Art. 9 
 
        Disposizioni di semplificazione in materia ambientale 
 
  1. Alla legge regionale 5 agosto  1998,  n.  32  (Disciplina  della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di
altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  4  (Autorizzazione  alla  raccolta  dei  funghi   epigei
spontanei).  -  1.  La  raccolta  dei  funghi  epigei  spontanei   e'
subordinata al possesso: 
        a) dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione
micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto  dalle
aziende sanitarie  locali,  dagli  enti  locali,  dalle  associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti  pubblici  o
privati, anche in formato card, sulla base di  uno  schema  unico  di
programma approvato con atto del direttore della Direzione  regionale
competente  in  materia  di  agricoltura,  sentito  il  parere  della
commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 12. La  partecipazione
al corso di cui al primo periodo non e' richiesta per i  laureati  in
scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi; 
        b) della ricevuta del versamento del  contributo  annuale  di
euro 25,00 per i soggetti residenti nella regione e di euro 40,00 per
i soggetti non residenti nella regione. Sono esentati dal  versamento
i  residenti  nei  comuni  della  regione  che  abbiano  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta'. Il versamento e, quindi, il  periodo
di validita' annuale del contributo di cui alla presente lettera sono
riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso; 
        c) di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
      2. Ai minori di quattordici anni e' consentita la  raccolta  se
accompagnati da persona in possesso dell'attestato di partecipazione,
della ricevuta di versamento e di un documento di  riconoscimento  di
cui al comma 1, lettere a), b) e c). 
      3. Ai residenti  nella  regione  sprovvisti  dell'attestato  di
partecipazione ad un corso di formazione micologica sono  rilasciate,
a  richiesta,  dalla  regione,  delle  autorizzazioni   straordinarie
nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a  cinque
per ciascun anno solare, valide per  la  raccolta  di  funghi  epigei
spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona
in possesso dell'attestato di  partecipazione  e  della  ricevuta  di
versamento di cui al comma 1, lettere a) e b). 
      4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui  al
comma 1, lettera  b),  e'  esibita,  su  richiesta,  agli  organi  di
vigilanza, unitamente all'attestazione di partecipazione al corso  di
cui al comma 1, lettera a) ovvero all'attestazione  del  possesso  di
uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma  1,  lettera  a).
Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, sono gia' in possesso di un tesserino rilasciato  dalla
regione possono esibire tale tesserino  in  luogo  dell'attestato  di
partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a). 
      5. La  regione  determina  annualmente,  con  provvedimento  da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i quattro  giorni
della settimana in cui e' possibile effettuare la raccolta.»; 
        b) al  comma  1  dell'art.  14  le  parole:  «comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 
        c) all'art. 16: 
  1) al numero 1), della lettera a), del comma 1 le parole:  «di  cui
all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4, comma
1, lettera b)»; 
  2) al numero 1) della lettera b) del comma 1 le parole: «comma  10»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 
  3) al numero 1) della lettera  c),  del  comma  1  le  parole:  «il
prescritto tesserino regionale  di  autorizzazione»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «l'attestato  di  partecipazione,  la  ricevuta  di
versamento ed il documento di riconoscimento di cui all'art. 4, comma
1, lettere a), b) e c)»; 
          4) il comma 6 e' abrogato; 
        d) gli articoli 5, 7 e 21 sono abrogati. 
  2. Il provvedimento di competenza regionale  di  cui  all'art.  12,
comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) e successive modifiche, sono  approvati  con  deliberazione
della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare  competente
per materia. 
  3. Il prelievo venatorio nelle aree contigue  ai  parchi  nazionali
ricadenti nel territorio regionale, individuate  ai  sensi  dell'art.
32, comma 2, della legge n. 394/1991, si  svolge  nella  forma  della
caccia controllata, entro il  limite  di  densita'  venatoria  di  un
cacciatore ogni  quaranta  ettari,  salvo  diverse  piu'  restrittive
misure stabilite secondo quanto previsto dal medesimo art. 32,  comma
1, e nelle aree della Rete Natura 2000, in base alle prescrizioni  di
procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante  attuazione  della  direttiva  n. 92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e semi naturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, riservata  ai
soli residenti nei  comuni  laziali  dell'area  naturale  protetta  e
dell'area contigua. 
  4. Ove il limite  di  densita'  venatoria  di  un  cacciatore  ogni
quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3,
possono essere ammessi al  prelievo  venatorio  i  cacciatori  aventi
diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui  insiste
l'area contigua. 
  5. La regione provvede  all'approvazione  del  perimetro  dell'area
contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise  entro  e  non
oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
secondo le modalita' stabilite dall'art. 32, comma 1, della legge  n.
394/1991. 
  6. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per  la  tutela
della  fauna  selvatica  e  la  gestione  programmata  dell'esercizio
venatorio)  e  successive  modifiche,  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 5 dell'art. 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis.  E'  consentito  l'uso  come  richiami  vivi  dei  derivati
domestici del germano reale e del piccione selvatico (Colomba  livia)
provenienti da allevamento; 
  5-ter. I cacciatori che acquisiscono o che gia' possiedono richiami
vivi  di  allevamento  ne  danno   comunicazione   scritta   all'area
decentrata agricoltura competente per territorio, la quale provvede a
darne formale riscontro.»; 
    b) all'art. 10: 
  1) al comma 1 dopo le parole: «pianificazione faunistico-venatoria»
sono   inserite   le   seguenti:   «effettuata   tramite   il   Piano
faunistico-venatorio regionale (PFVR)»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Ai  fini   della   pianificazione   faunistico-venatoria
regionale, la Giunta regionale,  sentite  le  competenti  commissioni
consiliari permanenti, approva gli indirizzi per  l'elaborazione  del
PFVR sulla base dei criteri di omogeneita' forniti dall'ISPRA  e  dai
soggetti competenti in materia incaricati dalla regione.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il PFVR e' predisposto dalla Giunta regionale sulla  base
dei  criteri  di  omogeneita'  e  congruenza  forniti  dall'ISPRA  ed
elabora, su base provinciale, i contenuti di cui all'art. 12.»; 
      4)  al  comma  4  le  parole:  «e  le  province  attuano»  sono
sostituite dalla seguente: «attua» e le parole: «Le  province,  sulla
base  delle  indicazioni  del  comitato  di  gestione  degli  A.T.C.,
adottano  gli  opportuni  provvedimenti  amministrativi  di   propria
competenza.» sono soppresse; 
    c) all'art. 12: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «(Elementi
provinciali del PFVR)»; 
      2)  al  comma  1  le  parole:  «i   piani   faunistico-venatori
provinciali coordinati dal piano faunistico  regionale  comprendono:»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «il   PFVR   contiene,   su   base
provinciale, i seguenti elementi:»; 
  3) il comma 2 e' abrogato; 
  4) al comma 7 le parole:  «Le  province  possono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La regione puo'»; 
    d) al comma 5 dell'art. 23, le parole «senza richiami vivi»  sono
soppresse. 
  7.  Tenuto  conto  che  l'aumento  del  numero  di  cinghiali   sul
territorio regionale ha determinato  l'insorgere  di  nuove  e  gravi
criticita'  per  l'incolumita'  pubblica,   per   la   tutela   della
biodiversita' e delle produzioni  agricole,  il  consiglio  regionale
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge approva il nuovo piano faunistico-venatorio  regionale
ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/1995.  Nelle  more,
gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale che  operano  nella
regione sono autorizzati ad effettuare tale tipo di caccia negli  ATC
della provincia in cui opera la propria squadra, anche  se  non  sono
iscritti negli ATC stessi, perdendo il diritto di  iscrizione  ad  un
ATC laziale, che non sia quello  di  residenza  venatoria  e  con  la
perdita  del  diritto  di  caccia  in   mobilita'   alla   selvaggina
migratoria. 
  8. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione  delle
funzioni a livello  regionale  e  locale  per  la  realizzazione  del
decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 100: 
      1) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: 
        «a-bis) la gestione forestale sostenibile  integrata  con  la
tutela del territorio e del paesaggio,  con  la  conservazione  della
biodiversita' e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e
antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e  successive
modifiche;»; 
      2) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) la definizione degli  indirizzi  e  dei  criteri  per  la
gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la  ricomposizione  del
patrimonio forestale nonche' l'approvazione dei piani di  gestione  e
assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani  di
assestamento ed utilizzazione  dei  pascoli,  dei  piani  sommari  di
gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione
boschiva;»; 
  3) dopo la lettera b-bis) e' inserita la seguente: «b-ter) l'elenco
delle foreste vetuste;»; 
  4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. La regione  provvede  alla  gestione  del  patrimonio
forestale regionale in forma diretta, ai sensi del comma  1,  lettera
a-bis) o tramite convenzioni e concessioni  con  gli  enti  locali  e
altri soggetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 21, 22, 23
e 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme  in  materia
di gestione delle risorse forestali).»; 
    b) il comma 3 dell'art. 101 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La provincia approva i progetti di utilizzazione forestale,
fatto salvo quanto stabilito,  per  i  provvedimenti  concernenti  il
vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 11
dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo
in applicazione della legge 18 maggio  1989,  n.  183)  e  successive
modifiche.»; 
    c) l'art. 102 e' abrogato. 
  9. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di
gestione  delle  risorse  forestali)  e  successive  modifiche,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 20: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il patrimonio forestale della regione e' costituito dalle
foreste trasferite dallo Stato alla regione  ai  sensi  dell'art.  11
della legge 16 maggio 1970,  n.  281  (Provvedimenti  finanziari  per
l'attuazione  delle  regioni  a  statuto  ordinario)   e   successive
modifiche e dell'art. 68 del decreto del Presidente della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega  di  cui  all'art.  1
della legge 22 luglio 1975, n. 382) nonche' da quelle provenienti  da
lasciti,  donazioni,  acquisizioni   o   da   altri   enti   pubblici
disciolti.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3)  al  comma  4  la  parola:  «demanio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «patrimonio»; 
    b) al comma 2 dell'art. 21 il periodo: «Nel  caso  delle  foreste
demaniali di proprieta' della regione,  e'  cura  dell'ente  delegato
procedere all'accantonamento.» e' sostituito dal  seguente:  «Per  le
foreste  di  proprieta'  della  regione,   l'ente   gestore   procede
all'accantonamento.»; 
    c) al comma 3 dell'art. 24 la  parola:  «demanio»  e'  sostituita
dalla seguente: «patrimonio»; 
    d) all'art. 34-bis: 
  1) al comma 2 le parole: «degli 800 m s.l.m.» sono sostituite dalle
seguenti: «dei 300 m s.l.m.»; 
  2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. La regione, gli enti locali,  gli  enti  gestori  delle
aree  naturali  protette  e  le  associazioni  ambientaliste  possono
promuovere iniziative  di  pubblicizzazione  e  valorizzazione  delle
foreste incluse nell'elenco di cui al comma 5, al fine  di  favorirne
la relativa conoscenza nonche' per migliorare il contesto  ambientale
e territoriale circostante.»; 
    e) dopo il comma 1 dell'art. 52 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La regione promuove le attivita' e  gli  interventi  di
valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da legno; 
      1-ter. La regione favorisce, altresi',  la  costituzione  e  le
attivita' di forme di gestione associata, che assicurino la  gestione
sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da legno  e
l'avvio  delle  procedure  di  certificazione  FSC   del   patrimonio
castanicolo da legno.». 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera  d),  numero  2),  si
provvede mediante  l'incremento  per  euro  50.000,00,  per  ciascuna
annualita' 2020 e 2021, dell'autorizzazione di  spesa  relativa  alla
legge regionale n.  39/2002  di  cui  al  programma  01  «Sistema  di
protezione civile» della missione  11  «Soccorso  civile»,  titolo  1
«Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte
nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualita',
nel fondo speciale  di  cui  al  programma  03  «Altri  fondi»  della
missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  11. All'art. 11 della  legge  regionale  22  ottobre  2018,  n.  7,
relativo a disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «, per lo scarico  delle  acque  reflue»  sono
inserite  le  seguenti:  «provenienti  da  insediamenti  inferiori  a
cinquanta abitanti equivalenti»; 
    b) le parole: «con recupero delle acque grigie in fossa  tenuta.»
sono sostituite dalle seguenti: «e' inoltre  consentito  il  recupero
delle  acque  e  il  riutilizzo  delle  stesse  cosi'  come  previsto
dall'art. 3, comma 1, lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno  2003,  n.  185
(Regolamento recante norme tecniche per  il  riutilizzo  delle  acque
reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152) nel rispetto dei requisiti di cui all'art.  4
del medesimo decreto ministeriale.». 
  12. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di
aree naturali  protette  regionali),  e  successive  modifiche,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 8: 
      1) alla lettera d-ter) del comma 4 sono  aggiunte  le  seguenti
parole: « Il termine di sei mesi puo' essere superato  previa  intesa
tra il proponente e l'ente gestore per un massimo  di  ulteriori  tre
mesi, fatte salve le finalita' di tutela della presente legge e fermo
restando quanto previsto  dall'art.  11,  comma  3,  della  legge  n.
394/1991 e successive modifiche»; 
    2) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. E' consentita, limitatamente alle aree prive di vincoli
o contraddistinte dal «paesaggio  degli  insediamenti  urbani»  cosi'
come identificati dal PTPR, la realizzazione di  strutture  amovibili
ad uso temporaneo che non comportano  trasformazione  permanente  del
territorio,  al  fine  di  migliorare  l'offerta  di  spazi  per   lo
spettacolo sportivo, nonche' per le  attivita'  connesse  al  settore
audiovisivo  e  cinematografico.  Tali   strutture   possono   essere
installate per un periodo non superiore a trentasei mesi  consecutivi
e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto.»; 
    b) all'art. 44, comma 11, le parole: «fatto salvo quanto previsto
ai commi 12, 13 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:  «fatto  salvo
quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune
di Roma capitale, quanto previsto  ai  commi  13  e  14.  Nelle  aree
naturali protette per le quali nella relativa  legge  istitutiva  non
sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona  B,  di  cui
all'art.  7,  comma  4,  lettera  a),  si  applicano  le  misure   di
salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree  urbanizzate
individuate nel PTPR ovvero nei paesaggi degli  insediamenti  urbani,
nei paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel paesaggio agrario
di continuita' nelle quali si applicano  le  misure  di  salvaguardia
previste per la zona B.». 
  13. Alla legge regionale 6 dicembre  2004,  n.  17  concernente  la
disciplina organica in  materia  di  cave  e  torbiere  e  successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 7: 
      1) alla lettera a) del comma 2: 
  1.1  dopo  le  parole:  «relativo  ampliamento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «della proroga o del rinnovo previsti»; 
  1.2 le parole: «agli  articoli  11  e  12»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 11, 12, 30, 31, 34 e 35»; 
  1.3 dopo il numero 6) e' aggiunto, in fine, il seguente: 
          «6-bis)     l'autorizzazione      paesaggistica      ovvero
l'accertamento    di    compatibilita'    paesaggistica    di    cui,
rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137)  e  successive
modifiche per gli interventi ricadenti in aree sottoposte  a  vincolo
paesaggistico.»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis.   Puo'   presentare   domanda   per    il    rilascio
dell'autorizzazione per l'ampliamento e la proroga dell'attivita'  di
coltivazione di cava e torbiera di cui agli articoli 12, 31, 34 e 35,
anche l'interessato  che  non  abbia  inoltrato  la  domanda  di  cui
all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 30  (Disciplina
dell'attivita' estrattiva  iniziata  legittimamente  ai  sensi  della
vigente normativa regionale in materia  di  coltivazione  di  cave  e
torbiere, in conformita' alle leggi statali  e  regionali  di  tutela
paesistica ed ambientale), purche'  lo  stesso  sia  in  possesso  di
autorizzazione paesaggistica o  dell'accertamento  di  compatibilita'
paesaggistica di cui rispettivamente agli  articoli  146  e  167  del
decreto legislativo n. 42/2004.»; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  L'assolvimento  del   pagamento   degli   oneri   di
concessione e del contributo ambientale e' condizione per il rilascio
delle autorizzazioni di ampliamento, proroga o rinnovo.»; 
  b) ai commi 1, 3 lettera  a),  e  7  dell'art.  8  le  parole:  «di
attivita' produttive» sono soppresse; 
  c) al comma 2 dell'art. 15 le parole: «possono  essere  aggiornati»
sono sostituite dalle seguenti: «devono essere aggiornati almeno ogni
tre anni»; 
  d) al comma 2 dell'art. 30 le  parole:  «di  attivita'  produttive»
sono soppresse; 
    e) al comma 3 dell'art. 33 le parole: «di  attivita'  produttive»
sono soppresse. 
  14. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 22 ottobre  2018,
n.  7,  relativo  ad  azioni  strategiche  per  il  rilancio   e   la
riqualificazione del settore estrattivo, le parole:  «diciotto  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  15. Alla legge  regionale  21  novembre  1988,  n.  75  (Norme  per
l'incremento  ed  il  potenziamento  dell'apicoltura  laziale)   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al fine di agevolare  l'attivazione  di  biomonitoraggi
ambientale attraverso le api, la regione riconosce  l'apis  mellifica
come bioindicatore.»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 2 e' inserito il seguente: 
      1-bis. La regione agevola iniziative idonee all'attivazioni  di
stazioni di biomonitoraggio  a  favore  degli  apicoltori  attraverso
linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle  disposizioni
della presente legge.»; 
    c) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente 
      «1. Chiunque  intenda  effettuare  lo  spostamento  di  alveari
razionali  per  nomadismo  o  per  il  servizio   di   impollinazione
nell'ambito  del  territorio   laziale   deve   darne   comunicazione
preventiva, almeno cinque giorni prima, a mezzo di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno o altre forme di notifica consentite dalla legge,
al sindaco  del  comune  in  cui  intende  recarsi  ed  alla  azienda
sanitaria locale competente per territorio indicando la sede in  cui,
previo consenso del proprietario del  fondo,  prevede  di  installare
temporaneamente  i  propri  alveari,  indicandone   il   numero,   la
consistenza, la data di  trasferimento  ed  il  presunto  periodo  di
sosta.»; 
    d) dopo il comma 3 dell'art. 18 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Agli  oneri  derivanti  dall'art.  2,  comma  1-bis  si
provvede  mediante  l'istituzione  nel  programma  01  «Sviluppo  del
settore agricolo e del  sistema  agroalimentare»  della  missione  16
«Agricoltura, politiche agroalimentari  e  pesca»,  titolo  1  «Spese
correnti», della voce di spesa denominata: «Spese  per  l'attivazione
di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori»,  alla  cui
autorizzazione  di  spesa,  pari  ad  euro  50.000,00  per   ciascuna
annualita' 2020  e  2021,  si  provvede  mediante  la  corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022,  a
valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma   03   «Altri   fondi»   della   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 1.». 
  16. Al fine di semplificare  le  procedure  di  approvazione  della
pianificazione forestale aziendale, i  procedimenti  di  approvazione
dei piani predisposti ai sensi degli articoli 13  e  14  della  legge
regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione  delle
risorse forestali), che contemplano interventi a carico dei  beni  ai
sensi degli articoli 136 e 142 del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137)  e  successive
modifiche, sono soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione di  cui
all'art. 146 del decreto  legislativo  n.  42/2004.  Tale  preventiva
autorizzazione paesaggistica  si  intende  acquisita  per  tutti  gli
interventi previsti nei piani stessi e resi  esecutivi.  Resta  salvo
quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del  decreto
legislativo  n.  42/2004  in   merito   agli   interventi   esonerati
dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica. 
  17. Il perimetro del Parco regionale dell'Appia  Antica,  istituito
dalla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del  Parco
regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come  da  ultimo
modificato dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 2018,  n.  7,
e'  modificato  secondo  la  planimetria  e  la  relativa   relazione
descrittiva contenute, rispettivamente, negli  Allegati  A  e  B  che
costituiscono parte integrante della presente legge. 
  18. L'allegato C alla legge regionale  31  dicembre  2016,  n.  17,
relativo  alla  perimetrazione  del  Parco  regionale  urbano  «Monte
Orlando», istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, e'
sostituito dall'Allegato C alla presente legge.