(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3  del  9
                            gennaio 2020) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                             ha adottato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              E m a n a 
 
  il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 
 
  1. All'art. 6 del r.r. 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il tesserino regionale segna catture, di seguito tesserino,
ha validita' dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. La richiesta
per il rilascio, compilata sul modulo 3 allegato al  regolamento,  e'
presentata     dal     pescatore     di     pesca     sportiva      o
ricreativa-dilettantistica, dal 1° novembre, alla Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, per il  tramite  delle  proprie
aree decentrate, di seguito ADA. Il tesserino e' unico  su  tutto  il
territorio regionale.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica
puo' richiedere un solo tesserino  all'anno,  previa  riconsegna  del
precedente, entro e non oltre il 30 novembre. La riconsegna di cui al
primo periodo costituisce condizione necessaria ai fini del  rilascio
del nuovo tesserino. Con le medesime modalita' di cui al comma 1,  il
pescatore  di  pesca  sportiva  o   ricreativa-dilettantistica   puo'
richiedere un tesserino aggiuntivo per l'anno in  corso  qualora  gli
spazi per le annotazioni di cui al comma  5  siano  terminati.  Resta
fermo l'obbligo di riconsegna del precedente tesserino anche  per  il
pescatore che non  presenti  la  richiesta  di  rilascio  per  l'anno
successivo.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere presentata anche
dalle associazioni di pescatori, riconosciute  a  livello  nazionale,
munite di apposita delega  dei  propri  iscritti.  In  tal  caso,  il
pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica consegna  il
precedente tesserino all'associazione  delegata  a  norma  del  primo
periodo che provvede anche agli adempimenti del comma 2.».