Art. 20 Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della l.r. 73/2018 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 e' sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue: a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitivita'", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; b) per l'anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».