Art. 8 
 
                           Fondi speciali 
 
  1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'articolo  49
del  d.lgs.  118/2011  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
destinato  a  far  fronte  agli  oneri  derivanti  da   provvedimenti
legislativi regionali che si  perfezionano  dopo  l'approvazione  del
bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma  03  "Altri
fondi", Titolo 1 "Spese  correnti")  e'  determinato  in  termini  di
competenza, per l'anno 2021 in euro 100.000,00.