  6. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2  (Disposizioni  per  la
realizzazione, manutenzione, gestione,  promozione  e  valorizzazione
della rete  dei  cammini  della  Regione  Lazio)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica dell'art. 6, le parole: «e di  ospitalita'»  sono
soppresse; 
    b) il comma 3 dell'art. 6 e' abrogato; 
    c) la lettera g) del comma 1 dell'art. 15 e' abrogata. 
  7. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 2019,  n.
12 (Interventi regionali  per  la  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo sostenibile, la promozione di  una  cultura  di  pace  e  la
diffusione  dei  diritti  umani)  le  parole  «le   associazioni   di
volontariato e di promozione sociale iscritte agli elenchi regionali»
sono sostituite dalle seguenti «gli enti del terzo settore di cui  al
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche». 
  8. Alla legge regionale 19 luglio 2019,  n.  13  (Disciplina  delle
aree ad elevato  rischio  di  crisi  ambientale)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma  3  dell'art.  6  le  parole:  «e  paesaggistica»  sono
sostituite dalle seguenti «e urbanistica»; 
  b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 e' abrogata. 
  9. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55  (Autorecupero  del
patrimonio immobiliare) e  successive  modifiche  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.  Nel  caso  di  immobili  di  privati,  in  alternativa
all'acquisizione, gli enti e gli istituti di cui al comma  1  possono
avanzare  ai  proprietari  proposte  di  recupero  in  cambio   della
sottoscrizione  di  un  comodato  d'uso  per  un  periodo  di   tempo
necessario allo scomputo degli oneri e delle spese sostenute  per  il
ripristino degli immobili recuperati, che non puo'  essere  superiore
ad  anni  diciotto  a  partire  dalla  data  di  presentazione  della
relazione attestante la fine dei  lavori.  Decorsi  i  diciotto  anni
l'immobile rientra nella piena disponibilita' del proprietario; 
      2-ter. Nella proposta di cui al comma  2-bis  gli  enti  e  gli
istituti presentano  al  proprietario  per  la  sua  approvazione  il
progetto con la descrizione delle opere da realizzarsi  ad  esclusivo
carico dell'ente o istituto proponente, di  seguito  denominati  ente
proponente e quelle da realizzarsi  a  carico  delle  cooperative  di
autorecupero e/o di autocostruzione come disposto all'art.  3,  comma
2.»; 
    b) alla lettera d) del  comma  2  dell'art.  2,  dopo  le  parole
«dell'ente proprietario» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dell'ente
proponente»; 
    c) all'art. 3: 
  1) al comma 1, dopo le  parole  «ente  proprietario  dell'immobile»
sono inserite le seguenti: «o ente proponente»; 
  2) al  comma  2,  dopo  le  parole  «dell'ente  proprietario»  sono
inserite le seguenti: «o dell'ente proponente»; 
  d) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole  «all'ente  proprietario»
sono inserite le seguenti: «o all'ente proponente»; 
  e) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Monitoraggio programmi di autorecupero). -  1.  La
regione, con la collaborazione degli enti e  degli  istituti  di  cui
all'art. 1,  comma  1  provvede  al  monitoraggio  dei  programmi  di
autorecupero di cui alla presente legge e pubblica sul  proprio  sito
internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per  comune,
per i  quali  sono  stati  avviati  interventi  di  autorecupero.  Le
amministrazioni   che   sottoscrivono   le   convenzioni   forniscono
all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni  necessarie  allo
svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si  provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.». 
  10. Alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60  (Agevolazioni  e
provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per  insediamenti
produttivi, artigianali ed industriali) e successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo comma dell'art. 4: 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «del  70  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento»; 
      2) alla lettera c), le parole «50 per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100 per cento»; 
  b) al secondo comma dell'art. 6, il primo periodo e' soppresso; 
  c) alla lettera d) del primo comma dell'art. 7,  il  numero  3)  e'
abrogato; 
  d) alla lettera d) del primo comma dell'art. 7-bis, le  parole  «al
numero 3) della lettera d)», sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
lettera d)». 
  11. In sede  di  prima  applicazione  delle  modifiche  alla  legge
regionale n. 60/1978 di cui al comma 10 e nelle more della  revisione
complessiva  della  stessa  legge   regionale,   limitatamente   alle
annualita' 2020, 2021, 2022, le risorse disponibili  nell'ambito  del
programma 01 della missione 14 e relative agli interventi di cui alla
suddetta legge regionale n. 60/1978, sono destinate: 
    a) nella misura del 60 per cento al finanziamento  di  interventi
del consorzio unico di cui  all'art.  40  della  legge  regionale  n.
7/2018   come   modificato   dalla   presente   legge,    finalizzati
all'adeguamento dei beni  immobili  strumentali  alle  attivita'  del
consorzio unico, con particolare riferimento, alla  viabilita'  e  ad
altre opere di urbanizzazione primaria; 
    b) nella misura del restante 40 per  cento  alla  concessione  di
contributi ai comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale n.
60/1978. 
  12. Dopo il comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  30  marzo
1992, n. 29 (Norme per  l'attuazione  al  diritto  allo  studio),  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. In attuazione di quanto previsto dall'art. 156, comma  1,
del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'art.
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di  finanza  pubblica
per la stabilizzazione e lo  sviluppo),  i  comuni,  fatte  salve  le
procedure  gia'  in  atto  per  l'anno  scolastico   2019/2020,   con
decorrenza  dall'anno  scolastico  2020/2021  curano   la   fornitura
gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni  della  scuola
primaria del sistema nazionale di istruzione  attraverso  il  sistema
della cedola libraria, garantendo  la  libera  scelta  del  fornitore
regionale da parte delle famiglie stesse. 
  13. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale
11 gennaio 1995, n. 2  (Istituzione  dell'agenzia  regionale  per  lo
sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio-Arsial)  dopo  le
parole  «attivita'  agro-industriali»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, all'utilizzo di biostimolanti e dei sensori in campo  in
agricoltura». 
  14. All'art. 44 della legge 2 maggio 1995,  n.  17  (Norme  per  la
tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio
venatorio) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il direttore regionale competente in  materia  nomina,  per
ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell'attestato  di
idoneita' per la qualifica di guardia volontaria venatoria  con  sede
presso  l'area  regionale  decentrata  competente   in   materia   di
agricoltura.»; 
    b) alla lettera b) del comma 2  le  parole  «dell'amministrazione
provinciale   e   il   responsabile   del   servizio   di   vigilanza
dell'amministrazione provinciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'amministrazione regionale»; 
    c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  da  un  funzionario  della  regione,   con   funzione   di
segretario». 
  15.  Alla  lettera  b),  comma  2,  dell'art.  13-bis  della  legge
regionale  27  giugno  1996,  n.  24  (Disciplina  delle  cooperative
sociali) e successive modifiche le parole «tre  rappresentanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sei rappresentanti». 
  16. All'art.  4  della  legge  regionale  12  agosto  1996,  n.  34
(Disciplina  urbanistica  per  la  costruzione  delle   serre)   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in  fine  le  seguenti
parole: «fermi restando i requisiti  costruttivi  necessari  a  tener
conto  di  eventuali  carichi  accidentali  e  delle  pendenze  delle
coperture  per  assicurare  un  efficace  smaltimento   delle   acque
meteoriche»; 
  b) la lettera d) del comma 1 e' abrogata; 
  c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Per  particolari  esigenze  costruttive,  correlate  a
tecniche  produttive  che  necessitano  di  peculiari  e  documentate
soluzioni tecnologiche, il limite dell'altezza del manufatto  di  cui
alla lettera b) del comma 1 puo' essere derogato  con  l'approvazione
di un Piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'art. 57 della
legge regionale n. 38/1999.». 
  17. Alla legge regionale 21  ottobre  1997,  n.  34  (Tutela  degli
animali di affezione e prevenzione del randagismo), dopo l'art. 23 e'
inserito il seguente: 
    «23-bis (Soccorso animali). - 1.  Ai  sensi  dell'art.  31  della
legge n. 120/2010 e del relativo decreto ministeriale di attuazione 9
ottobre 2012, n. 217, la segnalazione di animali d'affezione  vaganti
e di animali selvatici feriti e' effettuata attraverso il canale  del
numero unico di emergenza regionale,  anche  attraverso  applicazioni
informatiche.  Le  informazioni  recepite  presso  il  numero   unico
regionale  sono  trasmesse  immediatamente  al  servizio  veterinario
dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che attiva le
procedure di legge previste per il soccorso. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di
sanita' e integrazione socio-sanitaria, di concerto  con  l'Assessore
competente in materia di  agricoltura,  promozione  della  filiera  e
della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, adotta  apposite
linee guida di  attuazione  per  la  gestione  delle  segnalazioni  e
l'attivazione  del  primo  intervento  di  soccorso  nonche'  per  la
definizione dei criteri per la cura, l'accoglienza, e  riabilitazione
e l'eventuale reintroduzione degli animali soccorsi. 
    3. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.». 
  18. Alla legge regionale  6  luglio  1998,  n.  24  (Pianificazione
paesistica e tutela dei  beni  e  delle  aree  sottoposti  a  vincolo
paesistico) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 18 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «E' altresi' consentita, purche' si rispetti il lotto  minimo
di 30.000 metri quadrati, la  possibilita'  di  destinare  ad  unita'
abitativa ai fini di guardiania e per la  conduzione  del  fondo  una
superficie non superiore a 300 metri cubi.»; 
    b) all'art. 10, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Nelle aree di  superficie  non  superiore  a  5.000  mq
sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  tramite  la  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico  con  provvedimento  dell'amministrazione
competente ai sensi dell'art. 134, comma 1,  lettera  a)  e  136  del
codice nei casi in cui il comune certifichi l'inesistenza del  bosco,
come  individuato  nella  Tavola  B  del  PTPR,  fermo  restando  gli
eventuali ulteriori vincoli di cui all'art. 134, comma 1, lettere  b)
e  c),  sono  comunque  consentiti  gli  interventi  previsti   dagli
strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR. La
suddetta certificazione circa l'inesistenza del  bosco  e'  trasmessa
alle  strutture  regionali  competenti  in  materia  forestale  e  di
pianificazione  paesaggistica  per   le   rispettive   attivita'   di
programmazione,   pianificazione   e   controllo.   Nella   fase   di
aggiornamento del PTPR si provvedera' alla  idonea  riclassificazione
delle aree ai fini della tutela.». 
  19. Alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale
della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera n) del comma 1 dell'art.  4,  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «n-bis) la regione attiva le procedure amministrative  al  fine
di ottemperare alle previsioni dell'art. 205,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 152/2006 a partire dai dati  della  raccolta  relativi
all'anno 2021.»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 15 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel rispetto dei  principi  di  cui  all'art.  178  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) e successive modifiche, dei criteri di priorita' e  delle
percentuali  di  raccolta  differenziata   disposti   rispettivamente
dall'art.  179  e  dall'art.  205,  comma  1  del  succitato  decreto
legislativo n. 152/2006, e' vietata, qualora  non  sia  espressamente
prevista  dal  vigente  Piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti,
l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e  coincenerimento
di rifiuti o che utilizzino combustibili  derivanti  da  rifiuti.  Il
divieto si applica a tutti gli impianti,  comunque  denominati,  come
definiti agli articoli 273  e  273-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, inclusi gli  impianti  che  utilizzino  altri  processi  di
trattamento   termico,   quali,   ad   esempio,   la   pirolisi,   la
gassificazione ed il processo al plasma, anche nel  caso  in  cui  le
sostanze  risultanti  dal  trattamento  non   siano   successivamente
incenerite o i gas prodotti dal trattamento termico dei rifiuti siano
purificati in misura tale da non costituire piu'  rifiuti  prima  del
loro incenerimento e da poter provocare  emissioni  non  superiori  a
quelle derivanti dalla combustione di gas  naturale.  Il  divieto  di
installazione di nuovi impianti si applica anche ai  procedimenti  di
autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.». 
  20. Il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n.
27 (Disciplina regionale della gestione dei  rifiuti)  e'  sostituito
dal seguente: 
    «8. La regione o la provincia, secondo le rispettive  competenze,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento   delle   conclusioni   della
conferenza di servizi e valutando le risultanze della stessa, in caso
di valutazione positiva del progetto, autorizzano la realizzazione  e
la gestione dell'impianto. L'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del
decreto legislativo n. 152/2006, sostituisce ad ogni  effetto  visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e comunali costituisce, ove occorra e in caso  di  parere  favorevole
del  comune  territorialmente  competente,  variante  agli  strumenti
urbanistici    comunali.    L'approvazione    comporta,     altresi',
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed  indifferibilita'  dei
lavori.». 
  21. Alla legge regionale 6 agosto 1999,  n.  12  (Disciplina  delle
funzioni amministrative regionali e locali  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 11: 
      1) al comma 1, lettera d) le parole «o derivata» sono abrogate; 
      2) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. I requisiti previsti dal
comma  1  devono  essere  posseduti  da  parte  del  richiedente   e,
limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d)  ed  f),  anche  da
parte degli altri  componenti  il  nucleo  familiare,  alla  data  di
presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino  al
momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.»; 
      3) Il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. La perdita del requisito di cui alla lettera  c)  del
comma 1 da parte  di  un  componente  il  nucleo  familiare,  diverso
dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato,
entro sei mesi dalla perdita  del  requisito,  anche  successivamente
alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'art.  13,
trasferisce la titolarita' dei diritti di cui  alla  lettera  c)  del
comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la
propria residenza altrove.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente
periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora  conclusi  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.»; 
    b) all'art. 12, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5. L'ampliamento del nucleo familiare fino  al  secondo  grado
non necessita di specifica autorizzazione ed e'  comunicato  all'ente
gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui  al
comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito  ad  ampliamento
assume nei confronti dell'ente gestore, a  decorrere  dalla  data  di
ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario.  In  caso
di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti  ai
fini dell'eventuale subentro. Se l'ampliamento determina  la  perdita
dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11, l'ente gestore  dichiara
la decadenza dall'assegnazione; 
      5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche  ai
procedimenti avviati  precedentemente  all'entrata  in  vigore  della
presente disposizione e non ancora conclusi; 
      5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non  regolamentati
dagli enti gestori antecedenti all'entrata in vigore  della  presente
legge sono considerati definitivamente  conclusi.  Gli  enti  gestori
verificano  nei  tre  mesi  successivi  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente in materia di decadenza.». 
  22. Alla lettera e-bis), del comma  1,  dell'art.  67  della  legge
regionale 6 agosto 1999,  n.  14  (Organizzazione  delle  funzioni  a
livello regionale e locale per  la  realizzazione  del  decentramento
amministrativo), come modificato dall'art. 106, comma 1, lettera  c),
numero 3), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo  unico
del commercio), dopo le parole: «il trasferimento,» sono inserite  le
seguenti: «il subingresso nell'attivita',». 
  23. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo
del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 57, al comma 2, lettera d) le parole «e comunque  nel
rispetto delle dimensioni del lotto minimo» sono soppresse; 
  b) il comma 1 dell'art. 65 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In attesa dell'approvazione  del  testo  unico  in  materia
urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG  di  cui  al
titolo III, capo I in  alternativa  alla  pianificazione  urbanistica
secondo la legislazione statale e regionale previgente.». 
  24. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della  legge  regionale  13  giugno
2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli
oratori) e' inserito il seguente: 
    «2.1 Ai fini dell'individuazione dei criteri di cui al  comma  2,
si tiene conto in particolare di: 
      a)   interventi   da   realizzarsi   in   ambiti   territoriali
caratterizzati  da  processi  di  degrado   ambientale,   sociale   e
abitativo; 
      b) una consolidata esperienza  da  parte  dei  beneficiari  del
finanziamento  nell'ambito  dei  percorsi  riabilitativi  finalizzati
all'autonomia, al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo  di
soggetti  che  si  trovano  in  situazione  di  particolare   disagio
economico, familiare e psico-fisico.». 
  25. Alla legge regionale 3 agosto 2001,  n.  21  (Disciplina  delle
strade del vino, dell'olio di oliva  e  dei  prodotti  agroalimentari
tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il titolo e' cosi' sostituito: «Disciplina  delle  strade  del
vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti  agroalimentari  e  artigianali
tipici»; 
  b) all'art. 1, comma 1, dopo le parole «le aree ad  alta  vocazione
vitivinicola,  olivicola  e  per  i  prodotti  agroalimentari»   sono
aggiunte le seguenti: «o artigianali»; 
  c) all'art. 2, comma  1,  dopo  le  parole  «ovvero  di  oliveti  e
frantoi, di aziende di produzione dei prodotti  agroalimentari»  sono
aggiunte le seguenti: «o artigianali»; 
  d) all'art. 3, comma 2, lettera a), dopo le  parole  «dei  prodotti
olivicoli e dei prodotti agroalimentari» sono aggiunte  le  seguenti:
«o artigianali»; 
    e) all'art. 13: 
      1)  la  rubrica  e'  cosi'  sostituita:  «Clausola   sospensiva
dell'efficacia e finanziamenti»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Nel  rispetto
della normativa  vigente  nazionale  ed  eurounitaria,  finanziamenti
concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulabili  con
quelli previsti da altre leggi statali e regionali compresi quelli di
cui al comma 1,  art.  109  della  legge  regionale  n.  22/2019  con
riguardo   al   sostegno   alle   forme   aggregative   tra   imprese
commerciali.». 
  26. Alla legge regionale 3 agosto 2001,  n.  21  (Disciplina  delle
strade del vino, dell'olio  d'oliva  e  dei  prodotti  agroalimentari
tipici e tradizionali) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  1  dell'art.  1  dopo  le  parole  «e  al  fine  di
valorizzare» sono aggiunte le seguenti: e promuovere»; 
    b) dopo il comma 3 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Il regolamento di cui al comma 1 prevede che i soggetti
promotori possono presentare le dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 
      3-ter. La struttura regionale competente effettua le  verifiche
relative alle dichiarazioni sostitutive.»; 
    c) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole  «del  settore  agricolo
interessato,» sono inserite le seguenti: «le attivita'  tradizionali,
gli artigiani, le attivita' ricettive,»; 
    d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 2: 
        1.1  alla  lettera  b)  le  parole  «e  l'adeguamento»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e il funzionamento»; 
        1.2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
  «b-bis)  per  la  promozione,  attraverso   la   partecipazione   a
manifestazioni fieristiche e mostre mercato; 
  b-ter) per azioni informative e di educazione alimentare; 
  b-quater) per la pubblicazione di cataloghi e la  realizzazione  di
siti web.»; 
      2)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «produttrici  di  prodotti
agroalimentari» sono inserite le seguenti: «o artigianali». 
  27.  L'art.  9  della  legge  regionale  7  dicembre  2001,  n.  32
(Interventi a sostegno della famiglia) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Sportelli per la famiglia). - 1.  I  comuni,  singoli  e
associati, attivano, nell'ambito delle risorse  destinate  dal  piano
socio-assistenziale,  appositi  sportelli  per   la   famiglia,   che
assicurino attivita' di supporto per agevolare  la  conoscenza  delle
norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di
politiche  familiari  e  l'accesso  ai  servizi  rivolti  ai   nuclei
familiari. Gli sportelli ascoltano  i  bisogni  espressi  dai  nuclei
familiari  e  li  orientano  verso  i   servizi   territoriali   piu'
appropriati,  con  particolare  attenzione  agli   aspetti   sociali,
psicologici e legali. 
    2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la  regione,
individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la  famiglia
ed  i  servizi  regionali,  provinciali,  comunali,   delle   aziende
sanitarie locali (ASL) e  degli  altri  enti  pubblici  che  svolgono
attivita' d'interesse per i nuclei familiari al fine  di  fornire  un
supporto complessivo alla famiglia. Gli  sportelli  si  interfacciano
costantemente  con  i  servizi  socio-sanitari  pubblici  e   privati
presenti sul territorio al fine di  aggiornare  i  collegamenti  alle
banche dati e ai siti internet di  utilita'  per  le  famiglie  e  il
materiale esplicativo e divulgativo cartaceo. 
    3. Le forme di  coordinamento  tra  i  servizi  regionali  e  gli
sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei  benefici
di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione  della
Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.». 
  28. L'art. 16-bis della legge regionale  18  febbraio  2002,  n.  6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  e
disposizioni relative alla dirigenza ed al  personale  regionale)  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 16-bis (Segretariato generale della Giunta regionale). - 1.
Il Segretario generale della Giunta regionale  di  cui  all'art.  11,
comma 1-bis, svolge sulla base  degli  indirizzi  e  delle  direttive
impartite  dagli  organi  di  governo  le  funzioni  finalizzate   ad
assicurare l'integrazione della gestione amministrativa. 
    2. Il  regolamento  di  organizzazione  individua  le  specifiche
competenze in attuazione di quanto previsto al comma 1  del  presente
articolo.». 
  29. Le disposizioni di cui al comma 28  si  applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione  di
cui  al  medesimo  comma  28,  da  adottarsi  entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  30. Alla lettera c-bis)  del  comma  4  dell'art.  37  della  legge
regionale  n.  6/2002  dopo  la  parola  «unita'»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nonche' a supporto dei  presidenti  di  gruppi  consiliari
composti   da   almeno   cinque   consiglieri,   di   ulteriori   due
collaboratori, scelti tra il personale  di  cui  al  numero  1  della
lettera c) e, nella misura massima di una unita', tra il personale di
cui al numero 2 della medesima lettera c)». 
  31.  Alla  legge  regionale  30  luglio  2002,  n.  26  (Disciplina
dell'orario, dei  turni  e  delle  ferie  delle  farmacie  aperte  al
pubblico) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3: 
  1) al comma 2 le parole «, fatto salvo quanto previsto all'art.  6,
comma 2» sono soppresse; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  La  partecipazione  al  turno  di  servizio  di  guardia
farmaceutica notturna e' obbligatoria nei comuni e nei municipi privi
di  assistenza  farmaceutica  notturna  volontaria   che   garantisca
l'apertura notturna di  almeno  una  farmacia  in  ciascun  comune  o
municipio.»; 
    b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Servizio volontario). - . Le  farmacie  che  intendono
aprire al pubblico in orari e  turni  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
obbligatori ai sensi degli articoli 2 e  3  ne  danno  comunicazione,
almeno trenta giorni prima dell'inizio, alla Azienda sanitaria locale
e all'Ordine  dei  farmacisti  territorialmente  competenti,  che  ne
tengono conto ai fini della programmazione del  servizio  di  guardia
farmaceutica, e informano  la  clientela  mediante  cartelli  affissi
all'esterno dell'esercizio. 
      2. Le farmacie comunicano eventuali variazioni  degli  orari  e
dei turni aggiuntivi nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 1.». 
  32. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli
enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica)
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 9: 
      1) al comma 1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
        «1. Con provvedimento del  consiglio  di  amministrazione  e'
costituito il comitato tecnico, quale organo deputato  alla  verifica
degli interventi previsti dai programmi di finanziamento  in  materia
di edilizia residenziale pubblica. Il comitato resta  in  carica  tre
anni a decorrere dalla nomina e  i  suoi  componenti  possono  essere
rinnovati una sola volta. La nomina del comitato  o  il  rinnovo  dei
componenti e' effettuato entro la scadenza del termine di durata  del
precedente organo.»; 
      2) al comma 2 le parole  «all'argomento  in  discussione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'intervento  oggetto   del   parere
richiesto»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il comitato  tecnico  esprime  pareri  sui  programmi  di
intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza
abitativa  ammessi  a  finanziamento  con  provvedimento   regionale,
ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda,
da enti pubblici o da altri  soggetti  beneficiari  di  finanziamento
pubblico, in ordine a: 
          a) congruita' economica dei programmi e  conformita'  degli
interventi  alle  disposizioni  vigenti  in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici; 
  b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione  e
realizzazione degli interventi; 
  c)  rispetto  dei  vincoli  tecnico-dimensionali  ed  economici  in
relazione  alle  disposizioni  vigenti   in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica e rispondenza dei quadri  tecnico-economici  ai
limiti massimi di costo regionali; 
  d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali.». 
    b) al comma 6-bis dell'art. 17 le  parole  «,  anche  nelle  more
dell'approvazione del piano di risanamento di cui al comma  5,»  sono
soppresse e la parola «2005» e' sostituita dalla seguente: «2019». 
  33. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme  in  materia
di diversificazione  delle  attivita'  agricole)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2-bis  dopo  il  comma  1-quinquies  sono  inseriti i
seguenti: 
      «1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza: 
  a) le attivita'  di  multifunzionalita'  produttiva  che  prevedono
l'utilizzo  esclusivo  delle  produzioni  derivanti  dalle  attivita'
agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola; 
  b) le attivita' multifunzionali per le quali siano  gia'  stabilite
soglie di produzione, al  di  sotto  delle  quali  e'  rispettato  il
rapporto di prevalenza con le attivita' tradizionali. 
      1-septies.   Ai   fini   dello   sviluppo    delle    attivita'
multifunzionali relative ai  servizi  ambientali,  gli  enti  gestori
delle aree naturali protette regionali possono  concludere  contratti
di collaborazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo  18
maggio 2001, n.  228  (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.  57),  con
gli imprenditori agricoli, anche su  richiesta  delle  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale, ai fini della  conservazione  e  salvaguardia  delle  aree
naturali, nonche' della promozione  delle  vocazioni  produttive  del
territorio e della  tutela  delle  produzioni  di  qualita'  e  delle
tradizioni alimentari locali.»; 
    b) al comma 1 dell'art. 9 dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente: «e-bis) il regime dei controlli»; 
    c) alla lettera b) del comma 4 dell'art. 14 dopo le  parole  «per
gli agricampeggi» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  altri  mezzi  di
soggiorno   autonomo   riferibili   alla   categoria   dei    veicoli
ricreazionali come tende glamping». 
  34. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13  (Organizzazione  del
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge  regionale  6  agosto
1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni  a  livello  regionale  e
locale per la realizzazione del decentramento  amministrativo),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma  1,  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
      «e-bis. Al fine di valorizzare quanto disciplinato dalla  legge
regionale n. 21/2001 (Disciplina delle  strade  del  vino,  dell'olio
d'oliva e  dei  prodotti  agroalimentari  tipici  e  tradizionali)  e
confermato dalla Regione Lazio attraverso il riconoscimento  ad  ogni
«strada» di uno specifico simbolo, le stesse possono essere coinvolte
nelle manifestazioni fieristiche legate al turismo, qualora attinenti
al  settore  enogastronomico  tipico/locale,   al   fine   di   avere
visibilita' sulle valenze e potenzialita' territoriali.»; 
    b) al comma 1 dell'art. 20 le parole «al  flusso  tra  domanda  e
offerta turistica regionale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla
promozione dell'offerta turistica regionale»; 
    c) all'art. 31: 
      1) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. La  mancata  indicazione  da  parte  delle  strutture
ricettive extralberghiere, nelle comunicazioni inerenti  l'offerta  e
la  promozione   dei   servizi   all'utenza,   dell'apposito   codice
identificativo, come definito nei regolamenti  di  cui  all'art.  56,
comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.» 
      2) al comma 15, dopo le parole «4,» sono aggiunte le  seguenti:
«5-bis»; 
    d) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 33 sono soppressi. 
  35. Alla lettera c), del comma  1,  dell'art.  12  della  legge  27
maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di  architettura
sostenibile e di bioedilizia) le parole «abitativa  realizzata»  sono
sostituite dalla seguente: «immobiliare». 
  36. Il comma 87, dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto  2008,
n. 14 (Assestamento del  bilancio  annuale  e  pluriennale  2008-2010
della Regione Lazio) e' cosi' sostituito: 
    «87. La regione, al fine di incentivare lo sviluppo di  tutte  le
attivita' commerciali,  delle  imprese  artigiane  e  di  quelle  che
esercitano il piccolo commercio, dispone che il canone  di  locazione
delle unita' immobiliari ad uso non  abitativo  di  proprieta'  delle
ATER e' ridotto del 50 per cento rispetto a quello  desumibile  dalle
quotazioni OMI minime per le  unita'  immobiliari  appartenenti  alla
stessa categoria catastale. Le disposizioni di cui al  primo  periodo
si applicano esclusivamente per le unita' immobiliari non  rientranti
nel patrimonio destinato all'edilizia residenziale  pubblica  che  si
trovano  nei  quartieri  periferici  di  Roma  capitale,  nei  comuni
medio-grandi  e  nei  piccoli  comuni  per  evitare  il  rischio   di
decremento demografico nelle aree svantaggiate. Tale disposizione  di
riduzione del 50 per cento dei canoni si applica altresi' ai terreni,
alle   aree   periferiche   utilizzate   per   attivita'    sportive,
florovivaistiche. Per questi ambiti territoriali al fine di agevolare
il recupero delle morosita' salvaguardando la  continuita'  operativa
delle attivita' le somme dovute possono essere dilazionate fino ad un
massimo di 240 rate mensili. La vendita di tali porzioni  immobiliari
e' sempre consentita  su  richiesta  dei  conduttori.  Il  valore  di
alienazione sara' calcolato sulle quotazioni OMI minime rilevate  nei
sei mesi antecedenti la richiesta di vendita.». 
  37. Il comma 4-ter, dell'art. 9 della  legge  regionale  10  agosto
2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e  pluriennale  2010  -
2012 della Regione Lazio), e' abrogato. 
  38.  All'art.  2  della  legge  regionale  28  maggio  2015,  n.  6
(Disposizioni per  la  promozione  del  riconoscimento  della  lingua
italiana dei segni e per la piena accessibilita' delle persone  sorde
alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale) sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) alla  lettera  c)  dopo  le  parole  «amministrazioni  pubbliche
locali»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dalle  aziende  sanitarie
locali»; 
  b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis)  l'uso  della   LIS   nell'accesso   alle   prestazioni
sanitarie, tramite l'istituzione di un elenco di interpreti di lingua
dei segni  italiana  da  utilizzare  negli  ospedali  del  territorio
regionale;». 
  39. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale,   sentita   la   commissione
consiliare competente, aggiorna il  regolamento  di  cui  all'art.  6
della  legge  regionale  n.  6/2015  definendo  i  criteri   per   la
formazione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
38. 
  40. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  38  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  41. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11  (Sistema  integrato
degli interventi e dei servizi  sociali  della  Regione  Lazio)  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera f) del comma 2, dell'art. 12 della dopo le parole
«specifici  di  promozione»,  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti:
«nonche' attraverso l'istituzione di uno sportello  regionale  presso
la struttura regionale competente in materia  di  politiche  sociali,
volto a fornire informazioni e supporto tecnico alle associazioni dei
familiari delle persone con  disabilita'  e  del  volontariato  sulle
misure e i contributi previsti dai bandi regionali»; 
    b) al comma 2, dell'art. 49, dopo le parole «enti  previdenziali»
sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni del terzo settore». 
  42. Al comma 106 dell'art. 3  della  legge  regionale  31  dicembre
2016, n.  17  (Legge  di  stabilita'  regionale  2017)  e  successive
modifiche e' aggiunto il seguente periodo:  «Al  fine  di  portare  a
compimento gli obiettivi economici  ed  occupazionali  attraverso  la
compiuta costruzione degli edifici previsti nei progetti afferenti  i
«Patti  territoriali»,  per  i  quali  e'  gia'  stato   sottoscritto
l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto  legislativo
n. 267/2000, gli Accordi di programma che non contengono  il  periodo
di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni e gli  Accordi  di
programma che contengono il periodo  di  durata  sono  prorogati  per
ulteriori cinque anni, purche' per questi ultimi prima della data  di
scadenza sia  stata  avanzata  formale  comunicazione  da  parte  del
proponente  all'amministrazione  comunale  di   portare   a   termine
l'Accordo stesso. Il  termine  iniziale  delle  proroghe  di  cui  al
precedente periodo decorre dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
  43. All'art. 3, comma 137 della  legge  31  dicembre  2016,  n.  17
(Legge di stabilita' regionale 2017), dopo le parole «la  stipula  di
accordi  e  convenzioni»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «con   le
Associazioni di cui all'art. 2, comma 4,  della  legge  regionale  26
febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
e successive modificazioni, e». 
  44. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della  legge  regionale  18  luglio
2017, n. 7  (Disposizioni  per  la  rigenerazione  urbana  e  per  il
recupero edilizio) e successive modifiche, e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Per  gli  interventi  degli  enti  gestori  di  edilizia
residenziale pubblica volti a  recuperare  e  rifunzionalizzare,  per
attivita'  socio-culturali  e  sportive  con  finalita'  sociali,  le
pertinenze o gli altri locali  tecnici  dismessi  e  le  altre  parti
comuni degli edifici di cui  all'art.  1117  del  codice  civile,  il
contributo straordinario relativo agli interventi su aree o  immobili
in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d'uso, e'
dovuto in misura non superiore al 10 per  cento  del  maggior  valore
generato dagli interventi.». 
  45. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n.
9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento  in  materia  di
finanza  pubblica  regionale.  Disposizioni   varie)   e   successive
modifiche, le  parole  «31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  46. Al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale 18  luglio  2017,
n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione  urbana  e  per  il  recupero
edilizio), le  parole:  «in  attesa  che  la  regione  provveda  alla
ridefinizione del  sistema  pianificatorio  delle  aree  del  demanio
marittimo,» sono soppresse. 
  47. Dopo il comma 2, dell'art. 52-bis,  della  legge  regionale  29
dicembre 2017, n.  13  (Assestamento  delle  previsioni  di  bilancio
2017-2019) e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Ai titolari di concessione demaniale marittima,  ai  fini
della  valorizzazione  e  del  miglioramento  per  l'utilizzo  e   la
fruizione dei territori costieri, si applicano, per le  finalita'  di
cui all'art. 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 9 della
legge  regionale  18  luglio  2017,  n.  7   (Disposizioni   per   la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).». 
  48. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 22 ottobre  2018,
n. 7, relativo a percorsi di  politica  attiva  per  l'occupazione  e
l'occupabilita' presso gli uffici giudiziari, le parole: «marzo 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2020». 
  49. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 48 si provvede mediante l'incremento, per un importo pari ad
euro 465.300,00 per l'anno 2020, delle risorse iscritte nel  bilancio
regionale 2020-2022 nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della
missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione  professionale»,
titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse
iscritte, a valere sulla medesima annualita', nel fondo  speciale  di
cui al  programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20  «Fondi  e
accantonamenti», titolo 1. 
  50. All'art. 4 della  legge  regionale  18  dicembre  2018,  n.  12
(Disposizioni in materia  di  prevenzione  e  riduzione  del  rischio
sismico.   Ulteriori   disposizioni   per   la   semplificazione    e
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree  colpite
dagli eventi  sismici  del  2016  e  successivi)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, le parole «destinate ad abitazione principale,» sono
soppresse; 
  b) al comma 2, le parole «non  superiore  al  30  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore al 50 per cento». 
  51. Al comma 40 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018,
n. 13 (Legge di stabilita' regionale  2019)  dopo  le  parole  «dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9,» sono inserite le seguenti: «oppure per
il rilancio o la riconversione del sito produttivo a rischio chiusura
a causa di delocalizzazione dell'attivita' economica». 
  52. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale  22  ottobre
2018, n.  7  (Disposizioni  per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo
regionale,  concernente  le  misure  di  salvaguardia   dei   livelli
occupazionali, e' aggiunto il seguente:  «2-bis.  Fermo  restando  il
rispetto del vincolo di destinazione delle risorse statali, le  somme
restituite ai sensi del comma 2, riferibili alle  risorse  regionali,
sono  versate  all'entrata  della   regione   nella   tipologia   200
«Riscossione crediti di breve  termine»  del  titolo  5  «Entrate  da
riduzione di attivita' finanziarie», in relazione al  fondo  rotativo
regionale per il recupero di aziende in  crisi  di  cui  all'art.  4,
commi da 40 a 44, della legge regionale n. 13/2018.». 
  53. Al comma 21 dell'art. 16 della legge regionale 20 maggio  2019,
n. 8  (Disposizioni  finanziarie  di  interesse  regionale  e  misure
correttive di leggi regionali  varie)  e  successive  modifiche  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «da destinare alle dotazioni  delle  aree  demaniali
marittime o lacuali  per  finalita'  turistiche  e  ricreative»  sono
sostituite dalle seguenti: «per le  dotazioni  delle  aree  demaniali
marittime  o  lacuali  per  finalita'  turistiche  e  ricreative,  da
destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle  medesime
aree»; 
    b) dopo le parole «sedie mare», sono inserite le seguenti: «,  di
pedane, passerelle e altri strumenti». 
  54. Al secondo periodo  del  comma  7,  dell'art.  3,  della  legge
regionale  29  maggio  2019,  n.  9  (Disposizioni  in   materia   di
rideterminazione degli assegni vitalizi) e successive  modifiche,  le
parole «per i» sono sostituite dalle seguenti: «per gli eredi». 
  55. Al comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 15 novembre 2019,
n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali  regionali  e  di
valorizzazione culturale) dopo le  parole:  «in  materia  di  servizi
culturali regionali», ovunque riportate, sono aggiunte  le  seguenti:
«e di valorizzazione culturale». 
  56. All'art. 5 della  legge  regionale  25  novembre  2019,  n.  25
(Disposizioni in materia di tutela  della  salute  sessuale  e  della
fertilita' maschile), il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.  6  si  applicano
solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'art.  2,  comma
88,  secondo  periodo,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.». 
  57. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre  2019,
n.  26  (Misure  a  sostegno  dei   lavoratori   socialmente   utili:
stabilizzazione  occupazionale  e  contributi  per   la   fuoriuscita
volontaria dal bacino regionale) e' abrogato. 
  58. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 27  (Disposizioni  per
promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione
delle vie  aeree  e  della  rianimazione  cardiopolmonare  anche  con
l'impiego  del  defibrillatore  nonche'  delle  tecniche   di   primo
soccorso) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 2 le parole: «interviene  direttamente  o
con  la  concessione  di  contributi,  in  particolare,   per»   sono
sostituite dalle seguenti: «si impegna a»; 
    b) i commi 2 e 3 dell'art. 3 sono abrogati; 
    c) la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 e' abrogata. 
  59. All'allegato B della legge regionale 27 dicembre  2019,  n.  28
(Legge di  stabilita'  regionale  2020),  l'autorizzazione  di  spesa
relativa alla legge regionale n. 24/2019 (Disposizioni in materia  di
servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), di cui al
programma 01 «Valorizzazione dei beni  di  interesse  storico»  della
missione 05 «Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», e'  incrementata  per
euro  1.100.000,00  per  l'anno  2020,  mediante  la   corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022,  a
valere sulla medesima  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma   03   «Altri   fondi»   della   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 2. 
  60. All'allegato B della legge regionale 27 dicembre  2019,  n.  28
(Legge di  stabilita'  regionale  2020),  l'autorizzazione  di  spesa
relativa  alla  legge  regionale  n.  6/2018  -  Potenziamento  delle
strutture per il  diritto  agli  studi  universitari  (interventi  in
c/capitale), di cui al programma 04 «Istruzione universitaria»  della
missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo  2  «Spese  in
conto capitale», e' incrementata per  euro  500.000,00  per  ciascuna
annualita' 2020 e 2021, mediante la  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nel bilancio regionale  2020-2022,  a  valere  sulle
medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri
fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.». 
  61. Lo stanziamento del fondo  speciale  di  cui  al  programma  03
«Altri fondi» della missione 20 «Fondi e  accantonamenti»,  titolo  1
«Spese di parte corrente», approvato ai sensi dell'art. 4,  comma  1,
lettera d), della legge regionale 27 dicembre 2019, n.  29  (Bilancio
di  previsione  finanziario  della  Regione  Lazio   2020-2022),   e'
incrementato per  euro  3.000.000,00  per  l'anno  2020  mediante  la
corrispondente  riduzione  delle  risorse   iscritte   nel   bilancio
regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel fondo di
riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art.
4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2019, di  cui  al
programma  01  «Fondo  di  riserva»  della  missione  20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 1. 
  62. Nel quadro degli interventi di miglioramento  del  sistema  dei
trasporti  in  ambito  regionale,  l'Amministrazione  regionale  puo'
procedere  ad  affidamento  in  house  di  contratti  connessi   alla
viabilita'  e  al  trasporto  pubblico  di  passeggeri  su  strada  e
ferroviario, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento (CE)  del
23 ottobre 2007, n. 1370. In tal  caso  la  societa'  affidataria  e'
autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie  ad
assicurare il subentro al precedente soggetto gestore. 
  63. Qualora  l'operazione  di  subentro  di  cui  al  comma  62  si
configuri come acquisizione di ramo d'azienda dal precedente soggetto
gestore, la societa' affidataria in house e' autorizzata a  succedere
nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato  del  medesimo  soggetto
gestore, con corrispondente aumento della dotazione organica. 
  64. Al fine di ottimizzare i processi  organizzativi,  la  societa'
affidataria in house di cui al comma 62 puo' procedere ad  assunzioni
di personale, anche in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali,
nei limiti delle autorizzazioni di spesa,  disposte  nell'ambito  del
bilancio di previsione regionale, relative al contratto  di  servizio
della medesima societa' affidataria. 
  65.  Al  fine  di  incentivare  le  politiche  della   manutenzione
stradale, la regione, sentiti i presidenti delle province  e  Azienda
Strade Lazio S.p.a. (Astral), adotta un  piano  straordinario  per  i
lavori  di  manutenzione  e  miglioramento  di  strade   comunali   e
provinciali. 
  66. Per le finalita' di cui al comma 65,  si  provvede  nell'ambito
delle risorse annualmente trasferite nei confronti di  Astral  S.p.a.
di cui al programma 05 «Viabilita' e infrastrutture  stradali»  della
missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», titoli 1 e 2  della
spesa. 
  67. La regione, nelle more dell'approvazione di nuove  disposizioni
dirette a garantire una piu' efficace integrazione  lavorativa  delle
persone con disabilita', in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione  della  Convenzione  delle
Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',   con
protocollo opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e
istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle
persone  con  disabilita')  e  dalla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per la valutazione e la riduzione del  rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme  tecniche
per le costruzioni del 12 ottobre 2017: 
    a) sostiene politiche per la diffusione di una  nuova  percezione
della  disabilita'  nelle  leggi,  nei  regolamenti  e   negli   atti
amministrativi, a partire  dall'utilizzo  negli  stessi  dei  termini
«disabilita'» e «persone con disabilita'» previsti dalla  convenzione
ONU di cui al presente comma; 
    b) promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare
un processo di cambiamento del mercato del  lavoro  e  delle  realta'
aziendali    sempre    piu'    orientato     alla     valorizzazione,
all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilita'. 
  68. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  67  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  69. Al fine  di  attenuare  il  disagio  economico  dei  lavoratori
beneficiari degli ammortizzatori sociali in costanza di  rapporto  di
lavoro, la Regione Lazio stipula apposita  Convenzione  con  ABI  per
l'attivazione di finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti  di
aziende in crisi, denominati «anticipazione sociale». 
  70. I finanziamenti di cui al comma 69 si configurano come anticipo
sugli ammortizzatori sociali spettanti ai lavoratori, in  attesa  che
l'ente previdenziale eroghi le indennita' di sostegno al reddito. 
  71. La Convenzione di cui al comma  69  non  deve  prevedere  oneri
aggiuntivi a carico del lavoratore. 
  72. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 69 a
71 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01  «Servizi  per
lo sviluppo del mercato del lavoro» della missione 15 «Politiche  per
il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese  correnti»,
della voce di spesa  denominata:  «Spese  relative  all'anticipazione
sociale a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in  crisi»,  la
cui autorizzazione di spesa, pari ad  euro  150.000,00  per  ciascuna
annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla  corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022,  a
valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma   03   «Altri   fondi»   della   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 1. 
  73. In attuazione dell'art. 117, comma settimo, della  Costituzione
e  dell'art.  6,  comma  6,  dello  statuto,  al  fine  di  garantire
l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni  di  competenza
regionale nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in  misura
superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni  piu'  favorevoli
in materia di pari opportunita'  stabilite  dalla  vigente  normativa
statale e regionale. 
  74. Per gli organi collegiali di esclusiva  nomina  o  designazione
regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 e' calcolata con
riferimento a ciascun organo.  Qualora  non  siano  state  presentate
candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma
restando la possibilita' di riaprire i termini per  la  presentazione
di nuove candidature, l'organo competente alla nomina o  designazione
prescinde da tale misura,  purche'  nel  corso  dell'anno  garantisca
nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di  persone
del genere sottorappresentato, in modo da garantire  il  riequilibrio
della presenza dei due generi. 
  75. Nel caso in cui  alla  regione  competa  nominare  o  designare
organi monocratici o solo una parte dell'organo collegiale, la misura
dei due terzi e' calcolata  con  riferimento  al  numero  complessivo
delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno. 
  76. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 73 a 75, per  l'anno  2020,  la  misura  dei  due  terzi  e'
calcolata con riferimento alle nomine e alle designazioni  effettuate
nel periodo intercorrente dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge al 31 dicembre 2020. 
  77. La regione al fine di  migliorare  il  livello  genetico  e  la
qualita' dei prodotti derivanti dagli allevamenti zootecnici promuove
e sostiene, in armonia con gli interventi  attivati  a  favore  delle
aziende agricole di cui all'art. 12 della legge regionale 13 febbraio
2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)  progetti
di  ricerca  ed  innovazione  tesi  a  migliorare  le   tecniche   di
allevamento  e  di  trasformazione  basate  sull'impiego  di  modelli
tecnologicamente avanzati e criteri gestionali eco-compatibili. 
  78.  La  regione,  anche  attraverso  l'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo  e  l'innovazione  dell'agricoltura  del   Lazio   (Arsial),
promuove azioni e iniziative per la realizzazione di  un  sistema  di
tracciabilita' delle produzioni zootecniche, in cui siano  verificati
gli   aspetti   dietetico-nutrizionali,   tecnologico    commerciali,
igienico-sanitari ed economici. 
  79. Per le finalita' di cui ai commi 77 e 78 la regione nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  puo'
concedere aiuti, in regime «de minimis», agli  imprenditori  agricoli
che allevano specie o razze di interesse zootecnico. 
  80. Al fine di ridurre gli sprechi legati alla distruzione dei resi
danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione
delle grandi aziende di commercio elettronico, la regione persegue  i
seguenti obiettivi: 
  a) favorire la cessione a titolo gratuito dei  resi  danneggiati  e
dei beni invenduti a fini di solidarieta' sociale; 
  b)   contribuire   alla   limitazione   degli   impatti    negativi
sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a
ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo
al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 
    c)  contribuire  al  raggiungimento  degli   obiettivi   generali
stabiliti  dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  dei   rifiuti,
adottato ai sensi dell'art. 180, comma 1-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
    d) realizzare campagne di  informazione  e  di  sensibilizzazione
promuovendo modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri  di
solidarieta' e di sostenibilita' nonche' ad incentivare il recupero e
la redistribuzione per fini di beneficenza. 
  81. Ferme restando le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
stabilite dall'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 16 e successive
modifiche, la regione  favorisce  la  beneficienza  finalizzata  alla
cessione a titolo gratuito dei resi danneggiati e dei beni  invenduti
presenti  nei  centri  di  distribuzione  delle  grandi  aziende   di
commercio elettronico ubicati nel territorio regionale, attraverso la
sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa  che  facilitino  una
collaborazione sinergica tra le aziende medesime e gli enti  pubblici
e gli enti privati costituiti per il perseguimento,  senza  scopo  di
lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti  o
atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  d'interesse
generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e  servizi
di utilita' sociale  nonche'  attraverso  forme  di  mutualita',  ivi
inclusi gli enti del  Terzo  settore  di  cui  al  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  82. La Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  definisce,  con  propria
deliberazione,  sentita  la  commissione  consiliare  competente  per
materia, gli interventi previsti dai commi 80  e  81  e  le  relative
modalita' di attuazione. 
  83. Agli oneri derivanti dal comma  80,  lettera  d),  si  provvede
nell'ambito del programma 11 «Altri servizi generali» della  missione
01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1, la  cui
autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020  e  a
euro  50.000,00  per  ciascuna  annualita'  2021-2022,  si   provvede
mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo
speciale di cui al Programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  84. Al fine di favorire globalmente la cultura musicale, la regione
promuove l'istituzione dell'Orchestra  europea  della  Regione  Lazio
(OERL). 
  85. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale,   sentita   la   commissione
consiliare   competente,   con   propria   deliberazione   disciplina
l'istituzione, la struttura,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'OERL. 
  86. Agli oneri derivanti dai commi 84 e  85  si  provvede  mediante
l'istituzione nel programma  02  «Attivita'  culturali  e  interventi
diversi  nel  settore  culturale»  della  missione   05   «Tutela   e
valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali», titolo 1 «Spese
correnti»,  della  voce  di   spesa   denominata:   «Spese   relative
all'Orchestra europea della Regione Lazio», la cui autorizzazione  di
spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna  annualita'  del  triennio
2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle  risorse
iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a  valere  sulle  medesime
annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03  «Altri  fondi»
della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  87. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2017, n.
227, concernente la «Giornata nazionale  vittime  della  strada»,  la
Regione Lazio, in occasione della terza domenica di novembre di  ogni
anno, promuove  ogni  iniziativa  utile  a  migliorare  la  sicurezza
stradale e a informare gli utenti  della  strada,  in  particolare  i
giovani, sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte  di
guida non rispettose del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  88. In occasione della  Giornata  nazionale  di  cui  al  comma  87
possono essere organizzati,  in  particolare  nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado, con la partecipazione di componenti delle squadre  di
emergenza, delle forze di polizia e di  operatori  sanitari,  nonche'
delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie,
convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: 
  a)  conservare  il  ricordo  delle   vittime   e   manifestare   la
partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie,  degli  amici  e
delle comunita' di cui facevano o fanno parte; 
  b) rendere omaggio al coraggio  e  all'abnegazione  dei  componenti
delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia  e
dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze  della
morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; 
  c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal  ferimento  di
milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; 
  d) informare sulle  gravi  conseguenze  degli  incidenti  stradali,
anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita'; 
  e) sensibilizzare in particolare i giovani sul  valore  della  vita
umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti  superstiti
di incidenti stradali; 
  f) promuovere iniziative,  in  particolare  rivolte  agli  studenti
degli  ultimi  due  anni  delle  scuole  medie  superiori,   per   la
prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato  di
ebbrezza alcolica  o  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  89. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 87 e  88,  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza regionale. 
  90. Al fine di contrastare il fenomeno della scomparsa  di  persone
nel territorio regionale, la regione promuove e sostiene, senza nuovi
o maggiori oneri per  le  finanze  regionali,  iniziative  formative,
informative e culturali, interventi di assistenza di tipo materiale e
psicologica per le famiglie delle  persone  scomparse,  nonche'  ogni
ulteriore azione utile e necessaria ad  agevolare  la  ricerca  e  il
monitoraggio delle persone scomparse sul territorio. 
  91. Gli interventi di  cui  al  comma  90  sono  realizzati,  anche
mediante la stipula di protocolli di intesa, in collaborazione con le
forze  dell'ordine,  le   autorita'   giudiziarie,   le   istituzioni
competenti e tutti gli altri soggetti pubblici o privati operanti  in
materia,  ivi  compresi  quelli  del  terzo  settore   presenti   sul
territorio. 
  92. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale,   sentite   le   commissioni
consiliari  competenti  in   materia,   con   propria   deliberazione
disciplina  l'istituzione,  la  struttura,  l'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Osservatorio permanente  sulle  persone  scomparse
nel Lazio. 
  93. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 90 a 92 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  94. La regione, nelle more dell'adozione della legge  regionale  di
cui all'art. 56 dello statuto, in conformita' alle norme  del  codice
civile, e'  autorizzata  a  partecipare  alla  Fondazione  Vulci,  di
seguito denominata  Fondazione,  concorrendo,  in  particolare,  alle
finalita' gia' previste nello statuto della  Fondazione,  concernenti
la programmazione, la promozione e la realizzazione di iniziative per
la conoscenza, la formazione  e  lo  sviluppo  della  cultura,  quale
contributo alla crescita della collettivita', nonche'  la  promozione
del  territorio  in  tutte  le  sue  forme  su  scala   nazionale   e
internazionale. 
  95. Il Presidente della regione provvede agli adempimenti necessari
per la partecipazione della regione alla Fondazione  in  qualita'  di
socio fondatore. 
  96. I diritti della regione inerenti alla qualita' di  socio  della
Fondazione sono esercitati, sentiti gli altri soci  fondatori,  sulla
base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente
della regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui
delegato. 
  97. I rappresentanti  della  regione  nell'organo  esecutivo  della
Fondazione sono  nominati  dal  Presidente  della  regione  ai  sensi
dell'art. 41, comma 8, dello  statuto  regionale  e  sono  vincolati,
nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi  e
delle direttive della regione stessa. 
  98. Agli oneri derivanti dai commi da 94 a 97 si provvede  mediante
l'istituzione nel programma  02  «Attivita'  culturali  e  interventi
diversi  nel  settore  culturale»  della  missione   05   «Tutela   e
valorizzazione   dei   beni    e    delle    attivita'    culturali»,
rispettivamente, titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto
capitale», delle seguenti voci di spesa: 
    a) in riferimento alle spese concernenti la  partecipazione  alla
Fondazione, della voce di  spesa  denominata:  «Spese  relative  alla
partecipazione della Regione Lazio alla  Fondazione  Vulci»,  la  cui
autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2020,  e'
derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse  iscritte  nel
bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita', nel
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 2; 
    b) in riferimento alle spese concernenti il  funzionamento  e  le
attivita' della fondazione, della voce di  spesa  denominata:  «Spese
relative al funzionamento ed alle attivita' della fondazione  Vulci»,
la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00  per  ciascuna
annualita' del triennio 2020-2022, e' derivante dalla  corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022,  a
valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che  concerne  gli
oneri derivanti dalla costituzione della fondazione, quantificati  in
euro 5.000,00 per l'anno 2020, si  provvede  mediante  l'integrazione
del programma 03 «Gestione economica, finanziaria,  programmazione  e
provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali  e
di gestione» titolo 1 e la  corrispondente  riduzione  delle  risorse
iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a  valere  sulla  medesima
annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 della  missione
20, titolo 1. 
  99. La regione sostiene il processo di innovazione  digitale  quale
fattore chiave per la competitivita' del  sistema  produttivo,  anche
promuovendo progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi  di
ricerca e di trasferimento tecnologico, universita', associazioni  di
categoria e di impresa, cluster tecnologici, incubatori  e  PMI  allo
scopo di concentrare le competenze e le esigenze di innovazione. 
  100. Attraverso il programma denominato Digital  Impresa  Lazio  la
regione implementa i servizi alle imprese di formazione, consulenza e
progettazione di soluzioni innovative  legate  alla  digitalizzazione
erogati attraverso la rete Spazio Attivo, con particolare riferimento
ai seguenti obiettivi: 
  a) creazione di filiere digitali attraverso  servizi  in  grado  di
creare nuova competitivita' e crescita; 
  b) accrescere le competenze  tecniche  e  manageriali  orientandole
alle competenze digitali evolute; 
  c) sviluppare  soluzioni  per  facilitare  i  contatti  tra  micro,
piccole, medie imprese di servizi digitali e clienti  ed  investitori
internazionali; 
  d) facilitare l'emersione di nuove idee imprenditoriali,  di  nuovi
modelli di business e lo sviluppo di  imprese  in  settori  emergenti
caratterizzati  da  elevata  innovazione,  anche  nell'ambito   della
sicurezza informatica; 
  e) supportare le  imprese  nelle  attivita'  di  pianificazione  di
investimenti  innovativi  e  favorire  l'accesso   a   strumenti   di
finanziamento pubblico e privato a  livello  regionale,  nazionale  e
europeo. 
  101. Nell'ambito del programma Digital Impresa  Lazio,  la  regione
promuove lo sviluppo e le  sinergie  con  i  Digital  Innovation  Hub
rappresentativi del sistema  produttivo  regionale,  quali  strumenti
operativi e di raccordo con  il  sistema  delle  imprese  cosi'  come
previsti dal Piano nazionale industria 4.0. 
  102. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 99 a  101
si provvede mediante  le  risorse  iscritte  a  legislazione  vigente
nell'ambito del «Fondo speciale per  lo  sviluppo  e  le  occupazioni
(parte corrente)»,  di  cui  al  programma  03  «Gestione  economica,
finanziaria,  programmazione  e  provveditorato»  della  missione  01
«Servizi istituzionali, generali e di gestione». 
  103.  Al  fine  di  alleviare  il  trauma  fisico  e   il   disagio
psicologico, nonche' di migliorare la qualita' della vita delle donne
sottoposte a mastectomia demolitiva, la regione promuove  e  facilita
il ricorso all'opzione, nei casi in cui ne ricorrono  le  condizioni,
della ricostruzione immediata della mammella durante l'intervento  di
mastectomia. 
  104. La regione, per le finalita' di cui al comma 103  nonche'  per
il conseguimento di  maggiori  risparmi  di  spesa  per  il  Servizio
sanitario regionale,  riconosce  il  rimborso  per  la  ricostruzione
mammaria  immediata  eseguita   contestualmente   all'intervento   di
mastectomia, e pone in essere, entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore della  presente  legge,  tutte  le  azioni  e  gli  interventi
necessari per garantire la concreta attuazione di quanto previsto  al
presente comma e al comma 103. 
  105. Dalle disposizioni di cui ai commi  103  e  104  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
  106. Gli enti del Servizio sanitario regionale  si  determinano  in
merito alla costituzione di  parte  civile  nei  procedimenti  penali
instaurati nei confronti degli autori di reati di violenza  fisica  e
verbale, a danno del personale dei medesimi enti, perpetrati  durante
lo svolgimento del servizio. 
  107. La Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  con  propria  deliberazione
definisce  le  linee  guida  sulle   determinazioni   relative   alla
costituzione in giudizio e sulle relative modalita'. 
  108.  Al  fine  di  dare  attuazione  all'art.  33,  comma  1   del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di  crescita
economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di  crisi),
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  la
regione determina cumulativamente la spesa  per  il  personale  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'art.  2,
comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  Dipartimento  per  la  pubblica  amministrazione   del   3
settembre 2019. 
  109.  La  Giunta  regionale  fissa,  d'intesa  con   l'Ufficio   di
presidenza  del  consiglio  regionale,  i  limiti  di  spesa  per  il
personale,  relativamente  ai  piani  triennali  di  fabbisogni   del
personale, a partire dall'annualita' 2020 ivi ricompresa, applicabili
rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della  spesa
massima complessiva  determinata  in  applicazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio di ministri, Dipartimento  per  la  pubblica
amministrazione di cui al comma 108. 
  110. Le societa' regionali in  controllo  pubblico  interessate  da
processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche  mediante
messa  in  liquidazione  o  cessione,  i  cui  piani   operativi   di
razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31  dicembre  2015,
attuano le procedure di mobilita' del personale eccedentario  di  cui
all'art. 1, comma 568-bis, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2014)), ai sensi di quanto  previsto
dall'art. 1,  comma  614,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)), in via prioritaria  rispetto
alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque  titolo
anche gia' programmate. Tali procedure  avvengono  tra  societa'  che
operano nel territorio dello stesso  comune  ovvero  a  distanza  non
superiore a cinquanta chilometri ed  hanno  priorita'  rispetto  alle
altre procedure di acquisizione di  personale,  a  qualunque  titolo,
anche gia' programmate. 
  111. Le  procedure  di  mobilita'  di  cui  al  comma  110  possono
interessare anche societa' in controllo pubblico  degli  enti  locali
del territorio  della  Regione  Lazio.  Resta  fermo  il  divieto  di
effettuare le procedure di cui al primo periodo nei  confronti  delle
pubbliche amministrazioni. 
  112. Le societa' di cui al  comma  110  possono  attivare  appositi
protocolli  d'intesa  con  le  amministrazioni  pubbliche,  gli  enti
pubblici dipendenti anche economici, gli enti del Servizio  sanitario
regionale e le societa' regionali per l'assegnazione  temporanea  del
personale di cui al medesimo comma 110, secondo le procedure previste
dall'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, con
oneri a carico dei soggetti utilizzatori. 
  113. Al fine  di  favorire  la  tutela  occupazionale,  la  regione
istituisce un  elenco  nel  quale  e'  inserito  il  personale  delle
societa' di cui al comma 110, compreso quello gia' individuato  negli
elenchi di cui all'art. 25,  comma  3,  del  decreto  legislativo  19
agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di   societa'   a
partecipazione pubblica), che non puo' essere  ricollocato.  L'elenco
di cui al precedente periodo ha durata di due anni (biennale)  ed  e'
eventualmente  prorogabile.  Le  societa'  regionali   in   controllo
pubblico attingono dall'elenco il personale  da  assumere,  anche  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali,  secondo  modalita'  e
criteri  definiti  da  apposito  atto  di  indirizzo   della   Giunta
regionale. 
  114. In  fase  di  prima  attuazione  del  presente  articolo,  con
riferimento a Lazio Ambiente S.p.a.: 
    a) con deliberazione della Giunta regionale, da  approvare  entro
il termine di quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere  dal  1°
marzo 2020, del personale dipendente di Lazio Ambiente S.p.a.  presso
le societa' di cui ai commi  110  e  111,  sulla  base  dei  relativi
fabbisogni di personale e della  ricognizione  delle  competenze  del
personale in servizio presso Lazio Ambiente S.p.a., anche in aggiunta
alle ordinarie facolta' assunzionali; 
    b) con la medesima  deliberazione  di  cui  alla  lettera  a)  si
provvede all'individuazione, a  decorrere  dal  1°  marzo  2020,  del
personale di Lazio Ambiente S.p.a. che, ai sensi del  comma  112,  e'
assegnato  temporaneamente  presso  amministrazioni  pubbliche,  enti
pubblici dipendenti anche  economici,  enti  del  Servizio  sanitario
regionale e societa' regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli
di intesa il personale e' inserito nell'elenco di cui al comma 113; 
    c) ai lavoratori di Lazio  Ambiente  S.p.a.  non  ricollocati  ai
sensi delle precedenti lettere a) e b) e che, all'entrata  in  vigore
della presente legge, abbiano compiuto i sessantaquattro anni di eta'
o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020,  la
societa' riconosce un contributo  economico  volto  alla  fuoriuscita
volontaria, nel rispetto della normativa vigente. A  tal  fine  Lazio
Ambiente S.p.a. provvede alla sottoscrizione di  accordi  individuali
di incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito  dei  soggetti
interessati. 
  115. Per le finalita' di cui al comma 114,  dopo  il  punto  n.  4)
della lettera c) del comma 1 dell'art. 2, della  legge  regionale  13
agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una societa' per
azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente  S.p.a.),
e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis)  svolgere  lavori   di   piccola
manutenzione, cura del verde pubblico, facchinaggio, call center;». 
  116. Agli oneri derivanti dal comma 114, lettera  c),  si  provvede
mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della  missione  09
«Sviluppo sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente»,
titolo 1 «Spese correnti», della voce  di  spesa  denominata:  «Spese
relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio Ambiente
S.p.a.», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 420.000,00  per
l'anno 2020, euro 315.000,00 per l'anno 2021 ed euro  210.000,00  per
l'anno  2022,  e'  derivante  dalla  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nel bilancio regionale  2020-2022,  a  valere  sulle
medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri
fondi» della missione 20 «Fondi  e  accantonamenti»,  titolo  1.  Per
l'anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilita'  regionale
2021 e nell'ambito del bilancio  regionale  2021-2023,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'art.  38  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 
  117. Al fine di ricondurre la Fondazione «Policlinico Tor  Vergata»
al modello ordinario unico di azienda  ospedaliero  universitaria  ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.  517/1999  e  successive
modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra universita'  e
Servizio sanitario nazionale e realizzare  la  completa  integrazione
tra l'attivita' di didattica, assistenza e ricerca  tra  il  Servizio
sanitario regionale e l'Universita' degli studi di Roma  Tor  Vergata
e' istituita l'Azienda  ospedaliero  universitaria  «Policlinico  Tor
Vergata», con sede in Roma. 
  118. L'Azienda «Policlinico Tor Vergata»,  dotata  di  personalita'
giuridica pubblica  e  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto
di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuita',  in
tutti i rapporti attivi e passivi della  Fondazione  policlinico  Tor
Vergata,  iscritta  al  n.  189  registro  regionale  delle   persone
giuridiche private, e dell'Azienda autonoma  denominata  «Policlinico
Tor Vergata », costituita  con  decreto  rettorale  n.  2297  del  15
ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa. 
  119. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  regione  e  Universita',  sentite  le   commissioni
consiliari competenti in materia di sanita' e di bilancio, stipulano,
ai sensi del decreto legislativo n.  517/1999,  il  nuovo  protocollo
d'intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda
ospedaliero  universitaria   «Policlinico   Tor   Vergata»   e   alla
contestuale estinzione della Fondazione «Policlinico Tor  Vergata»  e
dell'azienda autonoma dell'universita' «Policlinico Tor Vergata». 
  120. Regione e universita' definiscono,  nel  protocollo  d'intesa,
l'assetto   patrimoniale   dell'Azienda   ospedaliero   universitaria
«Policlinico Tor Vergata»  e  le  modalita'  di  finanziamento  delle
attivita' svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8  del
decreto legislativo n. 517/1999 e successive modifiche,  senza  oneri
ulteriori  per  il  Servizio  sanitario   regionale,   superando   le
disposizioni  previgenti,  anche  statutarie,  incompatibili  con  il
richiamato decreto legislativo n. 517/1999 e  operando  l'adeguamento
delle relative iscrizioni contabili. 
  121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  integrate  dalle
disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18,  in  quanto
compatibili, e le disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
517/1999. 
  122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121  si  applicano  a
decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla  medesima  data  sono
abrogati: l'art. 42 della legge 28 dicembre 2007,  n.  26;  l'art.  6
della legge 22 aprile 2011, n. 6 e l'art. 1, comma 126,  della  legge
13 agosto 2011, n. 12. 
  123.  Al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  degli  interventi
complementari  alle  attivita'  del  Commissario  straordinario   del
Governo per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo
Stefano, relativi  ai  servizi  pubblici  essenziali  del  Comune  di
Ventotene,  nel  programma  03  «Gestione   economica,   finanziaria,
programmazione  e  provveditorato»   della   missione   01   «Servizi
istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», e'
istituita la voce di spesa  denominata:  «Spese  per  gli  interventi
complementari alle attivita' del  Commissario  straordinario  per  il
recupero dell'ex  carcere  borbonico  dell'isola  di  Santo  Stefano,
relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene»,  la
cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2020,
e' derivante dalla corrispondente riduzione  delle  risorse  iscritte
nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualita',
nel fondo speciale  di  cui  al  programma  03  «Altri  fondi»  della
missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  124.  La  Regione  Lazio,  nelle  more  dell'adozione  della  legge
regionale di cui all'art. 56, in conformita'  alle  disposizioni  del
codice civile, partecipa in qualita' di «aderente istituzionale» alla
Fondazione  istituzionale   della   Gazzetta   Amministrativa   della
Repubblica italiana. 
  125. L'adesione della  Regione  Lazio,  in  qualita'  di  «aderente
istituzionale» consente di: 
    a)  fruire  di  tutti   i   servizi   previsti   dalla   Gazzetta
Amministrativa, ivi inclusa l'attivita' di assistenza  nelle  materie
riguardanti il diritto amministrativo: 
  1) digitalizzazione giurimetrica; 
  2) mappatura dei processi; 
  3) formulario dinamico; 
  4)   riconoscimento   della   sede   dell'aderente    quale    sede
dell'Accademia della pubblica amministrazione; 
  b)  partecipare  e  promuovere  attivita'  di  ricerca  e  percorsi
formativi; 
  c)  commissionare  studi,   ricerche   e   progetti   specifici   e
personalizzati; 
  d) partecipare, attraverso un proprio rappresentante  al  Consiglio
direttivo; 
  e) partecipare all'Assemblea istituzionale. 
  126. Il Presidente della regione esercita  i  diritti  inerenti  la
qualita' di «aderente istituzionale» alla Fondazione G.A.R.I. 
  127. I diritti della regione  inerenti  la  qualita'  di  «aderente
istituzionale» sono esercitati, in base ad apposite deliberazioni  di
Giunta regionale,  dal  Presidente  della  regione  o  dall'Assessore
competente per materia delegato. 
  128. Agli oneri derivanti dai  commi  da  124  a  127  si  provvede
mediante  l'istituzione  nel  programma   03   «Gestione   economica,
finanziaria,  programmazione  e  provveditorato»  della  missione  01
«Servizi istituzionali, generali e  di  gestione»,  titolo  1  «Spese
correnti», della voce  di  spesa  denominata:  «Spese  relative  alla
partecipazione  della  Regione   Lazio   alla   Fondazione   Gazzetta
Amministrativa della Repubblica italiana», la cui  autorizzazione  di
spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna  annualita'  del  triennio
2020-2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle  risorse
iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a  valere  sulle  medesime
annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03  «Altri  fondi»
della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  129. Al fine di implementare l'offerta abitativa per  gli  studenti
universitari fuori sede, sono riconosciute strutture residenziali non
ricomprese tra quelle richiamate dalla legge 14 novembre 2000, n. 338
(Disposizioni  in  materia  di  alloggi  e  residenze  per   studenti
universitari). 
  130. Le strutture residenziali di cui al comma 129  sono  strutture
ricettive attrezzate,  organizzate  e  gestite  da  enti  pubblici  o
privati, da enti religiosi e da associazioni  e  da  singoli  privati
cittadini, destinate a soggiorno non turistico  di  lunga  durata  di
studenti universitari fuori sede. 
  131. Le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali e le
modalita' di riconoscimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con
propria  deliberazione  da  approvare  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge. 
  132. Per rispondere alle esigenze abitative  di  categorie  sociali
deboli e di nuclei familiari soggetti a  provvedimenti  esecutivi  di
sfratto, dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  nei  bandi
destinati ad  imprese  e  cooperative  di  abitazione  del  programma
sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto»,  fruenti  dei
contributi statali ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio  2001,
n. 21 (Misure per ridurre il  disagio  abitativo  ed  interventi  per
aumentare l'offerta di alloggi in locazione), l'offerta di alloggi da
destinare alla locazione  e'  assegnata  unicamente  alle  condizioni
determinate dalla legge regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica agevolata. 
  133.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  al  comma  132  e'  pertanto
tassativamente escluso per tali contratti di locazione l'applicazione
del canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3,  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo). 
  134.  La  regione  promuove  interventi  diretti   a   fronteggiare
situazioni straordinarie di emergenza  abitativa  riguardanti  nuclei
familiari in condizioni documentate di particolare disagio economico. 
  135. Per le finalita' di cui al comma 134, le ASP possono riservare
una quota non superiore  al  15  per  cento  del  proprio  patrimonio
immobiliare disponibile per far fronte  a  specifiche  e  documentate
situazioni di emergenza abitativa. Tali riserve sono  disposte  sulla
base  di  accordi  stipulati  con  la  regione  e  con   altri   enti
eventualmente interessati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  assicurando
comunque il perseguimento delle finalita'  istituzionali  di  ciascun
ente. 
  136. Per le finalita' di cui al comma 134: 
    a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  1,  lettera
c), della legge regionale 6 agosto  1999,  n.  12  (Disciplina  delle
funzioni amministrative regionali e locali  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica) e dal regolamento di cui all'art. 17, comma 1,
della medesima legge regionale, i comuni e le ATER assegnano alloggi,
in misura non superiore ad un ulteriore 10 per cento degli alloggi di
cui all'art. 10 della citata legge  regionale  n.  12/1999,  per  far
fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa,  anche  oggetto  di
esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e  la  sicurezza
pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento  dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza).   Le
assegnazioni di cui al precedente  periodo  possono  essere  disposte
anche nei confronti dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui
all'art. 11, comma 1, lettera b), della  citata  legge  regionale  n.
12/1999,  per  una  durata  massima  di   due   anni,   eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno, decorsi i quali gli  immobili  sono
rilasciati e rientrano  nella  disponibilita'  ordinaria  degli  enti
gestori; 
    b) i comuni e le  ATER  possono  acquistare  direttamente  unita'
immobiliari residenziali ai sensi dei commi 17-bis e 20  dell'art.  3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti  in
materia  di   privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni  di  investimento
immobiliare), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001, n. 410, da assegnare ai soggetti  che  si  trovano  in
condizioni di disagio economico  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
articolo. Delle relative operazioni di acquisto e' data notizia,  con
l'indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo  pattuito,
sul  sito  istituzionale  dell'ente.  La  congruita'  del  prezzo  e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. 
  137. Con deliberazione della Giunta regionale, da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 136. 
  138. Dopo la lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale  6  agosto  1999,  n.   12   (Disciplina   delle   funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) la  riserva  e  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica   destinati   all'assistenza   abitativa   per
situazioni di emergenza abitativa e negli altri casi  previsti  dalla
normativa vigente;». 
  139. All'art. 48-bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n.  27
(Legge finanziaria regionale per l'esercizio  2007  (art.  11,  legge
regionale 20 novembre  2001,  n.  25))  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 1, dopo le parole «Giunta regionale» sono  inserite  le
seguenti: «sentita la commissione consiliare competente»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori
al limite  fissato  per  la  permanenza  e  non  intendano  procedere
all'acquisto dell'immobile dovra' essere garantito, limitatamente  al
titolare e al  suo  nucleo  familiare,  in  caso  di  attivazione  di
procedure  di  mobilita'  a  seguito   del   mancato   acquisto,   un
trasferimento, ove possibile,  all'interno  del  contesto  sociale  e
territoriale di appartenenza, ovvero  un  alloggio  insistente  nello
stesso  quartiere  o  limitrofo.  Gli  enti  gestori  attivano   tali
procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di  vendita.  Le
procedure di alienazione in nuda proprieta' si applicano in  tutti  i
piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano
un'eta' uguale o superiore a settanta anni; 
      1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficolta' di  accesso
da   parte   degli   inquilini   al   sistema    bancario,    possono
alternativamente predisporre procedure di alienazione  con  patti  di
futura vendita inserendo gli immobili in un piano di  gestione  della
locazione con patto di futura vendita; 
      1-bis.02. Il canone di locazione degli  alloggi  caratterizzati
da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel  piano
e destinati alla locazione con patto di futura vendita e' determinato
dall'ente gestore sulla base del valore OMI aggiornato  previsto  per
la  locazione  di   analoga   tipologia   di   alloggio,   anche   in
considerazione dello stato conservativo dell'alloggio. Ai fini  della
determinazione del canone  di  locazione,  per  tali  alloggi  l'ente
gestore puo' apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20
per cento fino ad un massimo  del  35  per  cento  in  ragione  delle
diverse fasce di reddito e della durata della  locazione.  La  durata
dei patti di futura vendita puo' essere  di  quindici  e  venticinque
anni ed e' scelta dagli inquilini; 
      1-bis.03.  Per  tutti  i  programmi  finalizzati  all'emergenza
abitativa promossi dai comuni, anche approvati mediante la  procedura
dell'accordo di programma, e' consentito,  anche  su  iniziativa  dei
soggetti attuatori, e  senza  che  cio'  necessiti  di  una  modifica
dell'accordo stesso, estendere alle  ATER  l'acquisto  degli  alloggi
realizzati o da realizzare, ovvero l'utilizzo  degli  istituti  della
permuta, della locazione  con  patto  di  riscatto,  del  leasing  in
costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni gia' previste in
sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative,  la  regione
puo' concedere appositi  contributi,  puo'  autorizzare  le  ATER  ad
attivare procedure di acquisizione,  partenariato,  permute,  secondo
criteri  e  modalita'  definiti  con   deliberazione   della   Giunta
regionale.»; 
    c) al comma 1-ter, dopo  la  parola  «trenta»  sono  aggiunte  le
seguenti: «con un anticipo del 30 per cento»; 
    d) dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
      «1-quinquies. Nei piani di cessione adottati dagli enti gestori
per le zone di pregio, ovvero per  gli  immobili  di  elevato  valore
immobiliare, laddove il programma  di  alienazione  preveda  immobili
classificabili  come  A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,  nonche'  per  il
patrimonio destinato ad uso diverso da quello abitativo  quali  aree,
locali commerciali o artigianali, e tale alienazione  sia  funzionale
alle finalita' complessive del programma, gli enti  gestori  potranno
applicare abbattimenti in relazione alla vetusta' dei fabbricati fino
ad un massimo del 30 per cento; gli enti  gestori  possono  altresi',
per i lavori storicamente sostenuti dal conduttore all'interno  degli
alloggi, applicare ulteriori abbattimenti comunque non  superiori  ad
un ulteriore 20 per cento. La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'approvazione  della  presente  disposizione,   provvedera'   con
propria deliberazione a fissare i criteri per gli abbattimenti.». 
  140. In deroga all'art. 15 della legge regionale 6 agosto 1999,  n.
12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali  e  locali  in
materia di edilizia residenziale pubblica)  e  successive  modifiche,
nei confronti di coloro che alla data del 23  maggio  2014,  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito
con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi  di
edilizia residenziale pubblica,  i  comuni  dispongono,  in  presenza
delle condizioni richieste per  l'assegnazione,  la  regolarizzazione
dell'alloggio. 
  141. L'assegnazione in regolarizzazione di  cui  al  comma  140  e'
subordinata: 
    a) al protrarsi dell'occupazione da  parte  dello  stesso  nucleo
familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento
di   assegnazione   in   regolarizzazione.   La   data   di    inizio
dell'occupazione  deve  essere  comprovata   esclusivamente   tramite
censimento  reddituale,  certificazione  anagrafica  o   verbale   di
accertamento della polizia locale in  data  anteriore  al  23  maggio
2014; 
    b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei
requisiti di cui all'art. 11,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
12/1999, lettere a), b), c) e d), nonche'  lettera  f)  limitatamente
alla previsione di non aver ceduto un  alloggio  gia'  assegnato.  Ai
fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il  reddito
annuo complessivo del nucleo familiare  non  deve  essere  superiore,
alla data di presentazione della domanda,  al  limite  per  l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa
di cui art. 50, comma 2-bis, della legge regionale n. 27/2006; 
    c) alla circostanza che  l'occupazione  non  abbia  sottratto  il
godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non
sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad  un  soggetto  che,
essendosi assentato, abbia  segnalato  con  atto  avente  data  certa
l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura. 
  142. Per il periodo dell'occupazione dell'alloggio, per un  massimo
di cinque anni, in deroga all'art. 15, comma 5, della legge regionale
n. 12/1999, e' dovuta una indennita' pari al canone ERP calcolato  in
base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili,  ridotta
del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti  minori
o del 20 per cento qualora siano  presenti  minori  con  disabilita',
nonche' le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data  di
occupazione e fino alla data della presentazione della domanda.  Tale
indennita', previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della
somma dovuta, e'  rateizzata  secondo  la  capacita'  reddituale  del
nucleo familiare nonche' secondo le modalita' e i criteri individuati
con  deliberazione  della  Giunta  regionale  entro  novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Gli  enti  gestori
approvano il piano di rateizzazione nei confronti  degli  assegnatari
in regolarizzazione prima della stipula  dei  relativi  contratti  di
locazione. 
  143. Qualora le procedure di regolarizzazione  comprendano  alloggi
inseriti nei piani di vendita, il titolare  dell'alloggio,  trascorsi
cinque anni dall'assegnazione in regolarizzazione,  puo'  optare  tra
l'acquisto dell'alloggio e l'adesione a procedure di mobilita'  verso
altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti 24 febbraio 2015.  Gli  enti  gestori,  a  tal  fine,
riservano un congruo numero  di  alloggi  disponibili  alla  data  di
attivazione del piano di vendita,  da  destinare  alla  procedura  di
mobilita'. 
  144. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della legge
regionale n. 12/1999, gli occupanti  senza  titolo  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma  141  ad  eccezione  di  quelli  reddituali
previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano  un  reddito
annuo complessivo del nucleo familiare  inferiore  a  quello  fissato
quale  limite  di   decadenza,   possono   comunque   richiedere   la
regolarizzazione contrattuale. Per il periodo di occupazione, per  un
massimo di cinque anni, e'  dovuta  una  indennita'  pari  al  canone
determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato  A,  punto  4,
lettera a) della delibera della Giunta regionale  2  marzo  2018,  n.
157, relativo al canone calmierato di cui all'art. 6 del  regolamento
regionale 28  dicembre  2012,  n.  18.  Gli  enti  gestori  applicano
abbattimenti progressivi da un minimo dal 30  per  cento  al  60  per
cento tenendo conto del reddito  del  nucleo  familiare.  Oltre  alla
suddetta indennita' si applica una sanzione di euro  250,00  mensili,
ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti
minori  o  del  20  per  cento  qualora  siano  presenti  minori  con
disabilita', nonche' le spese per i servizi a  rimborso  a  decorrere
dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione  della
domanda. Tale indennita', previo versamento di un acconto pari  al  5
per cento della somma dovuta,  e'  rateizzata  secondo  la  capacita'
reddituale  del  nucleo  familiare  ovvero   secondo   le   modalita'
predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione  da
approvare prima della stipula dei contratti di locazione. 
  145. Le disposizioni dei commi da 140 a 152 non si  applicano  agli
immobili, occupati successivamente alla  data  del  23  maggio  2014,
inseriti nei piani di gestione della locazione di  cui  al  comma  66
dell'art. 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n.  9  ovvero  nei
piani   di   alienazione   adottati   dagli   enti   gestori,   anche
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
in attuazione del decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 24 febbraio 2015. 
  146.  La  regolarizzazione  e'   richiesta   tramite   domanda   di
regolarizzazione  ai  comuni,  redatta   su   un   apposito   modello
predisposto dalla regione, in distribuzione presso i comuni stessi  e
le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica  (ATER).
Il  modello  di  domanda,  nonche'  i  termini  e  le  modalita'   di
presentazione  sono  approvati   con   deliberazione   della   Giunta
regionale. 
  147. Nei casi di cessione volontaria, di  accertata  compravendita,
di omessa denuncia di occupazione da  parte  di  terzi  dell'alloggio
assegnato,  di   mancata   riconsegna   dell'alloggio   di   edilizia
residenziale pubblica all'ente gestore e comunque in tutti i casi  di
illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade dal diritto
e l'occupante  non  ha  titolo  alla  regolarizzazione  contrattuale,
ovvero all'acquisto dell'immobile.  I  soggetti  che  risultano  aver
effettuato  piu'  di  tre  accessi  in   immobili   ERP   senza   una
comunicazione preventiva o un'autorizzazione dell'ente  gestore  sono
esclusi da nuove assegnazioni e regolarizzazioni. E' fatto obbligo ai
comuni ed agli enti gestori di  comunicare  all'autorita'  competente
all'emanazione della sanzione amministrativa  prevista  dall'art.  15
della legge regionale n. 12/1999 i nomi degli assegnatari  che  hanno
lasciato gli alloggi loro assegnati. 
  148. L'ente competente alle assegnazioni di cui all'art.  4,  comma
1, lettera b) della  legge  regionale  n.  12/1999  provvede,  previo
accordo  con  l'ente  gestore  per  tutti  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale   pubblica    ricadenti    nel    proprio    territorio,
all'attuazione delle procedure necessarie per il  rilascio  immediato
degli immobili, comunque non oltre centoventi giorni, da parte  degli
occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato.  L'ente  gestore
trascorsi centoventi giorni puo' disporre autonomamente  il  recupero
degli immobili. 
  149. Gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti  previsti
dai commi da 140 a 144 per la regolarizzazione delle occupazioni, che
sono seguiti dai servizi sociali del comune ove  insiste  l'immobile,
ovvero in condizione di particolare vulnerabilita' sociale  quali  la
presenza di disabili con  invalidita'  superiore  ai  2/3,  di  figli
minori, di persone  ultrasessantacinquenni,  possono  richiedere  una
sospensione dell'obbligo di rilascio immediato ai sensi del comma 147
al fine di ottenere un ulteriore periodo  di  permanenza  provvisoria
negli immobili. La richiesta, alla  quale  deve  essere  allegata  la
relativa certificazione da parte dei servizi sociali  o  un  apposito
atto d'adesione a un progetto  di  sostegno  realizzato  dai  servizi
sociali, e' presentata al comune competente  al  fine  di  sospendere
temporaneamente l'attuazione delle procedure di cui al comma 147. 
  150. Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, completano le istruttorie delle  istanze
di regolarizzazioni concernenti: richieste presentate ai sensi  della
legge regionale n. 33/1987 e  successive  modifiche;  assegnazioni  a
carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa;  ampliamenti  dei
nuclei familiari. 
  151. Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 
  152. Nei comuni con popolazione superiore ai  50.000  abitanti,  in
deroga alla lettera f), comma 1, dell'art. 11 della  legge  regionale
n. 12/1999, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei  per
l'accesso  all'edilizia  residenziale  pubblica  che   abbiano   gia'
rilasciato l'alloggio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge e' concessa facolta' di partecipazione  ai  bandi  di  concorso
indetti dai comuni per l'assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga  si
applica altresi' ai nuclei familiari che abbiano occupato  l'alloggio
successivamente  alla  data  di  cui  al  comma  140  e  che,   entro
ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle  graduatorie  dei  bandi,
abbiano   raggiunto   una   posizione   utile   per    l'assegnazione
dell'alloggio. Le indennita' dovute dai soggetti di cui al precedente
periodo sono calcolate secondo i criteri di cui al comma 142. Qualora
il nucleo non pervenga ad  una  posizione  utile  per  l'assegnazione
entro ventiquattro mesi dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  dei
bandi, l'alloggio e' rilasciato e rientra  nella  disponibilita'  del
comune, che procede con lo scorrimento della graduatoria. 
  153. Il comma 15, art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
13 (Legge di stabilita' regionale 2019) e' cosi' sostituito: 
    «15. La regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle
iniziative  che  possano  contribuire  a  garantire  sul   territorio
regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione  stradale.
A tal fine con  riferimento  all'esercizio  di  servizi  pubblici  su
strada che implicano il trasporto di  persone  promuove  e  sostiene,
anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di
formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati  da
parte  del  personale  preposto  alla  conduzione  del  veicolo.  Per
personale preposto alla conduzione del  veicolo  si  intende  sia  il
dipendente dell'amministrazione  pubblica  sia  il  dipendente  della
ditta  appaltatrice  del  servizio  pubblico,  anche  se   lavoratore
autonomo o volontario che  conduce  un  mezzo  adibito  al  trasporto
pubblico locale (TPL) nonche'  un  mezzo  adibito  ad  altri  servizi
pubblici quali, in particolare, servizi  di  scuola  bus,  di  pronto
intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di
polizia locale, di protezione civile  e  operatori  del  soccorso  ed
emergenza.  Altresi'  ai  fini  dell'innalzamento   della   sicurezza
stradale rientrano tra il  personale  preposto  alla  conduzione  del
veicolo anche gli utenti privati che sono  necessitati  ad  usare  il
mezzo proprio. Lo svolgimento  di  corsi  di  formazione  alla  guida
sicura costituisce criterio premiante nelle  procedure  di  selezione
per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico sia di
trasporto di persone sia degli altri servizi pubblici sopra elencati.
Al fine dell'ottenimento del criterio premiante si deve tenere  conto
del fatto che il  corso  rispetti  criteri  tecnici  e  organizzativi
adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso
di almeno otto ore di cui almeno il 70 per cento costituito da  prove
pratiche  in  impianti  specializzati.  Sono  impianti  specializzati
quelli costruiti  appositamente  per  tali  fini  e  che  riproducano
condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che  siano  in
grado di riprodurre in modo causale ed imprevedibile  fondi  stradali
con diversi coefficienti di attrito,  ostacoli  improvvisi,  sbandate
impreviste e condizioni di scarsa visibilita' o di guida  notturna  e
che in parte includano anche percorsi simili  a  sedi  stradali  come
tratti  in  salite  e  discese,  rotatorie,   careggiate   urbane   e
segnaletica stradale.». 
  154. La regione sostiene la realizzazione di progetti  sperimentali
per l'installazione di sistemi di sicurezza, di  videosorveglianza  e
di antirapina sui mezzi  che  effettuano  il  servizio  di  trasporto
pubblico di linea  e  non  di  linea,  finalizzati  a  contrastare  i
fenomeni di criminalita' ai danni degli operatori dei mezzi  medesimi
ed a tutelarne la relativa incolumita'. 
  155. Con deliberazione della Giunta regionale, da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sentito il  parere  delle  commissioni  consiliari  competenti,  sono
definiti i criteri e le modalita' per la realizzazione  dei  progetti
di cui al comma 154. 
  156. Agli oneri  derivanti  dal  comma  154  si  provvede  mediante
l'istituzione  nel  programma  02  «Sistema  integrato  di  sicurezza
urbana» della missione 03 «Ordine pubblico  e  sicurezza»,  titolo  2
«Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Spese per
la realizzazione di  progetti  sperimentali  per  l'installazione  di
sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e di antirapina sui  mezzi
di trasporto pubblico di linea e non di linea», la cui autorizzazione
di spesa,  pari  ad  euro  200.000,00  per  ciascuna  annualita'  del
triennio 2020-2022, e' derivante dalla corrispondente  riduzione  del
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 2.