Art. 8 Modifica alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 19 della legge regionale n. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti strumentali, dipendenti o appartenenti al settore regionale allargato riconducibili alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Con proprio atto, la Giunta regionale individua il rappresentante unico e stabilisce casi, criteri e modalita' per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione e delle amministrazioni ad essa riconducibili, da rendere in Conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della citata legge.».