Art. 5 
Semplificazioni procedimentali in materia di  varianti  urbanistiche.
  Modifiche alla legge regionale 2  luglio  1987,  n.  36  «Norme  in
  materia  di  attivita'  urbanistico-edilizia  e  snellimento  delle
  procedure»  e  alla  legge  regionale  18   luglio   2017,   n.   7
  «Disposizioni  per  la  rigenerazione  urbana  e  per  il  recupero
  edilizio» e successive modifiche. 
  1. Allo scopo di  razionalizzare,  semplificare  ed  ottimizzare  i
procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche e dei  piani
attuativi, alla legge regionale n. 36/1987 sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 1: 
      1) al comma 2 le parole: «entro trenta giorni dal  ricevimento,
puo' far pervenire al comune  osservazioni  sulla  rispondenza  degli
stessi  alle  norme  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia  sugli
adeguamenti necessari al fine di garantire il  rispetto  delle  norme
urbanistiche e della presente legge»; 
      2)  al  comma  3  le  parole:  «si  pronuncia  con  motivazioni
specifiche sulle eventuali osservazioni  della  regione  trasmettendo
alla stessa il  provvedimento  di  approvazione  entro  i  successivi
quindici giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «evidenziando  le
eventuali conseguenti  modificazioni  apportate  al  piano  adottato,
recepisce gli adeguamenti richiesti dalla regione  trasmettendo  alla
stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi
quindici giorni senza che siano stati  effettuati  rilievi  circa  la
verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti»; 
    b) all'art. 1-bis: 
      1) al comma 1 le parole: «all'albo pretorio e sul sito web  del
comune e» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita'  previste
dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro
il termine di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30  aprile  1999,
n.  136  (Norme  per  il  sostegno  ed  il   rilancio   dell'edilizia
residenziale  pubblica  e  per  interventi  in  materia  di  opere  a
carattere ambientale), elevato a  diciotto  mesi  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono»; 
      2) al comma 1 le  parole:  «alle  disposizioni  della  presente
legge.» sono sostituite dalle seguenti: «allo  strumento  urbanistico
generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della  presente
legge.  L'efficacia  dei  suddetti  piani   attuativi   e   programmi
urbanistici comunque denominati  decorre  dall'esito  positivo  della
verifica.»; 
      3) alla lettera g) del comma 2 la parola: «per»  e'  sostituita
dalle seguenti: «nonche' le modifiche dovute a»; 
      4) la lettera p-bis) del comma 2 e' abrogata; 
  5) al comma  3  dopo  le  parole:  «e  successive  modifiche»  sono
aggiunte le seguenti: «, senza necessita' degli ulteriori adempimenti
previsti in via ordinaria»; 
  6) al  comma  3-ter  le  parole:  «e'  stata  gia'  attivata»  sono
sostituite dalle seguenti: «venga attivata»; 
  7) al comma 3-ter le  parole:  «allo  strumento  urbanistico»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli  strumenti  urbanistici  generali  e
attuativi»; 
  8) al comma 3-ter dopo le parole: «allo strumento urbanistico» sono
aggiunte le seguenti: «e i relativi provvedimenti sono approvati  con
la procedura di cui al comma 1»; 
    c) all'art. 1-ter: 
  1) al comma 1 dopo le parole: «Giunta comunale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche su istanza del soggetto attuatore  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del medesimo
soggetto»; 
  2) alla lettera a) del comma 2-bis dopo  le  parole:  «l'attuazione
parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale»
sono inserite  le  seguenti:  «anche  nei  comparti  edificatori  che
risultano parzialmente edificati»; 
  3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. In conformita' a quanto previsto dall'art. 28-bis, comma 6,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001,   il
procedimento di  formazione  del  permesso  convenzionato  e'  quello
previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto. 
  2-quater. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1  e
2-ter, costituisce presupposto, ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  per  la  richiesta   di
intervento sostitutivo da parte della regione secondo quanto definito
ai successivi commi. 
  2-quinquies. L'interessato  intima  al  comune  di  provvedere  nel
termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il  quale,  lo
stesso inoltra alla direzione della competente  struttura  regionale,
istanza per la nomina di un commissario ad acta. 
  2-sexies. La direzione provvede  sulla  richiesta  nel  termine  di
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune  ad
assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero  di
conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  stessa,  che  si  intende
quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art.  7  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche. 
  2-septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine  di  trenta
giorni di cui al comma  2-sexies,  nomina,  nei  successivi  quindici
giorni, un commissario ad acta. 
        2-octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina,  il
commissario ad  acta  assume,  in  via  sostitutiva,  gli  atti  e  i
provvedimenti  necessari  per  la  conclusione  del  procedimento  di
accertamento delle condizioni di  utilizzo  ovvero  di  rilascio  del
permesso   di   costruire   convenzionato;   gli   oneri    derivanti
dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.»; 
    d) al comma 1 dell'art. 1-quater: 
  1) dopo le parole: «degli  edifici  esistenti,»  sono  inserite  le
seguenti: «fatti salvi gli interventi di cui all'art. 6  della  legge
regionale 18 luglio 2017, n. 7  (Disposizioni  per  la  rigenerazione
urbana e per il recupero edilizio),»; 
  2) dopo le parole: «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «,
nel caso di mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni non
previste dallo strumento  urbanistico,  fermo  restando  il  pubblico
interesse dell'intervento medesimo»; 
    e) dopo l'art. l quater e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 1-quinquies (Termine per i comuni per l'approvazione  dei
piani attuativi e potere sostitutivo). - 1. L'approvazione dei  piani
attuativi comunque denominati, conformi  allo  strumento  urbanistico
generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di  cui
all'art. 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136  (Norme  per
il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e  per
interventi in materia di opere a  carattere  ambientale),  elevato  a
diciotto mesi  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti. Sono fatti salvi  i  termini  inferiori  gia'  previsti  da
specifiche disposizioni legislative. 
  2.  L'infruttuosa  decorrenza  del  termine  di  cui  al  comma   1
costituisce presupposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della  legge
n. 136/1999, per la richiesta  di  intervento  sostitutivo  da  parte
della regione secondo quanto definito ai successivi commi. 
  3. L'interessato intima al comune  di  provvedere  nel  termine  di
quindici giorni,  trascorso  infruttuosamente  il  quale,  lo  stesso
inoltra alla direzione della competente struttura  regionale  istanza
per la nomina di un commissario ad acta. 
  4. La direzione provvede sulla richiesta nel  termine  di  quindici
giorni dal ricevimento dell'istanza, invitando il comune ad  assumere
il provvedimento conclusivo del procedimento  di  approvazione  dello
strumento urbanistico  attuativo  comunque  denominato  entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  stessa,  che  si  intende
quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell'art.  7  della
legge n. 241/1990. 
  5. Il Presidente della regione o l'Assessore regionale  competente,
se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni  di  cui
al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad
acta. 
  6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui  al  comma
5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli  atti  e  i
provvedimenti  necessari  per  la  conclusione  del  procedimento  di
approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti  dall'attivita'
del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. 
      7. Il potere sostitutivo  disciplinato  dal  presente  articolo
puo' essere attivato anche in caso di mancato  rispetto  dei  termini
per l'approvazione delle modifiche di cui all'art. 1 e 1-bis.»; 
    f) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Approvazione di  varianti  urbanistiche  in  forma
semplificata). - 1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti
allo  strumento  urbanistico  generale  sono  approvate  secondo   le
modalita' di cui all'art. 4, commi 2 e 3,  ma  entro  il  termine  di
centoventi giorni, se le varianti: 
        a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E  di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444 (Limiti  inderogabili  di  densita'  edilizia,  di  altezza,  di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765), di estensione  non  superiore  a  5.000
metri quadrati di  superficie  territoriale,  purche'  si  tratti  di
comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; 
        b)  non  incrementano  i  carichi   insediativi   di   natura
residenziale,   turistico-ricettiva,   produttiva,   direzionale    e
commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale  in  misura
superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione  inferiore
a cinquemila abitanti e al tre per cento per i comuni,  esclusa  Roma
Capitale, con popolazione superiore, purche' non vengano  superati  i
limiti del dimensionamento previsti dall'art. 4 della legge regionale
12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare  in  sede  di  formazione
degli strumenti urbanistici comunali); 
  c)  costituiscono   correzioni   di   errori   materiali,   nonche'
adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche; 
  d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti  del cinque  per
cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde  pubblico  e  la
diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi  destinati
a verde pubblico e servizi; 
  e)  modificano  il  tipo  di  intervento  sul  patrimonio  edilizio
esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica; 
        f)  interessano  insediamenti  produttivi  per  i  quali   il
Comitato per l'emersione del lavoro sommerso (CLES)  abbia  approvato
il piano individuale di emersione presentato  dagli  imprenditori  ai
sensi dell'art. 1-bis della legge 18  ottobre  2001,  n.  383  (Primi
interventi per il rilancio dell'economia) e successive modifiche. 
  2. Nel caso in cui tramite piu' varianti vengano superati i  limiti
di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui  al  presente
articolo non trova applicazione. 
  3.  Le  modalita'  di  cui  al  comma  1  si  applicano,  altresi',
all'approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti
allo strumento urbanistico generale di  modifica  della  destinazione
urbanistica di aree, gia' trasformabili  secondo  le  previsioni  del
piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
      4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al  comma  3
non  sono  sottoposte  alla  procedura  di   valutazione   ambientale
strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste  di
impatti  significativi  sull'ambiente  e  sul  patrimonio  culturale,
nonche' all'acquisizione dei seguenti pareri: 
  a) parere ai sensi dell'art. 89 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001; 
  b) parere di cui all'art. 2 della legge regionale 3  gennaio  1986,
n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e  relative  norme
transitorie) e successive modifiche; 
  c) parere di cui all'art. 20, comma primo, lettera f), della  legge
23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio   sanitario
nazionale) e successive modifiche. 
      5.  Le  modalita'  di  cui  al  comma  1  si  applicano   anche
all'approvazione delle deliberazioni adottate  in  conseguenza  della
decadenza di vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita') e successive modifiche.»; 
    g) all'art. 7: 
  1) al comma primo, le parole: «dagli articoli 14 e 15  della  legge
regionale 12 settembre 1977, n. 35» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dall'art. 23-ter del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001»; 
  2) al comma secondo, dopo  le  parole:  «d'uso»  sono  aggiunte  le
seguenti: «fermo restando che e' sempre consentito il mutamento della
destinazione d'uso all'interno della stessa categoria  funzionale  di
cui all'art. 23-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001»; 
  3) il comma terzo e' sostituito dal seguente: 
        «3.  I  titoli  abilitativi  necessari  per   effettuare   il
mutamento  della  destinazione  d'uso  sono  quelli   connessi   alle
tipologie di intervento che li consentono,  secondo  quanto  disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.»; 
      4) il comma quarto e' abrogato. 
      2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare  e  semplificare  i
procedimenti amministrativi di attuazione della  legge  regionale  18
luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per  il
recupero  edilizio)  e  successive  modifiche,  alla  medesima  legge
regionale n. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'alinea del comma 1  dell'art.  1,  dopo  le  parole:  «detta
disposizioni  finalizzate  a»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «al
perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi  previsti
dalla presente legge, di una o piu' delle finalita' sotto elencate:»; 
  b) al comma 1 dell'art. 6, dopo la parola: «Per le» sono sostituite
dalle seguenti: «Per il perseguimento di una o piu' delle».