Art. 7 
 
Modifiche alla legge regionale  6  ottobre  2009,  n.  37  (Norme  in
                   materia di flussi documentali) 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale  n.  37/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 4  (Manuale  di  gestione  documentale).  -  1.  La  Giunta
regionale approva, previa intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria,  il  manuale
di gestione documentale, relativo all'area organizzativa omogenea  di
cui all'art. 7, conformemente alla normativa vigente  e  alle  "Linee
Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione  dei  documenti
informatici". 
    2. Il manuale di gestione  documentale  descrive  il  sistema  di
produzione  e  gestione  informatica  dei  documenti  e  fornisce  le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per  la  tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi  documentali  e
degli archivi. 
    3.  In  allegato  al  manuale  sono  riportate  le   informazioni
esplicative delle disposizioni del manuale medesimo e le informazioni
di carattere tecnico, in particolare  quelle  relative  agli  aspetti
informatici e alle  politiche  della  sicurezza.  Gli  allegati  sono
aggiornati con le modalita' indicate dal manuale.». 
  2. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 37/2009, e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 4-bis (Manuale  di  conservazione  documentale).  -  1.  La
Giunta regionale, previa  intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria,  approva  il
manuale di conservazione documentale relativo all'area  organizzativa
omogenea di cui all'art. 7, conformemente alla  normativa  vigente  e
alle "Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici". 
    2. Il manuale di conservazione e' un documento  che  illustra  il
modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione
delle architetture e delle infrastrutture utilizzate,  le  misure  di
sicurezza adottate e ogni altra informazione utile  alla  gestione  e
alla  verifica  del  funzionamento,  nel  tempo,   del   sistema   di
conservazione.». 
  3. All'art. 8 della legge regionale n. 37/2009, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «e' disciplinato dal regolamento di cui
all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti:  «e  organizzazione  sono
disciplinati dal manuale di gestione documentale di cui  all'art.  4,
conformemente alla normativa vigente e alle "Linee guida  AgID  sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici "»; 
    b) il comma 3, e' abrogato. 
  4. All'art. 9 della legge regionale n. 37/2009, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La  Regione  sviluppa  i  propri  sistemi  informativi  per
favorire e realizzare  l'interoperabilita'  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
      «4.  La  Regione  produce  e   conserva   documenti   originali
informatici e assicura ad essi il requisito  della  forma  scritta  e
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice  civile,  mediante  il
corretto svolgimento del processo, avente le caratteristiche  fissate
dalle norme e dalle "Linee Guida AgID", che ne mantiene inalterate la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. 
      4-bis. La Regione dematerializza documenti originali  analogici
assicurando che il documento informatico ottenuto abbia  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico  da  cui  e'  tratto,
mediante il corretto svolgimento del processo, descritto nel  manuale
di gestione documentale, avente i requisiti  fissati  dalle  norme  e
dalle "Linee Guida AgID". 
      4-ter. Il documento amministrativo informatico e'  identificato
e trattato nel sistema di gestione informatico dei documenti  con  le
modalita' descritte  nel  manuale  di  gestione  documentale  di  cui
all'art. 4.». 
  5. L'art. 11 della legge regionale n. 37/2009,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. La  Giunta  regionale
adotta i provvedimenti di cui agli articoli 4 e  4-bis  entro  il  30
giugno 2021. 
    2. Il regolamento regionale 19 febbraio 2010, n.  2  (Regolamento
esecutivo ed attuativo della legge regionale 6 ottobre  2009,  n.  37
(Norme in materia di flussi documentali):  manuale  di  gestione  dei
documenti (del protocollo informatico, del flusso documentale e degli
archivi) Area  organizzativa  omogenea  (AOO)  Regione  Liguria),  e'
abrogato a far data dall'adozione dei provvedimenti di cui  al  comma
1. 
    3. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1,
continuano ad applicarsi il regolamento regionale 2/2010, nonche'  le
altre disposizioni di attuazione gia' adottate.».