Art. 8 
 
             Coordinamento delle procedure autorizzative 
                           in agricoltura 
 
  1. Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi
delle  procedure  di  comunicazione,  segnalazione  e  autorizzazione
relative alle attivita' rurali aziendali  di  cui  all'art.  2  della
legge  regionale 2  novembre  2006,  n.  14  (Norme  in  materia   di
diversificazione delle attivita' agricole) e successive modifiche, e'
istituito, presso la direzione regionale  competente  in  materia  di
agricoltura,  nonche'  presso  le  Aree  decentrate  dell'agricoltura
(ADA),  il  sistema  autorizzativo  per  l'agricoltura,  di   seguito
denominato sistema autorizzativo. 
  2. Il sistema autorizzativo e' l'insieme dei mezzi  tecnici,  delle
procedure  organizzative  e  delle  risorse  umane  finalizzati  alla
gestione   delle   informazioni   prodotte,   anche   con   modalita'
informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti
al  rilascio  di  atti  di  assenso,  pareri,  nulla  osta   comunque
denominati relativi alle procedure di cui al comma 1. 
  3. La regione per l'operativita' del sistema autorizzativo promuove
azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l'istituzione  di
tavoli tecnici,  la  stipula  di  protocolli  e  convenzioni  tra  le
amministrazioni competenti. Sulla base di accordi stipulati ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi)  e  successive  modifiche   la   struttura
regionale competente in  materia  di  agricoltura  puo'  svolgere  la
funzione di amministrazione procedente  nelle  procedure  di  cui  al
comma 1. 
  4. La struttura regionale competente  in  materia  di  agricoltura,
anche per i propri  enti  dipendenti,  collegati  e  controllati,  e'
designata quale rappresentante unico regionale  nelle  conferenze  di
servizi decisorie di cui al comma  2  dell'art.  14  della  legge  n.
241/1990 e successive modifiche, da svolgersi in forma  simultanea  e
modalita' sincrona e indette nell'ambito delle procedure  di  cui  al
comma 1. 
  5. Il sistema  autorizzativo,  in  conformita'  a  quanto  previsto
all'art. 4, comma 2, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  relativo
alla  riduzione  dei  termini  per  i  procedimenti   amministrativi,
supporta i SUAA comunali, comunque denominati, per la gestione  delle
procedure  amministrative  con  particolare  riferimento   a   quelle
previste nei commi da 10 a 25. 
  6. Con deliberazione della  Giunta  regionale,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  approvate  le  linee  guida  per  la  standardizzazione   delle
procedure, unitamente alla modulistica per: 
    a) la presentazione dell'istanza, anche per il tramite dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 1,  commi
134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12  (Disposizioni
collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013); 
    b) le modalita' di verifica della documentazione, anche  mediante
la predisposizione di liste di controllo. 
  7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6 sono,  altresi',
individuati: 
    a) per il procedimento unico di cui ai commi da 9 a 14: 
  1) le procedure amministrative; 
  2) la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e
dell'avviso dell'avvio delle attivita'; 
  3) lo schema di determinazione dirigenziale  per  il  rilascio  del
titolo autorizzativo; 
      4) le modalita'  di  verifica  urbanistico-edilizia  effettuata
dalle amministrazioni comunali; 
      5) le specifiche modalita' di conduzione  delle  conferenze  di
servizi; 
    b) per l'inizio attivita' di cui ai commi da 15 a 24: 
  1) le attivita' e le corrispondenti procedure dichiarative di avvio
delle stesse nonche' quelle escluse dall'ambito applicativo; 
  2)  la  modulistica  da  utilizzare  per  la  verifica   da   parte
dell'amministrazione procedente  della  correttezza  dell'istanza  di
inizio attivita' e della variazione della stessa. 
  8. Resta fermo che, nelle more dell'adozione della deliberazione di
cui al comma 7, il procedimento unico e l'inizio attivita' di cui  ai
commi da 9 a 24 sono effettuati in base alla normativa vigente. 
  9. Il sistema autorizzativo di cui ai commi da 1  a  8  supporta  i
SUAA per la  gestione  delle  procedure  amministrative  relative  al
procedimento unico di cui  agli  articoli  7  e  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per
la semplificazione ed il riordino della  disciplina  sullo  sportello
unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e  successive
modifiche. 
  10. L'esercizio delle attivita' agricole aziendali di cui  all'art.
2 della legge regionale n. 14/2006 e' attivato, secondo le  modalita'
di cui al capo IV del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
160/2010,  anche  comprendente  la  presentazione  di  un  piano   di
utilizzazione  aziendale  (PUA)  di  cui  all'art.  57  della   legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del  territorio)
e successive modifiche. 
  11. Le istanze per l'avvio del procedimento unico  sono  presentate
dai soggetti di cui all'art.  2  della  legge  regionale  n.  14/2006
presso i SUAA  comunali,  comunque  denominati,  o,  in  presenza  di
accordi,  presso  il  sistema  autorizzativo  secondo  le   modalita'
previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6. 
  12. Fermo restando il disposto di cui al comma 6  dell'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 a norma del quale
il provvedimento conclusivo del procedimento unico, anche assunto nei
termini di cui agli articoli da 14  a  14-quinquies  della  legge  n.
241/1990, e', ad ogni effetto,  titolo  unico  per  la  realizzazione
dell'intervento e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  richieste,
qualora per l'inizio dell'attivita' il provvedimento  conclusivo  del
procedimento unico disponga  l'acquisizione  di  consequenziali  atti
amministrativi, quali, tra  l'altro,  autorizzazioni,  pareri,  nulla
osta per la realizzazione degli interventi, puo' essere  indetta  una
nuova conferenza di servizi. 
  13. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico  di  cui  al
comma 12 prevede gli adempimenti necessari  al  raggiungimento  delle
condizioni che consentono l'avvio delle attivita' e le  modalita'  di
avvio del procedimento di conferenza di servizi qualora necessario. 
  14. I soggetti di cui al comma 11, espletate le procedure di cui ai
commi precedenti, inviano all'amministrazione procedente un avviso di
avvio delle attivita' che costituisce inizio attivita' ai  sensi  dei
commi da 15 a 24. 
  15. Qualora non si proceda a norma dei commi da 9 a 14, i  soggetti
di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006,  per  l'esercizio
delle attivita' rurali aziendali, possono  attivare le  procedure per
l'inizio attivita' presso i SUAA o, in caso  di  accordi,  presso  il
sistema autorizzativo secondo le modalita'  previste  e  disciplinate
dalle linee guida di cui al comma 6. 
  16. Le attivita' multifunzionali sono attivate secondo le procedure
di cui ai commi da 15 a 24. 
  17. Ai fini dell'inizio attivita', sono inviate all'amministrazione
procedente laddove previsto dalle disposizioni vigenti: 
    a) la comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo  18
maggio 2001, n.  228  (Orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57)  e
successive modifiche; 
    b) la notifica sanitaria di cui all'art. 6 del  regolamento  (CE)
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari; 
    c) la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di  cui
all'art. 19 della legge n. 241/1990,  necessaria,  tra  l'altro,  per
l'esercizio delle attivita' multifunzionali di cui all'art.  2  della
legge regionale n. 14/2006, che configurino un servizio  al  pubblico
nonche' per l'esercizio delle attivita'  multimprenditoriali  qualora
non specificamente disciplinate da altre disposizioni  statali  quali
il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  (Individuazione  di
procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione  certificata  di
inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso  e  comunicazione  e  di
definizione  dei  regimi  amministrativi  applicabili  a  determinate
attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto
2015, n. 124). 
  18. L'esercizio delle attivita' multifunzionali che configurino  un
servizio al pubblico,  qualora  non  specificamente  disciplinate  da
altre  disposizioni  statali  e  regionali,   e'   subordinato   alla
presentazione, da parte dei soggetti di cui al comma 15, di una SCIA. 
  19. Per le variazioni tecniche e/o amministrative  delle  attivita'
esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla  natura
delle variazioni previste. 
  20. L'inizio attivita' e' presentato all'amministrazione procedente
quando gli adempimenti amministrativi sono conclusi ad esclusione dei
casi di cui al comma 23. 
  21. Alla valutazione delle istanze pervenute ai sensi dei commi  da
15 a 20 provvede il comune, o, in presenza  di  accordi,  il  sistema
autorizzativo  che  procede  alla  verifica  della  conformita'  alla
normativa  vigente  delle   attivita'   previste,   con   particolare
riferimento ai seguenti elementi: 
    a) il possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da  parte
del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarita'  del  fascicolo
aziendale di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante  norme  per  l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173); 
    b) la sussistenza di uno dei titoli di cui alla  legge  3  maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con
riferimento ai terreni e  manufatti  nei  quali  sono  esercitate  le
attivita'; 
    c) la sussistenza del rapporto di connessione e della  prevalenza
dell'attivita' agricola tradizionale sulle attivita' multifunzionali. 
  22. Fermo restando quanto previsto dai commi da 9 a  14,  i  comuni
possono attivare la commissione agraria  di  cui  all'art.  57  della
legge regionale n. 38/1999, su istanza del  soggetto  proponente,  ai
fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze. 
  23. Nei casi di inizio attivita' effettuato con le modalita'  della
SCIA in  cui  debbano  essere  acquisiti  atti  di  assenso  comunque
denominati o pareri non  pertinenti  o  comunque  non  riferiti  alla
realizzazione di interventi, delle opere, dei  manufatti  in  genere,
delle modifiche delle funzioni a cui  gli  immobili  sono  destinati,
l'inizio attivita' e'  condizionato  all'acquisizione  di  tali  atti
anche con le modalita' della conferenza di servizi a norma del  comma
3 dell'art. 19-bis della legge n. 241/1990. 
  24. L'amministrazione procedente in esito alle  verifiche  positive
delle istanze  di  inizio  attivita'  pervenute,  invia  agli  uffici
competenti la comunicazione che l'attivita' e' stata avviata ai  fini
dei consequenziali adempimenti  di  legge  nonche'  le  comunicazioni
necessarie  all'aggiornamento  degli  elenchi  per  le  attivita'  di
diversificazione agricola di cui alla legge regionale  n.  14/2006  e
dell'avvenuta  notifica  sanitaria   all'azienda   sanitaria   locale
competente per territorio. 
  25. All'art.  8  della  legge  regionale 13  febbraio  2009,  n.  1
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «E'  istituita  l'anagrafe  unica  delle
attivita' agricole  del  Lazio  (AUAAL),  integrata  con  il  sistema
informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi  a
tutte le attivita' agricole, agroalimentari, forestali e della  pesca
e a quelle a queste connesse» sono sostituite dalle seguenti: «Presso
la direzione  regionale  competente  in  materia  di  agricoltura  e'
istituita l'anagrafe unica delle attivita' agricole del Lazio (AUAAL)
che raccoglie i dati relativi a tutte le attivita' agricole aziendali
di cui all'art. 2 della legge  regionale   2  novembre  2006,  n.  14
(Norme in materia di diversificazione  delle  attivita'  agricole)  e
successive modifiche»; 
    b) al comma 2 le parole: «Entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  i  soggetti,  pubblici  o
privati,  esercenti  le  attivita'  di  cui  al   comma   1   e   che
intrattengano, a qualsiasi  titolo,  rapporti  con  l'amministrazione
regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono  tenuti
all'iscrizione   all'AUAAL»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«L'iscrizione  all'AUUAL  e'  effettuata  da  parte  della  direzione
regionale   competente   in   materia   di    agricoltura    all'atto
dell'apertura, presso i centri di assistenza agricola, del  fascicolo
aziendale ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
503/1999,  su  segnalazione  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza
agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale stesso»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  Nell'AUAAL  sono  contenuti  i  dati  relativi  all'inizio
attivita' delle imprese agricole esercitanti  le  attivita'  agricole
aziendali  anche  derivanti   dalla   procedura   autorizzativa   del
procedimento unico. I dati relativi all'inizio attivita' sono inviati
all'AUAAL dagli sportelli unici per le  attivita'  produttive  (SUAP)
comunali competenti per territorio o dal  sistema  autorizzativo  per
l'agricoltura in caso di accordi.»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La Giunta regionale, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   al   fine   del
funzionamento dell'AUAAL, adotta una  deliberazione  per  definire  i
contenuti necessari, le modalita' di aggiornamento,  con  particolare
riferimento ai dati relativi all'inizio attivita' per ogni comune  ed
impresa operante nel territorio regionale.». 
  26. La regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti
amministrativi  gestiti  dalla  direzione  regionale  competente   in
materia di agricoltura. 
  27. Per le finalita' di cui al comma 26,  e'  istituita  presso  la
direzione regionale competente in materia  di  agricoltura  la  banca
dati informatica dei dati relativi al sistema rurale regionale che si
connette al Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  ed  al
sistema integrato territoriale della direzione  regionale  competente
in materia di urbanistica al fine  di  garantire  l'interoperabilita'
dei sistemi per uno scambio continuo di  informazioni  tra  pubbliche
amministrazioni. 
  28. Nella banca dati  informatica  dei  dati  relativi  al  sistema
rurale regionale confluiscono: 
    a) i dati relativi alla gestione del sistema autorizzativo di cui
ai commi da 1 a 8; 
  b) l'anagrafe unica delle imprese agricole di cui all'art. 8  della
legge regionale n. 1/2009; 
  c) il Registro unico dei controlli in  agricoltura  (RUCA)  di  cui
all'art. 8-bis della legge regionale n. 1/2009; 
  d) gli elenchi sulle attivita' di diversificazione delle  attivita'
agricole di cui alla legge regionale n. 14/2006; 
    e) il registro dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA) di  cui
agli articoli 57 e 57-bis della legge regionale n. 38/1999. 
  29. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 28  si
provvede mediante  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  30. Alla legge regionale n.  14/2006  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo la lettera h-bis) del comma 2 dell'art. 1, e' inserita la
seguente: 
      «h-ter) favorire l'attivita' di enoturismo e olioturismo;»; 
    b) dopo il comma 1-bis dell'art. 2, sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Sono considerate attivita' enoturistiche, ai fini della
presente legge, tutte le attivita' formative ed  informative  rivolte
alle produzioni vitivinicole del territorio  e  alla  conoscenza  del
vino, con particolare riguardo  alle  indicazioni  geografiche  (DOP,
IGP)  nel  cui  areale  si  svolge  l'attivita',  quali,   a   titolo
esemplificativo,  le  visite  guidate  ai   vigneti   di   pertinenza
dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione della vite, della  storia  e  della
pratica  dell'attivita'  vitivinicola  ed  enologica  in  genere;  le
iniziative di carattere  didattico,  culturale  e  ricreativo  svolte
nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi  compresa  la  vendemmia
didattica; le attivita' di degustazione e  commercializzazione  delle
produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad  alimenti,
da  intendersi  quali  prodotti  agro-alimentari   freddi   preparati
dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati,  pronti  per  il
consumo; 
      1-quater.  Si  intendono  attivita'  di  olioturismo  tutte  le
attivita' di conoscenza dell'olio  d'oliva  espletate  nel  luogo  di
produzione, le visite nei luoghi  di  coltura,  di  produzione  o  di
esposizione degli strumenti utili alla  coltivazione  dell'ulivo,  la
degustazione e  la  commercializzazione  delle  produzioni  aziendali
dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative  a
carattere  didattico  e  ricreativo   nell'ambito   dei   luoghi   di
coltivazione e produzione.»; 
    c) dopo il comma 1-quinquies dell'art. 2-bis, dopo sono  inseriti
i seguenti: 
      «1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza di cui ai
commi precedenti: 
    a) le attivita' di multifunzionalita'  produttiva  che  prevedono
l'utilizzo  esclusivo  delle  produzioni  derivanti  dalle  attivita'
agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola; 
    b) le attivita' multifunzionali per le quali siano gia' stabilite
le soglie di produzione, al di sotto delle  quali  e'  rispettato  il
rapporto di prevalenza con le attivita' agricole tradizionali; 
      1-septies. Al fine di contemperare lo sviluppo delle  attivita'
multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di  conservazione
di habitat e specie di interesse unionale, all'interno dei siti della
rete Natura 2000 possono essere attivate le «misure  contrattuali»  e
gli «interventi attivi e le azioni da incentivare»,  anche  in  forma
onerosa, inserite nelle rispettive deliberazioni  di  adozione  delle
misure  di  conservazione  e  secondo  gli  indirizzi  di  cui   alla
deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 569  (Misure
contrattuali di conservazione per i siti della Rete  Natura  2000  di
cui alle direttive nn. 2009/147/CE e 92/43/CEE); 
      1-octies. La Giunta regionale definisce, entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie
di  accordi  di  natura  contrattuale  di  cui  al  comma  precedente
attivabili, le modalita'  di  attuazione  e  le  risorse  finanziarie
dedicate, coerentemente con  i  fabbisogni  finanziari  previsti  nel
Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell'art. 8 della direttiva  n.
92/43/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio   1992,   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche.»; 
    d)  all'art.  2-bis,  comma  7,  lettera  a),  dopo  la   parola:
«ittiturismo»  sono   inserite   le   seguenti:   «,   enoturismo   e
olioturismo»; 
    e) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 2-ter sono abrogati; 
    f) al comma 2 dell'art. 2-quater le parole: «qualora la  verifica
di cui all'art. 2-ter, comma 4, abbia esito positivo» sono soppresse; 
  g) al comma 5  dell'art.  14  le  parole:  «le  modalita'  previste
all'art.  2-ter»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   modalita'
previste  per  le  procedure  autorizzative  per  l'esercizio   delle
attivita'»; 
  h) la lettera a) del comma 3 dell'art. 27-bis e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) presenza delle condizioni per l'esercizio  delle  attivita'
previste dalla normativa vigente;»; 
    i) la lettera f) del comma 3 dell'art. 27-bis e' sostituita dalla
seguente: 
      «f) utilizzo di strutture diverse  da  quelle  autorizzate  per
l'esercizio delle attivita' secondo la normativa vigente;»; 
    l) la lettera a) del comma 2 dell'art. 27-ter e' sostituita dalla
seguente: 
      «a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attivita'
previste dalla normativa vigente;»; 
    m) la lettera f) del comma 2 dell'art. 27-ter e' sostituita dalla
seguente: 
      «f) utilizzo di strutture diverse  da  quelle  autorizzate  per
l'esercizio delle attivita' secondo la normativa vigente;».