Art. 29 
 
Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali
  per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
  venatorio) 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 30  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi  che  non
siano  identificati  mediante  anello  inamovibile  ovvero   fascetta
inamovibile numerati rilasciati  o  riconosciuti  dalla  Regione.  Le
caratteristiche di inamovibilita' sono  tali  quando  l'anello  o  la
fascetta  sono  privi  di  punti  di  frattura,  tanto  da   renderne
impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi  privi  di
anello o di fascetta sono immediatamente liberati  dal  personale  di
vigilanza.». 
  2. I commi 4 e 5 dell'art. 33 della legge regionale  n.  29/1994  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   sono   sostituiti   dai
seguenti: 
    «4. Gli animali allevati sono marcati o  marchiati  o  inanellati
con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore. 
    5. Le caratteristiche di inamovibilita' sono tali quando l'anello
o la fascetta sono privi di punti  di  frattura,  tanto  da  renderne
impossibile il riutilizzo una volta tolto.». 
  3. Dopo il comma  1-bis  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
29/1994 e successive modificazioni e integrazioni,  sono  inseriti  i
seguenti: 
    «1-ter. Per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, commi 1 e
2, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni,
si intende il numero complessivo di giornate di caccia  fruibili  nel
corso dell'intera stagione venatoria,  riferite  ad  una  determinata
specie. 
    1-quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie  sospende
il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui
al comma 1-ter. Tale periodo di sospensione  della  caccia  non  deve
necessariamente  collocarsi  all'inizio  oppure  al   termine   della
stagione venatoria.». 
  4. Al comma 2 dell'art. 37  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, provenienti da
allevamenti nazionali o», sono soppresse. 
  5. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 47 della legge regionale
n. 29/1994 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  parola:
«agli»  e'  soppressa  e  sono  inserite  le  seguenti:  «e  per   il
completamento dei piani numerici di prelievo degli».