Art. 27 
 
   Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. 
              Modifiche all'art. 32 della l.r. 65/2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  65/2019  la
parola: «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
  2. Il comma 2 dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  65/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo  di
euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli  stanziamenti
della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma  01
"Trasporto ferro-viario", Titolo 2 "Spese  in  conto  capitale",  del
bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.».