Art. 5 Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 «Norme in materia di attivita' urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure» e alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio» e successive modifiche. 1. Allo scopo di razionalizzare, semplificare ed ottimizzare i procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei piani attuativi, alla legge regionale n. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1: 1) al comma 2 le parole: «entro trenta giorni dal ricevimento, puo' far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge»; 2) al comma 3 le parole: «si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti»; b) all'art. 1-bis: 1) al comma 1 le parole: «all'albo pretorio e sul sito web del comune e» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono»; 2) al comma 1 le parole: «alle disposizioni della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L'efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall'esito positivo della verifica.»; 3) alla lettera g) del comma 2 la parola: «per» e' sostituita dalle seguenti: «nonche' le modifiche dovute a»; 4) la lettera p-bis) del comma 2 e' abrogata; 5) al comma 3 dopo le parole: «e successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «, senza necessita' degli ulteriori adempimenti previsti in via ordinaria»; 6) al comma 3-ter le parole: «e' stata gia' attivata» sono sostituite dalle seguenti: «venga attivata»; 7) al comma 3-ter le parole: «allo strumento urbanistico» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti urbanistici generali e attuativi»; 8) al comma 3-ter dopo le parole: «allo strumento urbanistico» sono aggiunte le seguenti: «e i relativi provvedimenti sono approvati con la procedura di cui al comma 1»; c) all'art. 1-ter: 1) al comma 1 dopo le parole: «Giunta comunale» sono aggiunte le seguenti: «, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del medesimo soggetto»; 2) alla lettera a) del comma 2-bis dopo le parole: «l'attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale» sono inserite le seguenti: «anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati»; 3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. In conformita' a quanto previsto dall'art. 28-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il procedimento di formazione del permesso convenzionato e' quello previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto. 2-quater. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2-ter, costituisce presupposto, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della regione secondo quanto definito ai successivi commi. 2-quinquies. L'interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta. 2-sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. 2-septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2-sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta. 2-octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.»; d) al comma 1 dell'art. 1-quater: 1) dopo le parole: «degli edifici esistenti,» sono inserite le seguenti: «fatti salvi gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio),»; 2) dopo le parole: «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso di mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell'intervento medesimo»; e) dopo l'art. l quater e' aggiunto il seguente: «Art. 1-quinquies (Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo). - 1. L'approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all'art. 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sono fatti salvi i termini inferiori gia' previsti da specifiche disposizioni legislative. 2. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 136/1999, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della regione secondo quanto definito ai successivi commi. 3. L'interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta. 4. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. 5. Il Presidente della regione o l'Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta. 6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. 7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo puo' essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione delle modifiche di cui all'art. 1 e 1-bis.»; f) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata). - 1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti: a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie territoriale, purche' si tratti di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; b) non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al tre per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purche' non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali); c) costituiscono correzioni di errori materiali, nonche' adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche; d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del cinque per cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; e) modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica; f) interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l'emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e successive modifiche. 2. Nel caso in cui tramite piu' varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione. 3. Le modalita' di cui al comma 1 si applicano, altresi', all'approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, gia' trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' all'acquisizione dei seguenti pareri: a) parere ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; b) parere di cui all'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche; c) parere di cui all'art. 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche. 5. Le modalita' di cui al comma 1 si applicano anche all'approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e successive modifiche.»; g) all'art. 7: 1) al comma primo, le parole: «dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001»; 2) al comma secondo, dopo le parole: «d'uso» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando che e' sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001»; 3) il comma terzo e' sostituito dal seguente: «3. I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d'uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.»; 4) il comma quarto e' abrogato. 2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, alla medesima legge regionale n. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea del comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «detta disposizioni finalizzate a» sono aggiunte le seguenti: «al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o piu' delle finalita' sotto elencate:»; b) al comma 1 dell'art. 6, dopo la parola: «Per le» sono sostituite dalle seguenti: «Per il perseguimento di una o piu' delle».