Art. 29 Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o riconosciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilita' sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.». 2. I commi 4 e 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: «4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore. 5. Le caratteristiche di inamovibilita' sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.». 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie. 1-quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui al comma 1-ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all'inizio oppure al termine della stagione venatoria.». 4. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, provenienti da allevamenti nazionali o», sono soppresse. 5. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «agli» e' soppressa e sono inserite le seguenti: «e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli».