Art. 6 Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 1. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Tale quota di fondo e' utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalita' del Fondo. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore e' necessaria l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore di cui all'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.».