Art. 2 Modifiche al capo I del titolo VII del r.r. 1/2002 1. Alla rubrica del capo I del titolo VII del r.r. 1/2002 le parole «Dotazione organica e profili professionali» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica, profili professionali e reclutamento del personale». 2. Al capo I del titolo VII del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, dopo l'art. 205, e' inserito il seguente: «Art. 205-bis (Reclutamento del personale). - 1. Le disposizioni che disciplinano le modalita' di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali, il bando di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, la composizione delle commissioni esaminatrici e gli adempimenti delle stesse, sono indicate nell'Allegato "O", parte I. 2. Le disposizioni relative alla validita' delle graduatorie dei concorsi, alle modalita' di utilizzo, agli accordi con altre amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie e al conferimento dei posti disponibili agli idonei, sono indicate nell'Allegato "O", parte II. 3. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono coperti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.