Art. 8 Fondi speciali 1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") e' determinato in termini di competenza, per l'anno 2021 in euro 100.000,00.