Art. 20 
 
Modifica alla legge regionale 27  dicembre  2016,  n.  34  (Legge  di
  stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) 
 
  1. Al comma 14 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  34/2016  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le  parole:  «Consiglio
regionale» e' aggiunto il seguente periodo: «, riservando  una  quota
pari almeno al 20 per cento delle  risorse  totali  ad  interventi  e
progetti presentati dai comuni con  popolazione  inferiore  ai  5.000
abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne».