Art. 4 
 
Applicazione  al  bilancio  di'  previsione  della  quota  vincolata,
  accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 898, della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
e' consentita, a decorrere  dall'esercizio  2019,  l'applicazione  al
bilancio  di  previsione  di  una  quota  vincolata,  accantonata   e
destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente,
per un importo non superiore a quello  del  disavanzo  da  recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio  di  previsione,  pari  per
l'esercizio finanziario 2020 della Regione ad euro 106.963.014,91. 
  2. Nel bilancio di esercizio 2020 e'  iscritta  in  entrata  ed  in
spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al  comma  1,  come
articolato nell'allegato B alla presente legge,  in  applicazione  in
spesa della parte vincolata del risultato  di  amministrazione  2019,
secondo la seguente articolazione: 
    a) euro 5.963.014,91 per vincoli derivanti da trasferimenti; 
    b)  euro  101.000.000,00  per  vincoli   formalmente   attribuiti
dall'ente, gia' iscritti a bilancio con  provvedimento  di  legge  di
variazione disposto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2020,
n. 12 (Primi interventi di sostegno per  contrastare  l'emergenza  da
Covid-19), ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42).