Art. 14 Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della l.r. 77/2017 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «205.000,00 per l'anno 2020, euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».