Art. 16 Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della l.r. 77/2017 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 la parola: «2022» e' sostituita dalla seguente: «2023». 2. La lettera b-bis del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituita dalla seguente: «b-bis fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020;». 2. Dopo la lettera b-bis del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: «b-ter fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 - 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 - 2023, secondo la seguente ripartizione: 1) euro 255.000,00 per l'anno 2021; 2) euro 340.000,00 per l'anno 2022; 3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.».