Art. 2 
 
                Sostituzione dell'art. 9 della legge 
                   regionale 5 febbraio 2014, n. 1 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale 5  febbraio  2014,  n.  1  (Legge
finanziaria per l'anno 2014), e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  9.  (Finanziamento  del  Programma  di   sviluppo   rurale
2014-2020). - 1. Nell'ambito del Programma di sviluppo  rurale  (PSR)
FEASR per il cofinanziamento della quota  regionale  e'  autorizzata,
per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa  complessiva  di
euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal  2015
al 2020. 
    2. Nell'ambito del  Programma  di  sviluppo  rurale  (PSR)  FEASR
2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di
transizione 2021-2022, e' autorizzata la spesa  complessiva  di  euro
52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022. 
    3.  E'  adottato  il  riparto  per   annualita'   delle   risorse
finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B  della
presente legge. 
    4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui
al comma  2,  si  fa  fronte  con  le  risorse  gia'  iscritte  nelle
annualita' 2021 e 2022 del bilancio di  previsione  2020-2022,  nella
missione 16, programma 16.01.». 
  2. L'allegato B di cui all'art. 9 della legge regionale  n.  1/2014
e' sostituito dall'allegato B alla presente legge.