Art. 4 Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 19/2008 1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 19/2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole «da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale» sono sostituite dalle seguenti «alla Regione»; b) alla lettera e), le parole «provincia in cui ha sede l'agenzia principale» sono sostituite dalla seguente «Regione»; 2. Al comma 3, la parola «provincia» e' sostituita dalla seguente «Regione».