Art. 3 Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attivita' per favorire la presenza istituzionale della Regione) 1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».