Art. 3 
 
Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle
  iniziative ed attivita'  per  favorire  la  presenza  istituzionale
  della Regione) 
 
  1. Al comma 3 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  21/1986  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «,  su  proposta
della  Giunta,  dal  Consiglio  regionale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalla Giunta regionale».