Art. 21 Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilita' regionale. Modifiche all'art. 7 della l.r. 73/2018 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «310.000,00» e' sostituita dalla seguente: «505.684,14». 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 e' sostituito dal seguente: «2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue: a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.».