Art. 8 
 
Modifica alla legge regionale 25  novembre  2009,  n.  56  (Norme  in
  materia di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
  documenti amministrativi) 
 
  1. Dopo il comma  3-ter  dell'art.  19  della  legge  regionale  n.
56/2009 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «3-quater.  Con  deliberazione  della   Giunta   regionale   sono
individuati  gli  enti  strumentali,  dipendenti  o  appartenenti  al
settore regionale allargato riconducibili alla Regione ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 5, della legge n.  241/1990
e successive modificazioni  e  integrazioni.  Con  proprio  atto,  la
Giunta regionale individua il rappresentante unico e stabilisce casi,
criteri e modalita' per  la  formazione  della  posizione  univoca  e
vincolante  della   Regione   e   delle   amministrazioni   ad   essa
riconducibili, da rendere in  Conferenza  di  servizi  simultanea  ai
sensi dell'art. 14-ter della citata legge.».