Art. 8 
 
        Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 
 
  1. All'art. 51, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n.
3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole «per  un  massimo
di tre esercizi consecutivi», sono sostituite dalle seguenti: «per un
massimo di otto esercizi consecutivi». 
  2. All'art. 51, comma 2-bis, della legge regionale  n.  3/2010,  le
parole «per un massimo di tre esercizi consecutivi», sono  sostituite
dalle seguenti: «per un massimo di otto esercizi consecutivi».