Art. 20 
 
Contributi straordinari per la qualificazione  e  valorizzazione  dei
  luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili.
  Modifiche all'art. 3 della l.r. 73/2018 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  73/2018  le
parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 
  2. Il comma 4 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  73/2018  e'
sostituito dal seguente: 
    «4.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   e'
autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli
anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue: 
      a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00,  con  gli
stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitivita'",
Programma 03 "Ricerca  e  Innovazione",  Titolo  2  "Spese  in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; 
      b) per l'anno 2020 per euro  500.000,00  con  gli  stanziamenti
della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 03
"Ricerca e innovazione", Titolo  2  "Spese  in  conto  capitale"  del
bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; 
      c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro  300.000,00  annui,
con  gli  stanziamenti  della  Missione  14  "Sviluppo  economico   e
competitivita'", Programma  03  "Ricerca  e  innovazione",  Titolo  2
"Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».