Art. 3 Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche. 1. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilita' paesaggistica, alla legge regionale n. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 1: 1) alla lettera b) le parole: «e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)»; 2) alla lettera e) le parole: «e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200» sono soppresse; 3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all'allegato B, punto B.38 al decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017;»; 4) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 1-bis) l'autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004.»; 1-ter) gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).» b) dopo il comma 1 dell'art. 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E', altresi', delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'accertamento di compatibilita' paesaggistica di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.»; c) dopo il comma 2 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l-bis), e dal comma 1-bis. 2-ter. Il comune puo' determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1-bis.»; d) dopo il comma 4 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e' consentito anche nelle forme associative di cui al titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.»; e) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Disposizione finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall'anno 2020, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.». 2. I procedimenti relativi alle funzioni amministrative delegate ai comuni ai sensi del comma 1, avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non ancora conclusi, restano di competenza della regione.