Art. 22 Interventi a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, le misure straordinarie di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Il Fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e' destinato, in via eccezionale per il solo esercizio 2021, per l'importo di euro 4.335.546,00 a misure di sostegno nella forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti comparti: a) artigianato e servizi; b) turismo e ristorazione; c) commercio. 3. Per l'esercizio 2021 e' istituito un «Fondo straordinario per le microimprese colpite dall'emergenza COVID-19» mediante allocazione dell'importo di euro 5.000.000,00 del «Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19» di cui all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022), a supporto delle microimprese dei comparti artigianato, commercio e servizi colpiti dall'emergenza COVID-19 attraverso contributi a fondo perduto. 4. Le modalita' attuative per la concessione dei contributi saranno definite con provvedimento della Giunta regionale. La gestione del fondo straordinario di cui al comma 3 e' affidata al sistema camerale. 5. Il Fondo di cui al comma 3 e' allocato alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 2 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 e comprende anche gli oneri per la gestione dei citati contributi. 6. Per i prestiti agevolati concessi dalla Regione alle imprese a valere su risorse del bilancio regionale e finalizzate al superamento della crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, in via eccezionale, non sono richieste forme di garanzia. 7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari in qualsiasi forma concesse per le finalita' di superamento della crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, non sono subordinate alla regolarita' contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.