Art. 6 
 
Modifica alla legge regionale  29  giugno  2004,  n.  10  (Norme  per
  l'assegnazione  e  la   gestione   del   patrimonio   di   edilizia
  residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12  marzo
  1998 n. 9  (Nuovo  ordinamento  degli  enti  operanti  nel  settore
  dell'edilizia pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di  servizio
  all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 20  della  legge  regionale  n.  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «5. Tale quota di fondo e' utilizzata a favore delle Fondazioni e
Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo  settore
previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), a condizione che i relativi  atti
costitutivi  o  i  relativi  statuti  risultino  compatibili  con  le
finalita'  del  Fondo.  Fino  all'operativita'  del  Registro   unico
nazionale del Terzo settore e' necessaria l'iscrizione  nel  Registro
regionale del Terzo settore di cui all'art. 13 della legge  regionale
6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore)  e
successive modificazioni e integrazioni.».