Art. 4 Applicazione al bilancio di' previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019 1. In attuazione dell'art. 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e' consentita, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per l'esercizio finanziario 2020 della Regione ad euro 106.963.014,91. 2. Nel bilancio di esercizio 2020 e' iscritta in entrata ed in spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al comma 1, come articolato nell'allegato B alla presente legge, in applicazione in spesa della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, secondo la seguente articolazione: a) euro 5.963.014,91 per vincoli derivanti da trasferimenti; b) euro 101.000.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, gia' iscritti a bilancio con provvedimento di legge di variazione disposto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).