Art. 9 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2020 1. Dopo la lettera b), del comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), e' aggiunta la seguente: «b-bis) fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.».