Art. 14 
 
              Interventi contro la violenza di genere. 
               Modifiche all'art. 9 della l.r. 77/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  77/2017  le
parole: «205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «205.000,00  per  l'anno   2020,   euro
285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni
2022 e 2023». 
  2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n.  77/2017  e'
sostituito dal seguente: 
    «4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: 
      a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per  l'anno  2019,  con
gli  stanziamenti  della  Missione  12  "Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia",  Programma  04  "Interventi  per  i  soggetti  a
rischio  di  esclusione  sociale",  Titolo  1  "Spese  correnti"  del
bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; 
      b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli
stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia", Programma 04 "Interventi  per  i  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale",  Titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di
previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; 
      c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro
205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli  stanziamenti
della Missione 12 "Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia",
Programma 04 "Interventi per  i  soggetti  a  rischio  di  esclusione
sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 -
2023.».