Art. 3 
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n.  8  concernente  il
  conferimento di funzioni amministrative ai  comuni  in  materia  di
  paesaggio e successive modifiche. 
  1. Allo  scopo  di  coordinare,  razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti  amministrativi  di  accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica, alla legge  regionale  n.  8/2012  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 1: 
      1) alla lettera b) le parole: «e risanamento conservativo  come
definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di risanamento conservativo e di  ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)»; 
      2) alla lettera e) le parole: «e per i quali i  medesimi  piani
contengano i tipi edilizi  in  scala  non  inferiore  a  1:200»  sono
soppresse; 
      3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
        «f-bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui
all'allegato B, punto B.38 al decreto del Presidente della Repubblica
n. 31/2017;»; 
      4) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
        1-bis) l'autorizzazione  paesaggistica  postuma  per  vincolo
sopravvenuto secondo la procedura di cui all'art. 167, comma  5,  del
decreto legislativo n. 42/2004.»; 
        1-ter) gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale
18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e  per
il recupero edilizio).» 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E', altresi', delegato ai comuni  dotati  di  strumento
urbanistico   generale    vigente    l'esercizio    delle    funzioni
amministrative   concernenti   l'accertamento    di    compatibilita'
paesaggistica di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004.
Gli  importi  derivanti  dalla  sanzione  pecuniaria  a  carico   del
trasgressore,  prevista  dall'art.  167,   comma   5,   del   decreto
legislativo n. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati  nella
misura non inferiore al  25  per  cento  a  interventi  di  tutela  e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai  fini  della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.»; 
    c) dopo il comma 2 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. La Giunta regionale, sentita la commissione  consiliare
competente, con propria deliberazione, individua criteri e  modalita'
per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al  comma  1,  lettera
l-bis), e dal comma 1-bis. 
      2-ter. Il  comune  puo'  determinare  oneri  istruttori  per  i
procedimenti relativi all'esercizio delle funzioni delegate di cui ai
commi 1 e 1-bis.»; 
    d) dopo il comma 4 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. L'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo
e' consentito anche nelle forme associative di cui al titolo II, capo
V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.»; 
    e) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.  5-bis  (Disposizione  finanziaria).  -  1.  Agli   oneri
derivanti dalla presente legge si  provvede  mediante  l'istituzione,
nel  programma  01  «Urbanistica  e  assetto  del  territorio»  della
missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo  1
«Spese correnti», del «Fondo per l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti   amministrativi   in   materia   di   paesaggio»,   la   cui
autorizzazione  di  spesa,  pari  ad  euro  250.000,00  a   decorrere
dall'anno 2020, e' derivante  dalla  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo  speciale
di cui al programma 03 «Altri  fondi»  della  missione  20  «Fondi  e
accantonamenti», titolo 1.». 
      2.  I  procedimenti  relativi  alle   funzioni   amministrative
delegate ai comuni ai sensi del comma 1, avviati prima della data  di
entrata in vigore della presente legge e non ancora conclusi, restano
di competenza della regione.