Art. 9 Disposizioni di semplificazione in materia ambientale 1. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei). - 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' subordinata al possesso: a) dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del direttore della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12. La partecipazione al corso di cui al primo periodo non e' richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi; b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'. Il versamento e, quindi, il periodo di validita' annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso; c) di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. Ai minori di quattordici anni e' consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Ai residenti nella regione sprovvisti dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b). 4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), e' esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all'attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all'attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono gia' in possesso di un tesserino rilasciato dalla regione possono esibire tale tesserino in luogo dell'attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a). 5. La regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui e' possibile effettuare la raccolta.»; b) al comma 1 dell'art. 14 le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; c) all'art. 16: 1) al numero 1), della lettera a), del comma 1 le parole: «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)»; 2) al numero 1) della lettera b) del comma 1 le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 3) al numero 1) della lettera c), del comma 1 le parole: «il prescritto tesserino regionale di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestato di partecipazione, la ricevuta di versamento ed il documento di riconoscimento di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c)»; 4) il comma 6 e' abrogato; d) gli articoli 5, 7 e 21 sono abrogati. 2. Il provvedimento di competenza regionale di cui all'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia. 3. Il prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 394/1991, si svolge nella forma della caccia controllata, entro il limite di densita' venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari, salvo diverse piu' restrittive misure stabilite secondo quanto previsto dal medesimo art. 32, comma 1, e nelle aree della Rete Natura 2000, in base alle prescrizioni di procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, riservata ai soli residenti nei comuni laziali dell'area naturale protetta e dell'area contigua. 4. Ove il limite di densita' venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui insiste l'area contigua. 5. La regione provvede all'approvazione del perimetro dell'area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalita' stabilite dall'art. 32, comma 1, della legge n. 394/1991. 6. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'art. 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba livia) provenienti da allevamento; 5-ter. I cacciatori che acquisiscono o che gia' possiedono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta all'area decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a darne formale riscontro.»; b) all'art. 10: 1) al comma 1 dopo le parole: «pianificazione faunistico-venatoria» sono inserite le seguenti: «effettuata tramite il Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR)»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva gli indirizzi per l'elaborazione del PFVR sulla base dei criteri di omogeneita' forniti dall'ISPRA e dai soggetti competenti in materia incaricati dalla regione.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il PFVR e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneita' e congruenza forniti dall'ISPRA ed elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all'art. 12.»; 4) al comma 4 le parole: «e le province attuano» sono sostituite dalla seguente: «attua» e le parole: «Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli A.T.C., adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.» sono soppresse; c) all'art. 12: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Elementi provinciali del PFVR)»; 2) al comma 1 le parole: «i piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:» sono sostituite dalle seguenti «il PFVR contiene, su base provinciale, i seguenti elementi:»; 3) il comma 2 e' abrogato; 4) al comma 7 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La regione puo'»; d) al comma 5 dell'art. 23, le parole «senza richiami vivi» sono soppresse. 7. Tenuto conto che l'aumento del numero di cinghiali sul territorio regionale ha determinato l'insorgere di nuove e gravi criticita' per l'incolumita' pubblica, per la tutela della biodiversita' e delle produzioni agricole, il consiglio regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il nuovo piano faunistico-venatorio regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1995. Nelle more, gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che operano nella regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli ATC della provincia in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di iscrizione ad un ATC laziale, che non sia quello di residenza venatoria e con la perdita del diritto di caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria. 8. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 100: 1) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: «a-bis) la gestione forestale sostenibile integrata con la tutela del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversita' e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche;»; 2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio forestale nonche' l'approvazione dei piani di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;»; 3) dopo la lettera b-bis) e' inserita la seguente: «b-ter) l'elenco delle foreste vetuste;»; 4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La regione provvede alla gestione del patrimonio forestale regionale in forma diretta, ai sensi del comma 1, lettera a-bis) o tramite convenzioni e concessioni con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).»; b) il comma 3 dell'art. 101 e' sostituito dal seguente: «3. La provincia approva i progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito, per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche.»; c) l'art. 102 e' abrogato. 9. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 20: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il patrimonio forestale della regione e' costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) nonche' da quelle provenienti da lasciti, donazioni, acquisizioni o da altri enti pubblici disciolti.»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) al comma 4 la parola: «demanio» e' sostituita dalla seguente: «patrimonio»; b) al comma 2 dell'art. 21 il periodo: «Nel caso delle foreste demaniali di proprieta' della regione, e' cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.» e' sostituito dal seguente: «Per le foreste di proprieta' della regione, l'ente gestore procede all'accantonamento.»; c) al comma 3 dell'art. 24 la parola: «demanio» e' sostituita dalla seguente: «patrimonio»; d) all'art. 34-bis: 1) al comma 2 le parole: «degli 800 m s.l.m.» sono sostituite dalle seguenti: «dei 300 m s.l.m.»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle foreste incluse nell'elenco di cui al comma 5, al fine di favorirne la relativa conoscenza nonche' per migliorare il contesto ambientale e territoriale circostante.»; e) dopo il comma 1 dell'art. 52 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La regione promuove le attivita' e gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da legno; 1-ter. La regione favorisce, altresi', la costituzione e le attivita' di forme di gestione associata, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da legno e l'avvio delle procedure di certificazione FSC del patrimonio castanicolo da legno.». 10. Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera d), numero 2), si provvede mediante l'incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualita' 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 39/2002 di cui al programma 01 «Sistema di protezione civile» della missione 11 «Soccorso civile», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 11. All'art. 11 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «, per lo scarico delle acque reflue» sono inserite le seguenti: «provenienti da insediamenti inferiori a cinquanta abitanti equivalenti»; b) le parole: «con recupero delle acque grigie in fossa tenuta.» sono sostituite dalle seguenti: «e' inoltre consentito il recupero delle acque e il riutilizzo delle stesse cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del medesimo decreto ministeriale.». 12. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 8: 1) alla lettera d-ter) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: « Il termine di sei mesi puo' essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalita' di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991 e successive modifiche»; 2) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. E' consentita, limitatamente alle aree prive di vincoli o contraddistinte dal «paesaggio degli insediamenti urbani» cosi' come identificati dal PTPR, la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo che non comportano trasformazione permanente del territorio, al fine di migliorare l'offerta di spazi per lo spettacolo sportivo, nonche' per le attivita' connesse al settore audiovisivo e cinematografico. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a trentasei mesi consecutivi e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto.»; b) all'art. 44, comma 11, le parole: «fatto salvo quanto previsto ai commi 12, 13 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei paesaggi degli insediamenti urbani, nei paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel paesaggio agrario di continuita' nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B.». 13. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 7: 1) alla lettera a) del comma 2: 1.1 dopo le parole: «relativo ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «della proroga o del rinnovo previsti»; 1.2 le parole: «agli articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 11, 12, 30, 31, 34 e 35»; 1.3 dopo il numero 6) e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis) l'autorizzazione paesaggistica ovvero l'accertamento di compatibilita' paesaggistica di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Puo' presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento e la proroga dell'attivita' di coltivazione di cava e torbiera di cui agli articoli 12, 31, 34 e 35, anche l'interessato che non abbia inoltrato la domanda di cui all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell'attivita' estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformita' alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), purche' lo stesso sia in possesso di autorizzazione paesaggistica o dell'accertamento di compatibilita' paesaggistica di cui rispettivamente agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004.»; 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'assolvimento del pagamento degli oneri di concessione e del contributo ambientale e' condizione per il rilascio delle autorizzazioni di ampliamento, proroga o rinnovo.»; b) ai commi 1, 3 lettera a), e 7 dell'art. 8 le parole: «di attivita' produttive» sono soppresse; c) al comma 2 dell'art. 15 le parole: «possono essere aggiornati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere aggiornati almeno ogni tre anni»; d) al comma 2 dell'art. 30 le parole: «di attivita' produttive» sono soppresse; e) al comma 3 dell'art. 33 le parole: «di attivita' produttive» sono soppresse. 14. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ad azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 15. Alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di agevolare l'attivazione di biomonitoraggi ambientale attraverso le api, la regione riconosce l'apis mellifica come bioindicatore.»; b) dopo il comma 1 dell'art. 2 e' inserito il seguente: 1-bis. La regione agevola iniziative idonee all'attivazioni di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori attraverso linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle disposizioni della presente legge.»; c) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente «1. Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo o per il servizio di impollinazione nell'ambito del territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altre forme di notifica consentite dalla legge, al sindaco del comune in cui intende recarsi ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio indicando la sede in cui, previo consenso del proprietario del fondo, prevede di installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento ed il presunto periodo di sosta.»; d) dopo il comma 3 dell'art. 18 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 1-bis si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per l'attivazione di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori», alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualita' 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.». 16. Al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, i procedimenti di approvazione dei piani predisposti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), che contemplano interventi a carico dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, sono soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. Tale preventiva autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi. Resta salvo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42/2004 in merito agli interventi esonerati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica. 17. Il perimetro del Parco regionale dell'Appia Antica, istituito dalla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, e' modificato secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge. 18. L'allegato C alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla perimetrazione del Parco regionale urbano «Monte Orlando», istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, e' sostituito dall'Allegato C alla presente legge.