Art. 24 
 
Misure a  sostegno  di  interventi  di  rinnovamento  del  patrimonio
  strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche  all'art.  14  della
  l.r. 19/2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n.
19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione  al  bilancio
di previsione 2019 - 2021), le parole «162.134.804,54 per il triennio
2019 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «223.134.804,54  per  il
periodo 2019 - 2022» e le parole: «ed euro 50.000.000,00  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71.000.000,00 per  l'anno
2021 ed euro 40.000.000,00 per l'anno 2022». 
  2. Il comma 3 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  19/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Agli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  complessivi  euro
223.134.804,54, si fa fronte: 
      a) per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti
della Missione 13  "Tutela  della  salute",  Programma  05  "Servizio
sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualita' 2019; 
      b) per l'anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti
della Missione 13  "Tutela  della  salute",  Programma  05  "Servizio
sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020; 
      c)  per  gli  anni  2021  e  2022,  rispettivamente  per   euro
71.000.000,00 ed euro  40.000.000,00,  con  gli  stanzia-menti  della
Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05  "Servizio  sanitario
regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto  capitale"
del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 202 e 2022.».