Art. 24 Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della l.r. 19/2019 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), le parole «162.134.804,54 per il triennio 2019 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «223.134.804,54 per il periodo 2019 - 2022» e le parole: «ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 40.000.000,00 per l'anno 2022». 2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 e' sostituito dal seguente: «3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte: a) per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; b) per l'anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanzia-menti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 202 e 2022.».