Art. 16 
 
                    Manutenzione rete ciclabile. 
              Modifiche all'art. 14 della l.r. 77/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  77/2017  la
parola: «2022» e' sostituita dalla seguente: «2023». 
  2. La lettera b-bis del comma 2 dell'art. 14 della legge  regionale
n. 77/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «b-bis fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020,  con
gli  stanziamenti  della  Missione  10  "Trasporti  e  diritto   alla
mobilita'", Programma  05  "Viabilita'  e  infrastrutture  stradali",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di  previsione  2020  -  2022,
annualita' 2020;». 
  2. Dopo la lettera b-bis del  comma  2  dell'art.  14  della  legge
regionale n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: 
    «b-ter fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio  2021
- 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti  e  diritto
alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali",
Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di  previsione  2021  -  2023,
secondo la seguente ripartizione: 
      1) euro 255.000,00 per l'anno 2021; 
      2) euro 340.000,00 per l'anno 2022; 
      3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.».