Art. 7 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali) 1. L'art. 4 della legge regionale n. 37/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Manuale di gestione documentale). - 1. La Giunta regionale approva, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, il manuale di gestione documentale, relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". 2. Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di produzione e gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. 3. In allegato al manuale sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del manuale medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalita' indicate dal manuale.». 2. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 37/2009, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Manuale di conservazione documentale). - 1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, approva il manuale di conservazione documentale relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". 2. Il manuale di conservazione e' un documento che illustra il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.». 3. All'art. 8 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «e' disciplinato dal regolamento di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «e organizzazione sono disciplinati dal manuale di gestione documentale di cui all'art. 4, conformemente alla normativa vigente e alle "Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici "»; b) il comma 3, e' abrogato. 4. All'art. 9 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l'interoperabilita' con le altre pubbliche amministrazioni.»; b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. La Regione produce e conserva documenti originali informatici e assicura ad essi il requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile, mediante il corretto svolgimento del processo, avente le caratteristiche fissate dalle norme e dalle "Linee Guida AgID", che ne mantiene inalterate la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. 4-bis. La Regione dematerializza documenti originali analogici assicurando che il documento informatico ottenuto abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, mediante il corretto svolgimento del processo, descritto nel manuale di gestione documentale, avente i requisiti fissati dalle norme e dalle "Linee Guida AgID". 4-ter. Il documento amministrativo informatico e' identificato e trattato nel sistema di gestione informatico dei documenti con le modalita' descritte nel manuale di gestione documentale di cui all'art. 4.». 5. L'art. 11 della legge regionale n. 37/2009, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 4-bis entro il 30 giugno 2021. 2. Il regolamento regionale 19 febbraio 2010, n. 2 (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali): manuale di gestione dei documenti (del protocollo informatico, del flusso documentale e degli archivi) Area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria), e' abrogato a far data dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi il regolamento regionale 2/2010, nonche' le altre disposizioni di attuazione gia' adottate.».