Art. 2 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 1. L'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020). - 1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale e' autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020. 2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022. 3. E' adottato il riparto per annualita' delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge. 4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse gia' iscritte nelle annualita' 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, nella missione 16, programma 16.01.». 2. L'allegato B di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2014 e' sostituito dall'allegato B alla presente legge.