Art. 21 
 
Finanziamento progettazione di interventi in  materia  di  viabilita'
  regionale. Modifiche all'art. 7 della l.r. 73/2018 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  73/2018  la
parola: «310.000,00» e' sostituita dalla seguente: «505.684,14». 
  2. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  73/2018  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. All'onere di spesa di cui al  comma  1,  per  un  massimo  di
complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue: 
      a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per  l'anno  2019,  con
gli  stanziamenti  della  Missione  10  "Trasporti  e  diritto   alla
mobilita'", Programma  05  "Viabilita'  e  infrastrutture  stradali",
Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019  -
2021, annualita' 2019; 
      b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 con gli
stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2  "Spese
in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita'
2020; 
      c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per  l'anno  2021,  con
gli  stanziamenti  della  Missione  10  "Trasporti  e  diritto   alla
mobilita'", Programma  05  "Viabilita'  e  infrastrutture  stradali",
Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021  -
2023, annualita' 2021.».