Art. 20 Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 1. Al comma 14 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Consiglio regionale» e' aggiunto il seguente periodo: «, riservando una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse totali ad interventi e progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne».