Art. 8 Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 1. All'art. 51, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole «per un massimo di tre esercizi consecutivi», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di otto esercizi consecutivi». 2. All'art. 51, comma 2-bis, della legge regionale n. 3/2010, le parole «per un massimo di tre esercizi consecutivi», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di otto esercizi consecutivi».