Art. 27 Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'art. 32 della l.r. 65/2019 1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 la parola: «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021». 2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2019 e' sostituito dal seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 01 "Trasporto ferro-viario", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.».