Art. 8 Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura 1. Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attivita' rurali aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attivita' agricole) e successive modifiche, e' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, nonche' presso le Aree decentrate dell'agricoltura (ADA), il sistema autorizzativo per l'agricoltura, di seguito denominato sistema autorizzativo. 2. Il sistema autorizzativo e' l'insieme dei mezzi tecnici, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalita' informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di cui al comma 1. 3. La regione per l'operativita' del sistema autorizzativo promuove azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l'istituzione di tavoli tecnici, la stipula di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni competenti. Sulla base di accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche la struttura regionale competente in materia di agricoltura puo' svolgere la funzione di amministrazione procedente nelle procedure di cui al comma 1. 4. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche per i propri enti dipendenti, collegati e controllati, e' designata quale rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, da svolgersi in forma simultanea e modalita' sincrona e indette nell'ambito delle procedure di cui al comma 1. 5. Il sistema autorizzativo, in conformita' a quanto previsto all'art. 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, relativo alla riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi, supporta i SUAA comunali, comunque denominati, per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle previste nei commi da 10 a 25. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida per la standardizzazione delle procedure, unitamente alla modulistica per: a) la presentazione dell'istanza, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013); b) le modalita' di verifica della documentazione, anche mediante la predisposizione di liste di controllo. 7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6 sono, altresi', individuati: a) per il procedimento unico di cui ai commi da 9 a 14: 1) le procedure amministrative; 2) la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e dell'avviso dell'avvio delle attivita'; 3) lo schema di determinazione dirigenziale per il rilascio del titolo autorizzativo; 4) le modalita' di verifica urbanistico-edilizia effettuata dalle amministrazioni comunali; 5) le specifiche modalita' di conduzione delle conferenze di servizi; b) per l'inizio attivita' di cui ai commi da 15 a 24: 1) le attivita' e le corrispondenti procedure dichiarative di avvio delle stesse nonche' quelle escluse dall'ambito applicativo; 2) la modulistica da utilizzare per la verifica da parte dell'amministrazione procedente della correttezza dell'istanza di inizio attivita' e della variazione della stessa. 8. Resta fermo che, nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7, il procedimento unico e l'inizio attivita' di cui ai commi da 9 a 24 sono effettuati in base alla normativa vigente. 9. Il sistema autorizzativo di cui ai commi da 1 a 8 supporta i SUAA per la gestione delle procedure amministrative relative al procedimento unico di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche. 10. L'esercizio delle attivita' agricole aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 e' attivato, secondo le modalita' di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, anche comprendente la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA) di cui all'art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. 11. Le istanze per l'avvio del procedimento unico sono presentate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006 presso i SUAA comunali, comunque denominati, o, in presenza di accordi, presso il sistema autorizzativo secondo le modalita' previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6. 12. Fermo restando il disposto di cui al comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 a norma del quale il provvedimento conclusivo del procedimento unico, anche assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste, qualora per l'inizio dell'attivita' il provvedimento conclusivo del procedimento unico disponga l'acquisizione di consequenziali atti amministrativi, quali, tra l'altro, autorizzazioni, pareri, nulla osta per la realizzazione degli interventi, puo' essere indetta una nuova conferenza di servizi. 13. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al comma 12 prevede gli adempimenti necessari al raggiungimento delle condizioni che consentono l'avvio delle attivita' e le modalita' di avvio del procedimento di conferenza di servizi qualora necessario. 14. I soggetti di cui al comma 11, espletate le procedure di cui ai commi precedenti, inviano all'amministrazione procedente un avviso di avvio delle attivita' che costituisce inizio attivita' ai sensi dei commi da 15 a 24. 15. Qualora non si proceda a norma dei commi da 9 a 14, i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006, per l'esercizio delle attivita' rurali aziendali, possono attivare le procedure per l'inizio attivita' presso i SUAA o, in caso di accordi, presso il sistema autorizzativo secondo le modalita' previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6. 16. Le attivita' multifunzionali sono attivate secondo le procedure di cui ai commi da 15 a 24. 17. Ai fini dell'inizio attivita', sono inviate all'amministrazione procedente laddove previsto dalle disposizioni vigenti: a) la comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche; b) la notifica sanitaria di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari; c) la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, necessaria, tra l'altro, per l'esercizio delle attivita' multifunzionali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006, che configurino un servizio al pubblico nonche' per l'esercizio delle attivita' multimprenditoriali qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali quali il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). 18. L'esercizio delle attivita' multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, e' subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al comma 15, di una SCIA. 19. Per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attivita' esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste. 20. L'inizio attivita' e' presentato all'amministrazione procedente quando gli adempimenti amministrativi sono conclusi ad esclusione dei casi di cui al comma 23. 21. Alla valutazione delle istanze pervenute ai sensi dei commi da 15 a 20 provvede il comune, o, in presenza di accordi, il sistema autorizzativo che procede alla verifica della conformita' alla normativa vigente delle attivita' previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) il possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarita' del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); b) la sussistenza di uno dei titoli di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attivita'; c) la sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attivita' agricola tradizionale sulle attivita' multifunzionali. 22. Fermo restando quanto previsto dai commi da 9 a 14, i comuni possono attivare la commissione agraria di cui all'art. 57 della legge regionale n. 38/1999, su istanza del soggetto proponente, ai fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze. 23. Nei casi di inizio attivita' effettuato con le modalita' della SCIA in cui debbano essere acquisiti atti di assenso comunque denominati o pareri non pertinenti o comunque non riferiti alla realizzazione di interventi, delle opere, dei manufatti in genere, delle modifiche delle funzioni a cui gli immobili sono destinati, l'inizio attivita' e' condizionato all'acquisizione di tali atti anche con le modalita' della conferenza di servizi a norma del comma 3 dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990. 24. L'amministrazione procedente in esito alle verifiche positive delle istanze di inizio attivita' pervenute, invia agli uffici competenti la comunicazione che l'attivita' e' stata avviata ai fini dei consequenziali adempimenti di legge nonche' le comunicazioni necessarie all'aggiornamento degli elenchi per le attivita' di diversificazione agricola di cui alla legge regionale n. 14/2006 e dell'avvenuta notifica sanitaria all'azienda sanitaria locale competente per territorio. 25. All'art. 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «E' istituita l'anagrafe unica delle attivita' agricole del Lazio (AUAAL), integrata con il sistema informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi a tutte le attivita' agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e a quelle a queste connesse» sono sostituite dalle seguenti: «Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura e' istituita l'anagrafe unica delle attivita' agricole del Lazio (AUAAL) che raccoglie i dati relativi a tutte le attivita' agricole aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attivita' agricole) e successive modifiche»; b) al comma 2 le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti, pubblici o privati, esercenti le attivita' di cui al comma 1 e che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'amministrazione regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono tenuti all'iscrizione all'AUAAL» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione all'AUUAL e' effettuata da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura all'atto dell'apertura, presso i centri di assistenza agricola, del fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999, su segnalazione dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale stesso»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nell'AUAAL sono contenuti i dati relativi all'inizio attivita' delle imprese agricole esercitanti le attivita' agricole aziendali anche derivanti dalla procedura autorizzativa del procedimento unico. I dati relativi all'inizio attivita' sono inviati all'AUAAL dagli sportelli unici per le attivita' produttive (SUAP) comunali competenti per territorio o dal sistema autorizzativo per l'agricoltura in caso di accordi.»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine del funzionamento dell'AUAAL, adotta una deliberazione per definire i contenuti necessari, le modalita' di aggiornamento, con particolare riferimento ai dati relativi all'inizio attivita' per ogni comune ed impresa operante nel territorio regionale.». 26. La regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti amministrativi gestiti dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura. 27. Per le finalita' di cui al comma 26, e' istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura la banca dati informatica dei dati relativi al sistema rurale regionale che si connette al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed al sistema integrato territoriale della direzione regionale competente in materia di urbanistica al fine di garantire l'interoperabilita' dei sistemi per uno scambio continuo di informazioni tra pubbliche amministrazioni. 28. Nella banca dati informatica dei dati relativi al sistema rurale regionale confluiscono: a) i dati relativi alla gestione del sistema autorizzativo di cui ai commi da 1 a 8; b) l'anagrafe unica delle imprese agricole di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2009; c) il Registro unico dei controlli in agricoltura (RUCA) di cui all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2009; d) gli elenchi sulle attivita' di diversificazione delle attivita' agricole di cui alla legge regionale n. 14/2006; e) il registro dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui agli articoli 57 e 57-bis della legge regionale n. 38/1999. 29. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 28 si provvede mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 30. Alla legge regionale n. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera h-bis) del comma 2 dell'art. 1, e' inserita la seguente: «h-ter) favorire l'attivita' di enoturismo e olioturismo;»; b) dopo il comma 1-bis dell'art. 2, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Sono considerate attivita' enoturistiche, ai fini della presente legge, tutte le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attivita', quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attivita' vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attivita' di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo; 1-quater. Si intendono attivita' di olioturismo tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.»; c) dopo il comma 1-quinquies dell'art. 2-bis, dopo sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza di cui ai commi precedenti: a) le attivita' di multifunzionalita' produttiva che prevedono l'utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attivita' agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola; b) le attivita' multifunzionali per le quali siano gia' stabilite le soglie di produzione, al di sotto delle quali e' rispettato il rapporto di prevalenza con le attivita' agricole tradizionali; 1-septies. Al fine di contemperare lo sviluppo delle attivita' multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di conservazione di habitat e specie di interesse unionale, all'interno dei siti della rete Natura 2000 possono essere attivate le «misure contrattuali» e gli «interventi attivi e le azioni da incentivare», anche in forma onerosa, inserite nelle rispettive deliberazioni di adozione delle misure di conservazione e secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 569 (Misure contrattuali di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive nn. 2009/147/CE e 92/43/CEE); 1-octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalita' di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.»; d) all'art. 2-bis, comma 7, lettera a), dopo la parola: «ittiturismo» sono inserite le seguenti: «, enoturismo e olioturismo»; e) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 2-ter sono abrogati; f) al comma 2 dell'art. 2-quater le parole: «qualora la verifica di cui all'art. 2-ter, comma 4, abbia esito positivo» sono soppresse; g) al comma 5 dell'art. 14 le parole: «le modalita' previste all'art. 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' previste per le procedure autorizzative per l'esercizio delle attivita'»; h) la lettera a) del comma 3 dell'art. 27-bis e' sostituita dalla seguente: «a) presenza delle condizioni per l'esercizio delle attivita' previste dalla normativa vigente;»; i) la lettera f) del comma 3 dell'art. 27-bis e' sostituita dalla seguente: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attivita' secondo la normativa vigente;»; l) la lettera a) del comma 2 dell'art. 27-ter e' sostituita dalla seguente: «a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attivita' previste dalla normativa vigente;»; m) la lettera f) del comma 2 dell'art. 27-ter e' sostituita dalla seguente: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attivita' secondo la normativa vigente;».