Art. 22 
 
Interventi  a   sostegno   delle   imprese   colpite   dall'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti  diretti  e  indiretti
sul sistema economico regionale, sono disposte,  nel  rispetto  della
normativa in materia di aiuti di Stato, le  misure  straordinarie  di
cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  2. Il Fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi  2  e  3,
della  legge  regionale  n.  34/2016  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' destinato, in via eccezionale per il solo  esercizio
2021, per l'importo di euro 4.335.546,00 a misure di  sostegno  nella
forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti comparti: 
    a) artigianato e servizi; 
    b) turismo e ristorazione; 
    c) commercio. 
  3. Per l'esercizio 2021 e' istituito un «Fondo straordinario per le
microimprese colpite dall'emergenza  COVID-19»  mediante  allocazione
dell'importo di euro 5.000.000,00 del «Fondo  straordinario  per  gli
interventi necessari ad attenuare  la  crisi  del  sistema  economico
derivante dagli effetti diretti e  indiretti  del  COVID-19»  di  cui
all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento
al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni
finanziari 2020-2022), a supporto  delle  microimprese  dei  comparti
artigianato, commercio  e  servizi  colpiti  dall'emergenza  COVID-19
attraverso contributi a fondo perduto. 
  4. Le modalita' attuative per la concessione dei contributi saranno
definite con provvedimento della Giunta regionale.  La  gestione  del
fondo straordinario  di  cui  al  comma  3  e'  affidata  al  sistema
camerale. 
  5. Il Fondo di  cui  al  comma  3  e'  allocato  alla  Missione  14
«Sviluppo economico e competitivita'», Programma 2 «Commercio -  reti
distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» del
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021  e  comprende  anche
gli oneri per la gestione dei citati contributi. 
  6. Per i prestiti agevolati concessi dalla Regione alle  imprese  a
valere su risorse del bilancio regionale e finalizzate al superamento
della crisi del  sistema  economico  derivante  dagli  effetti  della
pandemia da COVID-19, in via eccezionale, non sono richieste forme di
garanzia. 
  7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi  comunitari
in qualsiasi forma concesse per le  finalita'  di  superamento  della
crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da
COVID-19, non sono  subordinate  alla  regolarita'  contributiva,  in
deroga a quanto  disposto  dall'articolo  6,  comma  3,  della  legge
regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la  sicurezza  e
la qualita' del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La
disposizione  di  cui  al  presente  comma  si   applica   anche   ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge.