Art. 9 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2020 
 
  1. Dopo la lettera b),  del  comma  1,  dell'art.  9,  della  legge
regionale 31 marzo 2020, n. 8  (Bilancio  di  previsione  finanziario
2020-2022), e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) fondo occorrente a fare fronte agli  oneri  derivanti  da
contenzioso  potenziale  di  nuova  manifestazione  scaturente  dalle
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni
giudiziarie.».